
La Cassazione chiarisce che di fronte a bagaglio smarrito, la compagnia area deve risarcire anche se il viaggiatore non ha gli scontrini dei capi acquistati per rimediare. Una buona notizia non sufficiente in una normativa che ha ancora troppi vuoti
La Cassazione chiarisce che di fronte a bagaglio smarrito, la compagnia area deve risarcire anche se il viaggiatore non ha gli scontrini dei capi acquistati per rimediare. Una buona notizia non sufficiente in una normativa che ha ancora troppi vuoti. Il provvedimento della Corte arriva a conclusione di un iter che è partito da un’azione legale dell’avvocato trapanese Giuseppe Nicosia, che in vacanza a Verona nel 2018, si è visto smarrire la valigia con dentro i vestiti di tutta la famiglia. Avendo fatto causa alla compagnia, dopo vari reclami andati a vuoto, per ottenere un risarcimento, il passeggero vedeva respinta la richiesta per la presunta mancata prova, da parte del passeggero, del valore dei beni contenuti nel bagaglio smarrito, e degli acquisti sostitutivi (per esempio gli scontrini).
La sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha infine fatto chiarezza accogliendo il ricorso del passeggero, sottolineando la distinzione tra la prova dell’esistenza del danno e la prova del suo esatto ammontare. Il passeggero ha il dovere solo di dimostrare che è stata la compagnia a smarrire il bagaglio. L’impossibilità di provare il valore specifico di ogni singolo bene contenuto in una valigia non può invece tradursi in un diniego totale del risarcimento. E per quantificare vale la regola generale secondo cui per calcolare il risarcimento, il giudice deve considera che in un bagaglio ci siano  “capi di abbigliamento, biancheria intima, profumi ed accessori et similia in quantità ragguagliata alla durata del viaggio”.
Calì (Confconsumatori): “Ma le regole vanno migliorate”
Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori, commenta così la notizia: “Noi diciamo sempre ai viaggiatori che si trovano in questa situazione di conservare comunque gli scontrini, per rendere più facile l’attività di rimborso, ma questa sentenza comunque chiarisce che la compagnia non può rifiutarsi di rimborsare per mancanza di prove chiare sul contenuto. A tal proposito, la Convenzione di Montreal, aggiornata al 3 novembre prevede un massimale di 1.584 euro per il bagaglio smarrito“. Calì però sottolinea come, all’atto pratico, il risarcimento non sia così facile da ottenere: “Se la compagnia si rifiuta di risarcire, non risponde, o propone una cifra troppo bassa, le alternative sono due: o rivolgersi a un organismo di conciliazione privato, che però ha dei costi, o andare dal giudice”. Non tutti sarebbero disposti ad affrontare una trafila così per ottenere qualche centinaia di euro. Esiste la piattaforma presso l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), ma, spiega Calì, “Il problema è che copre solo i casi di tratte in ritardo o cancellate, non lo smarrimento dei bagagli. La regolamentazione andrebbe riformulata aggiungendo questo importante segmento”. Così come, stabilire degli importi minimi (per esempio un tot al chilo del peso del bagaglio) per i risarcimenti, eviterebbe che le compagnie giocassero al ribasso puntando sullo scoraggiamento del passeggero di fronte a un possibile iter giudiziario lungo e complicato.








