A Catania si esibiscono le Frecce tricolori e Ryanair “sequestra” per un’ora e mezza i passeggeri sull’aereo

RYANAIR

Alcuni lettori ci segnalano quanto hanno dovuto vivere a bordo del Milano-Catania di Ryanair: un’ora e mezza di attesa, senza alcuna assistenza per un’esibizione delle Frecce tricolori che pure era programmata. Ecco i loro diritti

 

Gentile redazione,

desideriamo segnalarvi quanto accaduto nel pomeriggio del 4 maggio 2025, a bordo del volo Ryanair FR2261 in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo verso Catania.

Dopo l’imbarco regolare e la chiusura delle porte, siamo rimasti bloccati sull’aereo per circa un’ora e mezza, fermi sulla pista, senza aria condizionata adeguata ma soprattutto senza alcuna assistenza da parte della compagnia. La causa del ritardo? La chiusura temporanea (dalle 17:05 alle 18:10) dello spazio aereo (dove saremmo dovuti atterrare alle 17:15) per un’esibizione delle Frecce Tricolori.

A bordo  vi erano genitori con neonati, bambini e due passeggeri con disabilità. Gestire la situazione con assoluta calma e serenità è stato impossibile.

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Comprendiamo l’evento simbolico e la sua importanza, ma ci chiediamo: è accettabile trattenere centinaia di passeggeri in un aereo chiuso senza nemmeno offrire un bicchiere d’acqua?

Il Regolamento Europeo CE 261/2004 tutela i diritti dei passeggeri in caso di ritardi prolungati, anche se causati da “circostanze eccezionali”. 

Teniamo a precisare che tutti i passeggeri sono stati avvisati giorni prima del disagio (esattamente due giorni prima), e la compagnia tramite via e-mail ci comunicò l’anticipo dell’aereo dalle 15:25 alle 14:55. Una volta arrivati all’aeroporto l’orario sulla tabella di imbarco non risultava anticipato. Non solo l’impegno di recarsi mezz’ora prima del previsto in aeroporto ma anche l’attesa sul Boeing. Una cosa inaccettabile e ingiusta. 

Per non parlare dell’aeroporto che era a conoscenza della chiusura dello scalo e dell’orario massimo per poter partire e poi atterrare ma nonostante ciò ha fatto imbarcare ugualmente.

Molti dei presenti hanno vissuto la situazione come degradante: chi con ironia, chi con stanchezza e frustrazione. E a prescindere dalla legittimità del motivo, il modo in cui la compagnia ha gestito l’attesa lascia spazio a molte perplessità.

Crediamo che episodi del genere meritino visibilità, non solo per la tutela dei viaggiatori ma anche per stimolare una riflessione più ampia su come certe compagnie aeree interpretino i “diritti dei passeggeri”.

Lettera firmata

Quanto accaduto è certamente molto grave e dimostra come spesso le compagnie aeree continuino a trattare i passeggeri come carne da macello.

Iniziamo sciogliendo l’equivoco: non ci troviamo di fronte ad una circostanza eccezionale. L’evento era noto già da tempo e quindi compagnia aerea e società di gestione dell’aeroporto avevano il dovere di organizzarsi prima. Che ci fosse una conoscenza dell’evento per tempo lo conferma anche il fatto che i passeggeri almeno due giorni prima hanno ricevuto dalla compagnia una e-mail con la quale veniva comunicato l’anticipo della partenza. Se quest’ultima poi non è avvenuta all’orario anticipato programmato per consentire di arrivare a destinazione prima della chiusura dell’aeroporto di Catania questo significa che vi è un chiaro inadempimento della compagnia che non ha organizzato per tempo tutto quanto necessario.

A ciò bisogna aggiungere il trattamento riservato ai passeggeri, cosa molto grave. Infatti, la Corte di Giustizia Europea ha osservato che il passeggero rinuncia alla propria libertà di movimento, accettando di salire sull’aereo per il tempo necessario ad essere trasportato e quindi per i tempi necessari allo spostamento, all’imbarco e allo sbarco. L’illegittimo e prolungato tempo di attesa sull’aereo non rientra assolutamente nel principio di rinuncia alla propria libertà di movimento. Quindi, è chiaro che vi è una palese violazione dei diritti dei passeggeri, come persone prima ancora che come consumatori, i quali non potevano essere fatti salire sull’aeromobile, in quanto la compagnia sapeva benissimo che li avrebbe fatti aspettare una volta a bordo. A prescindere dall’averli trattati per come si è visto.

Le questioni sono quindi due: la prima è che i passeggeri non potevano essere invitati a salire a bordo nel momento in cui vi era la consapevolezza che avrebbero atteso un’ora e mezza, la seconda è ciò che è accaduto una volta saliti a bordo, totale mancanza di assistenza. In base al regolamento comunitario, l’assistenza è dovuta in congrua relazione alla durata dell’attesa. Qui, addirittura non vi è stata nessuna assistenza e nessuna forma di attenzione al passeggero, aggravata dal fatto che a bordo vi erano dei minori e delle persone con condizioni di disabilità.

A mio avviso, si possono configurare diverse ipotesi risarcitorie in quanto non si conosce quanto sia stato il ritardo alla partenza e all’arrivo dell’aereo.

In virtù del regolamento comunitario 261/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la compensazione pecuniaria spetta in caso di ritardo pari o superiore alle tre ore. Qualora invece il ritardo sia inferiore alle tre ore, si può invocare la convenzione di Montreal, che prevede il risarcimento, a prescindere dalla durata del ritardo, purché vi sia stato un danno al passeggero.

In questo caso, è chiaro il cosiddetto nesso di causalità tra quanto accaduto e il danno subito dal passeggero.

Per quanto riguarda il quantum del danno risarcibile, potrà essere patrimoniale e non patrimoniale. Quello patrimoniale sarà diverso per ogni passeggero perché ciascuno di loro avrà avuto una perdita economica diversa in base ai propri programmi di viaggio, ma ciascuno ne avrà diritto purché provi materialmente la perdita subita.

Il danno non patrimoniale, invece, potrebbe anche essere riconosciuto in eguale misura, in via equitativa a tutti i passeggeri. Con una maggiorazione nei confronti dei passeggeri disabili e minori che certamente hanno subito un danno ancor più grave.

E la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire con le proprie pronunce che all’interno dei massimali previsti dalla Convenzione di Montreal sono compresi sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali. Se, quindi, vi è un disagio che è stato arrecato ai passeggeri di natura non patrimoniale, anche questo, come quello patrimoniale, potrà essere risarcito ai sensi della Convenzione di Montreal.

Infine, vi è un’altra considerazione da fare, a prescindere dal risarcimento: non prestare la dovuta assistenza ai passeggeri costituisce violazione del regolamento comunitario sanzionabile dall’ENAC. Quindi, i passeggeri, oltre e a prescindere dalle proprie richieste patrimoniali e non patrimoniali, potranno anche indirizzare un reclamo all’ENAC rappresentando la palese violazione del suddetto regolamento (la mancata assistenza), chiedendo che venga aperto un procedimento amministrativo di accertamento della violazione ed eventuale sanzione alla compagnia.

E i passeggeri a mobilità ridotta potrebbero invocare anche il relativo regolamento comunitario sulle persone a mobilità ridotta n. 1107/2006 nei confronti anche della società di gestione dell’aeroporto, oltre che della compagnia aerea.