Come viene normato il parcheggio in doppia fila dal codice della strada. Quali sono le sanzioni previste e in quali casi configura un reato. E le situazioni in cui è possibile chiedere l’annullamento della multa.
Spesso, specie nelle grandi città, vediamo automobili parcheggiate in doppia fila. Questa pratica molto diffusa rappresenta una grave scorrettezza verso gli altri automobilisti, oltre che un ostacolo al regolare traffico cittadino. Chi lascia la macchina in doppia fila, come è ovvio, commette un illecito amministrativo che è punibile con multe e altre forme di sanzioni. Esistono, tuttavia, dei casi in cui questo parcheggio è consentito e, dunque, se si viene multati si potrà impugnare la contravvenzione ricevuta e chiederne l’annullamento.
Il parcheggio in doppia fila
Con parcheggio in doppio fila si intendono i casi in cui un automobilista lascia il proprio veicolo in un’area non adibita a parcheggio e che invade la carreggiata. Appare evidente che il veicolo, in questa posizione, ostruisca il regolare transito degli altri sulla carreggiata ed impedisca a chi è regolarmente parcheggiato di poter uscire senza problemi. A controllare e sanzionare questo tipo di illecito è la polizia municipale che si avvale anche di moderni strumenti di street control. Si tratta di apparecchi elettronici che sono in grado di identificare la targa di un veicolo anche a 20 metri di distanza. Per essere multati non ha nessuna importanza il tempo di permanenza in doppia fila e che, dunque, l’illecito si configura sia per soste lunghe che per quelle di pochi minuti eventualmente rilevate dagli agenti della polizia municipale.
Le multe e le sanzioni
In base a quanto previsto dal codice della strada, all’articolo 158, comma 2, lettera c, il parcheggio in doppia fila è sempre vietato e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa oscilla:
- tra un minimo di 41 euro ed un massimo di 168 euro per i mezzi a quattro ruote;
- tra un minimo di 24 euro e un massimo di 97 euro per le due ruote a motore.
Le cifre indicate aumentano per ogni giorno in cui si protrae la violazione tramite il raddoppio.
In base a quanto previsto da un altro articolo del codice della strada, il 159, gli agenti di polizia possono anche provvedere alla rimozione forzata del mezzo parcheggiato in doppia fila nel momento in cui ravvedano, nella sua posizione illecita sulla carreggiata, un pericolo o un grave intralcio alla circolazione degli altri veicoli. Tuttavia, chi lascia la macchina in doppia fila e viene multato non rischia la perdita di punti sulla patente.
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Quando diventa un reato
Ci sono dei casi in cui questa pratica può portare alla configurazione di un vero e proprio reato. Secondo l’interpretazione fornita sul tema dalla Corte di Cassazione, il passaggio al codice penale si ha nel momento in cui la violazione diventa idonea ad integrare il reato di violenza privata (ex articolo 610 del codice penale). Per rendere più agevole tale passaggio facciamo riferimento ad un esempio. Immaginiamo che una macchina sia parcheggiata in doppia fila e che, dunque, ostruisca l’uscita di altri veicoli fermi in aree consentite. Qualora il passeggero in quest’ultimo mezzo avesse la necessità di correre via, perché in grave pericolo, ma non potesse farlo, per la Suprema Corte, potrebbe configurarsi anche un reato, con il titolare dell’auto in doppia fila che dovrebbe rispondere del suo operato davanti ad un tribunale. Entrando più nel dettaglio del tipo di reato, un parcheggio in doppia fila potrebbe anche portare ad un illecito di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Pensiamo, ad esempio, al caso di un pullman del servizio pubblico cittadino che, a causa del parcheggio in doppia fila, non riesce ad effettuare il proprio tragitto regolarmente.
Quando si può contestare la multa
Fare ricorso ad una multa per parcheggio in doppia con l’intento di farla annullare non è una pratica semplice e percorribile in ogni caso. Per ottenere la revoca, infatti, devono verificarsi delle situazioni ben specifiche previste dall’ordinamento in cui sussistono elementi di urgenza e gravità, ma questi andranno opportunamente valutati. Non si può, ad esempio, chiedere l’annullamento di una multa per parcheggio in doppia fila nei casi non vincolanti, quali
- la visita dal medico curante in assenza di massima necessità;
- l’acquisto in farmacia di medicine non urgenti e per malattie non gravi;
- la visita a un familiare ricoverato in ospedale dove siano già intervenuti i soccorsi;
- la necessità di presentarsi ad un esame, a un colloquio di lavoro o a un appuntamento.
Ma quali sono, dunque, i casi per i quali la legge chiude un occhio? In base a quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non può essere punito chi ha commesso il fatto in quanto “costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Ecco dunque che si potrà ottenere l’annullamento solo quando l’illecito sia stato dovuto alla tutela della salute e all’incolumità dei soggetti. Più nel dettaglio:
- in presenza di situazioni di pericolo non evitabile ovvero quando non esistono delle soluzioni alternative;
- quando si deve acquistare un farmaco salvavita in una situazione eccezionale. Non possono ritenersi inclusi in questa circostanza gli acquisti di farmaci che vengono assunti periodicamente e in maniera regolare;
- quando si presta soccorso ad un familiare che ha chiesto urgente aiuto ai parenti con una telefonata;
- quando si ha la necessità di accedere al pronto soccorso per un problema grave che sia proprio o di uno dei passeggeri trasportati nell’auto. Si sottolinea inoltre che la multa, in questi casi, potrà essere annullata a prescindere da quello che sarà il responso dei medici in quanto, al verificarsi dell’emergenza, chi ha commesso l’illecito non era a conoscenza della diagnosi medica;
- quando si ha la necessità di accompagnare dal medico una persona ferita e si ritiene necessario un immediato intervento specializzato.
Sosta in doppia fila con motore acceso
Visti i discorsi fin qui affrontati, può essere utile analizzare anche il caso in cui il veicolo in doppia fila mantenga il motore acceso. In questo caso, così come stabilito dalla sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006 della Corte di Cassazione, sezione II civile, “non può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 158 del codice della strada bensì quella di cui all’art. 157”. Questo vuol dire che in caso di parcheggio in doppia fila con motore acceso non si può parlare di vera e propria sosta, in quanto con questa si intende “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Con il motore accesso, dunque, non vi è sosta, ma solo una semplice fermata che è normata dall’art. 157 del codice della strada. In questo si sottolinea che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla normale circolazione.