Di lavoro si continua a morire, soprattutto da quando la crisi e la disoccupazione hanno ricominciato a mordere. Sono numerosi anche gli infortuni. Cosa prevede la legge in Italia in materia di sicurezza del lavoro? Quali diritti e doveri? Vediamoli
Nel 2021, con la ripresa più o meno regolare delle attività lavorative, precedentemente bloccate dalle misure di contenimento del Covid-19, sono ripresi a salire i numeri degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Dai dati in possesso dell’Inail risulta che le denunce presentate nel 2021 sono state 555.236, vale a dire lo 0,2% in più rispetto all’anno precedente (896 in più).
Le morti sul lavoro sono in calo del 7,9%, ma le informazioni “risentono di una maggiore provvisorietà anche in conseguenza della pandemia da Covid-19, con il risultato di non conteggiare tempestivamente alcuni casi mortali da contagio”. L’aumento riguarda solo i decessi avvenuti in itinere (occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro), che sono passati dai 214 del 2020 ai 248 del 2021.
A questo aumento di quasi il 16%, risponde una riduzione di quasi l’8% degli infortuni in occasione di lavoro.
La riduzione tra il 2021 e il 2020 è interessa lavoratori e lavoratrici:
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- Nella componente femminile i casi mortali sono passati da 138 a 126;
- Nella componente maschile da 1.132 a 1.095.
I dati forniscono i numeri anche delle malattie professionali, che sono invece aumentate. In numero assoluto sono state 55.288, oltre 10mila in più rispetto all’anno precedente, che in termini percentuali rappresenta il 22,8%.
In merito ai decessi si riscontra un aumento che però, al netto dei contagi da coronavirus, mostrerebbe invece una riduzione del 5% rispetto al 2019.
Quali sono gli obblighi e i diritti dei lavoratori?
Il lavoratore è obbligato al rispetto degli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Questi doveri sono sanciti nella stipula di un contratto lavorativo. Se non vengono rispettati il lavoratore può subire sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità della situazione.
I lavoratori hanno altresì il diritto di:
- Ricevere un adeguato controllo sanitario;
- Allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo;
- Ricevere adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- Non subire oneri finanziari per le misure adottate relative alla sicurezza.
Un infortunio sul lavoro può avvenire principalmente o per causa violenta o in occasione di lavoro.
Infortunio per causa violenta
Un infortunio è indennizzabile dall’Inail se imputabile a una causa violenta, ossia un’azione rapida e concentrata nel tempo in grado di vincere la resistenza dell’organismo umano e provocare la lesione.
Infortunio in occasione di lavoro
La legge definisce come occasione di lavoro tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio–economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
Attenzione: è indispensabile che l’evento si verifichi per il lavoro, e non necessariamente o sufficientemente nel luogo di lavoro o durante l’orario di lavoro.
Indennizzi e risarcimento
Il lavoratore vittima di infortunio è tenuto a denunciare prontamente al proprio datore o al dirigente proposto l’evento anche se di lieve entità. Il lavoratore è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio, la diagnosi e la prognosi. A decorrere dal 12 ottobre 2017 (art. 3, c.3-bis dl 244/2016 convertito dalla legge 19/2017) tutti datori di lavoro sono obbligati a trasmettere, telematicamente, entro 48 ore dall’evento e/o ricezione della certificazione medica (circ. ministero del Lavoro n. 92/1996), denuncia degli eventi infortunistici che comportino l’assenza dei lavoratori dal luogo di lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento stesso.
In caso di infortunio, il lavoratore percepisce regolarmente:
- La retribuzione dal datore di Lavoro, dal giorno dell’evento al terzo giorno dell’infortunio, pari al 100% nel giorno in cui è avvenuto l’incidente (giornata di lavoro completa);
- Al 60% per i 3 giorni successivi a carico del datore di Lavoro, salvo diverse disposizioni contenute nei Ccnl;
- Un’indennità dall’Inail dal quarto giorno alla conclusione dell’infortunio sul lavoro pari al 60% della retribuzione fino al 90° giorno di infortunio;
- Al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione.
E in caso di decesso?
Nel caso in cui l’Infortunio mortale sul lavoro sia imputabile alla responsabilità di terzi o del datore di lavoro, gli eredi possono richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nonché le prestazioni economiche erogate dall’Inail.