Cosa fare quando viene imposta la revisione della patente

REVISIONE DELLA PATENTE

Si tratta di un provvedimento imposto in alcuni casi all’automobilista, da non confondere con il rinnovo. Che cosa è necessario fare per la revisione della patente: a chi rivolgersi e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione.

 

La revisione della patente è un provvedimento ostativo riguardante il permesso di guida disciplinato dall’art. 128 del codice della strada. Scatta quando si manifesta la necessità di verificare se il titolare sia ancora in grado di mettersi alla guida di un veicolo in condizioni di completa sicurezza, sia dal punto di vista fisiologico che da quello normativo. Si tratta di un provvedimento cautelare, necessario per evitare che persone che hanno perso la capacità di guida o che non abbiano più i riflessi pronti o una vista adeguata possano circolare in strada, mettendo potenzialmente in pericolo se stessi e gli altri.

Spetta alla Motorizzazione civile o al Prefetto stabilire se ci sia bisogno di procedere alla revisione della patente. Il provvedimento scatta in determinate situazioni causate da condotte poste in essere dal conducente contrarie al codice della strada.

 

Revisione e rinnovo della patente: le differenze

Non bisogna confondere la revisione con il rinnovo della patente. Si tratta, infatti, di due pratiche completamente diverse e derivanti da cause distinte. Infatti, il rinnovo della patente corrisponde ad una scadenza periodica uguale per tutti i soggetti titolari di una patente di guida, mentre la revisione viene espressamente richiesta dalla Motorizzazione civile o dal Prefetto quando l’automobilista tiene comportamenti contrari alle norme del codice della strada.

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Quando viene disposta

La revisione viene disposta qualora sorga il dubbio che il titolare della patente di guida abbia perso l‘idoneità fisica o psichica necessaria per porsi alla guida di un veicolo. Ancora,  può essere disposta quando l’automobilista abbia perso tutti i punti sulla patente a causa di numerose infrazioni del codice della strada o poche violazioni che abbiano comunque portato all’azzeramento dei punti sul titolo di guida.

 

In cosa consiste

In questi casi chi emana il provvedimento (dunque, la Motorizzazione civile o il Prefetto) dispone che l’automobilista si sottoponga ad una visita medica e/o ad un esame di idoneità tecnica. L’esito dell’esame viene poi comunicato agli uffici competenti in modo tale che la patente venga di nuovo attivata, sia sospesa o revocata.

 

La revisione mediante visita medica

La revisione con visita medica viene disposta in casi tassativamente indicati dalla legge, ovvero:

  • in caso di guida in stato di ebbrezza grave o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
  • in caso di stato di coma di durata superiore alle 48 ore, considerato che potrebbe esserci stata una compromissione delle capacità del soggetto;
  • in caso di conducente minorenne che ha commesso delle violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente (in tal caso, ovviamente, non si tratta della patente B, ma di patenti che possono essere rilasciate a soggetti minorenni);
  • in caso di conducente che ha provocato un sinistro stradale nel quale qualcuno ha riportato delle lesioni gravi o gravissime.

La visita medica viene effettuata da parte di commissioni mediche locali presso la Motorizzazione civile. Il medico è incaricato di effettuare gli esami visivi, in particolare sulla visione crepuscolare e sulla sensibilità all’abbagliamento. Il titolare della patente di guida ha tempo 30 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione per sottoporsi alla visita medica.

 

L’esame tecnico

Se, invece, viene richiesta la verifica dell’idoneità tecnica, il titolare della patente di guida dovrà sostenere l’esame teorico (a quiz con strumenti informatizzati) e la prova pratica di guida, nello stesso modo di chi deve ottenere il titolo di guida per la prima volta. La verifica dell’idoneità tecnica viene richiesta in due casi specifici:

  • quando il guidatore abbia esaurito i punti sulla patente;
  • quando nell’arco di 12 mesi siano state commesse 3 infrazioni con decurtazione di 5 punti ciascuna.

In tali casi l’automobilista deve prenotare l’esame di teoria e di guida presso l’ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri competente per territorio entro 30 giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione del provvedimento di revisione della patente.

