Superbonus, l’immobile abusivo può usufruire dell’agevolazione?

SUPERBONUS

Vuoi riqualificare la tua casa, alleggerire la bolletta senza spendere neppure un euro? Il Superbonus 110% potrebbe essere la soluzione. A patto di non fare errori. La nostra guida fa il punto e spiega, passo per passo, come sfruttare questa opportunità unica

Sì! Voglio vedere le Guide del Salvagente

La presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110%, anche se restano ferme tutte le prerogative di controllo da parte delle amministrazioni comunali. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interrogazione parlamentare in Commissione finanze della Camera. Nell’interrogazione si chiedevano, in particolare, L’interrogante chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall’articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392).

Nella risposta, il sottosegretario Mef, Alessandra Sartore, ha chiarito che il DL n. 34/2020, da ultimo modificato dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 (Decreto Semplificazioni), prevede che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art.9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001.