Distacco dal riscaldamento condominiale: i diritti e le regole

DISTACCO RISCALDAMENTO

Un lettore ci chiede come si procede per il distacco del proprio impianto di riscaldamento da quello condominiale. Vediamo regole, diritti e doveri

Caro Salvagente,
visto che la caldaia (semi)centralizzata si rompe spesso è in corso una riunione di condominio in cui sembra che, purtroppo, sono uno dei pochi ad auspicare che tutti gli appartamenti si rendano autonomi. Quasi tutti gli altri condòmini infatti affittano questi appartamentini, e non abitandoci  non hanno interesse a ottimizzare i consumi. L’intelligenza artificiale mi dice che per la legge 220/ 2012  sarebbe un mio diritto volermi rendere termoautonomo (al di là che anche in tal caso bisognerebbe vedere cosa mi comporterebbe in termini di spesa e di invasività dell’opera). Mi dite la vostra ?
Francesco Mosconi
Caro Francesco,
una volta tanto l’IA non inventa ma vanno viste bene le condizioni per esercitarlo. Ecco una sintesi dei diritti e dei doveri del condomino che intende staccarsi.

Il diritto al distacco

Lei come, ogni altro singolo condomino, ha il diritto di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento.
Condizione essenziale: Questo diritto può essere esercitato solo se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Nullità dei divieti: La Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 28051/2018 per chiarire che sono nulle le clausole del regolamento condominiale che vietano “in radice” la rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato, se il distacco non provoca danni o spese agli altri.

I doveri: cosa deve pagare chi si stacca

Il distacco non libera totalmente il condomino dalle spese condominiali relative al riscaldamento. Chi si stacca resta tenuto a contribuire a due voci di spesa:
Manutenzione straordinaria: Le spese per la conservazione e la messa a norma dell’impianto centralizzato rimangono a carico anche del distaccato, in quanto l’impianto resta una comproprietà.
Consumi involontari: Si deve pagare la quota relativa alle dispersioni di calore dell’impianto (il calore che le tubature emanano passando nei muri), poiché si continua a beneficiare indirettamente di questo calore.

L’obbligo della relazione tecnica

Per esercitare il diritto al distacco, il condomino ha un dovere fondamentale: deve provare che la sua azione non danneggerà gli altri.
La perizia: È necessario presentare all’amministratore una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato che attesti l’assenza di squilibri termici e aggravi economici per il condominio.
Costi: Questa diagnosi termica è a totale carico del richiedente e può avere costi elevati (nei casi citati dai nostri lettori, in passato, si parlava di preventivi tra gli 800 e i 2.000 euro).
Senza perizia si paga tutto: Se il condomino si stacca senza presentare questa relazione tecnica, non ha diritto all’esonero dalle spese ordinarie. In pratica, dovrà continuare a pagare come se fosse ancora allacciato, inclusi i consumi ordinari.

Differenza con la trasformazione dell’intero impianto

Fin qui il caso del singolo distacco da quello in cui l’intero condominio decide di eliminare la caldaia centralizzata per passare all’autonomo.
In questo caso, la delibera assembleare è valida a maggioranza (e non all’unanimità) solo se la trasformazione rispetta le previsioni della legge 10/1991 sul risparmio energetico e prevede la sostituzione con impianti specifici, non bastando la mera rinuncia al centralizzato.