L’esito negativo dell’esame tecnico di revisione comporta la revoca della patente. In particolare, in base alla categoria della patente, l’esame teorico si considera superato in casi diversi tra loro, ovvero:

  • categoria AM, 20 quiz da svolgere nell’arco di 20 minuti. La prova si intende superata con non più di 2 errori;
  • categorie A1, A2, A, B1, B, BE, 20 quiz da svolgere in 30 minuti. La prova è superata con non più di 3 errori;
  • categorie C1 e C1E con codice unionale 97, da fare in 30 minuti. La prova è superata con non più di 3 errori;
  • categorie C1, C1E, C, CE, 30 quiz da fare in 30 minuti. Prova superata con non più di 3 errori;
  • categorie D1, D1E, D, De, 30 quiz da svolgere in 30 minuti. La prova si intende superata con non più di 3 errori;
  • categoria CQC merci o persone, 70 quiz da fare in 40 minuti. Prova superata con non più di 7 errori.

In caso di mancato superamento dell’esame e revoca della patente, il soggetto potrà sostenere gli esami di patente dopo 2 anni come se fosse la prima volta.

Per sostenere la prova di revisione è necessario presentarsi nei luoghi indicati con la patente di guida originale o con il provvedimento di sospensione in originale con la notifica del ritiro della patente.

 

Gli esiti della revisione della patente

Non sempre a seguito di revisione non andata a buon fine viene disposta la revoca del titolo di guida. In alcuni casi, infatti, l’esito è quello della sospensione. Ciò avviene quando, anche in caso di mancato superamento dell’esame di revisione, si può ragionevolmente sostenere che il soggetto potrà comunque recuperare le capacità di guida. In tali casi lo stesso verrà sottoposto a revisione in un secondo momento. La sospensione si applica anche nel periodo che va tra la notificazione del provvedimento di revisione e le prove di esame. L’articolo 128 comma 2 del codice della strada, in particolare, dispone che la sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

 

Costi e tempistiche della revisione della patente

Per effettuare la revisione della patente vengono in rilievo alcuni tipi di costi: da un lato vi sono quelli burocratici, legati all’acquisto della marca da bollo pari a 16 euro, ai diritti di motorizzazione pari a 16,29 euro (versati tramite bollettino postale intestato al dipartimento dei Trasporti terrestri), al certificato anamnestico del medico curante pari ad euro 50 e, infine, al certificato dell’Ufficiale sanitario, con un costo variabile da 30 a 50 euro. Nel caso in cui il provvedimento di revisione preveda anche l’esame pratico, ai suddetti costi devono essere aggiunti quelli necessari all’acquisto del materiale didattico di circa 30 euro. Qualora si decidesse di seguire dei corsi presso la scuola guida occorre ovviamente aggiungere i costi relativi all’iscrizione al corso, costo che oscilla tra i 100 euro e i 450 euro. A ciò vanno aggiunte le lezioni di guida, il cui prezzo varia in base alla scuola a cui ci si rivolge ma che, generalmente, vanno dai 30 ai 50 euro a lezione. Il numero di lezioni necessarie varia in base al singolo caso di specie.

Sono, poi, necessari alcuni documenti:

  • il documento da revisionare (la patente di guida);
  • la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
  • il provvedimento che dispone la revisione;
  • il certificato medico, fornito di marca da bollo, con data non antecedente i 3 mesi;
  • marca da bollo da 16 euro;
  • ricevuta del versamento di euro 16,20 in favore del dipartimento dei Trasporti terrestri;
  • in caso di cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno.

 

Cosa fare contro il provvedimento di revisione

Il provvedimento di revisione, in ogni caso, è impugnabile ai sensi dell’art. 204 del codice della strada davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data di ricezione. È possibile, in alternativa, presentare ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Quando viene disposta la revisione della patente non ci si può mettere alla guida di alcun veicolo, in quanto il provvedimento stabilisce anche la sospensione della validità della patente stessa. Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, si venisse sottoposti a controlli da parte delle Forze dell’ordine, al conducente verrà irrogata la sanzione amministrativa il cui importo minimo è pari a 164 euro, fino ad arrivare a 663 euro.