In Italia è entrato già in vigore. Ma i dubbi sul divorzio breve sono molti, a partire dalla sua applicabilità a separazioni già in atto. Vediamo alcune delle domande più comuni con le risposte che possono aiutare. In questo articolo, invece, raccontiamo cosa è cambiato con la nuova norma.
La legge del divorzio breve è retroattiva?
La mini riforma ha una norma transitoria contenuta nell’art. 3 che sancisce l’applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Vale a dire che, anche nei casi in cui il procedimento di separazione, che ne costituisce il presupposto, sia ancora pendente, ai coniugi interessati che presentino istanza è consentita l’immediata operatività del divorzio breve.
Quando si può fare domanda di divorzio?
Presupposto fondante è che la separazione si sia protratta ininterrottamente. Quindi:
1) da almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art. 707 cpc);
2) da almeno 6 mesi sia dalla data di omologa nella separazione consensuale (art.710 cpc) che nella procedura di separazione personale quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (art. 711 cpc).
Che succede se i coniugi si sono separati con la negoziazione assistita?
Possono comunque proporre il divorzio breve nel rispetto della separazione protrattasi ininterrottamente da almeno sei mesi sia dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art.6 del Dl 132/2014) che dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinnanzi al sindaco (art. 12 Dl 132/2014).
Come si concilia il periodo di separazione con il fenomeno dei “separati in casa”?
Pur se ridotto con la mini riforma a 12 o 6 mesi, rimane fermo quanto stabilito nell’art. 3 della L. 898/1970, sulla condizione di non interruzione. Tanto che, secondo quanto prevede l’art. 157 del codice civile, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato della separazione. La condizione di separato in casa, fenomeno economico sociale “di forza maggiore” è ampiamente tollerata, rimanendo fermo il disposto secondo cui l’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta in giudizio.