
Un nostro lettore ci chiede: quali sono le maggioranze necessarie stabilite per approvare eventuali cambiamenti? E come vanno suddivise le spese? Ecco come procedere
Caro Salvagente,
nel condominio in cui abito si vuole effettuare una manutenzione straordinaria dell’antenna centralizzata, in occasione della quale verranno apportate anche modifiche all’impianto. A parte l’esigenza di procedere, specie per quel che riguarda l’adeguamento alle normative, quali sono le maggioranze necessarie stabilite per approvare eventuali cambiamenti? E come vanno suddivise le spese?
Antonio Russo, Roma
Caro Antonio
l’installazione di un’antenna televisiva centralizzata va fatta nel rispetto della normativa contenuta nel decreto dell’allora ministero delle Comunicazioni dell’11 novembre 2005, a cui si devono adeguare gli impianti anche in occasione del primo intervento di manutenzione straordinaria.
La delibera per l’introduzione di una parabola condominiale può essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi, la medesima necessaria per trasformare un centralizzato tradizionale in satellitare.
Nel computo delle maggioranze (per la costituzione dell’assemblea e per la validità della delibera) vanno esclusi i proprietari di eventuali garage presenti, che non possono fruire dell’antenna. È diverso il discorso nel caso in cui sia in discussione l’installazione di un ripetitore per telefonia cellulare, per la quale è necessaria una delibera assunta all’unanimità dei condomini.
Le spese per l’installazione dell’impianto centralizzato e quelle per la manutenzione, ordinaria o straordinaria che sia, e per la riparazione devono essere suddivise in base alla tabella millesimale di proprietà. L’assemblea può però deliberare a maggioranza di dividerla in parti uguali, considerato che si tratta di apparecchiature destinate a servire i condomini in uguale misura. Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2 agosto 1969, n. 2916. Anche in questo caso i proprietari dei garage non dovranno sopportare le spese né per l’installazione né per la manutenzione. Da precisare, poi, che secondo la sentenza del giudice di pace di Monza, del 15 marzo 2005, l’installazione di un impianto centralizzato non costituisce innovazione voluttuosa ma necessaria, e quindi non è soggetta alla regola di esonero della spesa per chi non intende trarne vantaggio, contenuta nell’articolo 1121 del codice civile.
Si può fare un calcolo a parte per i lavori da effettuare all’interno di ciascun appartamento, in riferimento a una prima installazione così come agli interventi di manutenzione. In questo modo i proprietari sono liberi di decidere quante prese installare nell’alloggio, accollandosi la relativa spesa.