
La proposta dell’Autorità di regolamentazione di luce e gas potrebbe essere decisiva per tagliare le gambe al telemarketing selvaggio: ogni contratto di utenze ottenuto tramite chiamata a un numero dentro il registro delle opposizioni potrebbe essere annullato. Arera propone anche il divieto di chiamate automatizzate
La proposta dell’Autorità di regolamentazione di luce e gas potrebbe essere decisiva per tagliare le gambe al telemarketing selvaggio: ogni contratto di utenze ottenuto tramite chiamata a un numero dentro il registro delle opposizioni potrebbe essere annullato.
Annullare il mascheramento della provenienza della chiamata
Durante l’audizione parlamentare, l’Autorità ha ribadito “la necessità di rendere il Registro uno strumento di tutela effettiva e concreta del consumatore. Un primo intervento in tal senso potrebbe riguardare il fenomeno molto diffuso del cosiddetto ‘Calling line identification (CLI) spoofing’, ossia il mascheramento dell’informazione relativa alla linea chiamante che consente di manipolare le informazioni circa la corretta identificazione del numero telefonico chiamante, con l’intenzione di ingannare il consumatore”. L’Autorità accoglie con favore la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2, della proposta di legge Ac 2045, che porrebbe questa pratica alla stregua delle pratiche commerciali scorrette sanzionate.
Stop alle chiamate automatizzate
L’Autorità propone anche di introdurre nell’ordinamento il divieto di chiamate
automatizzate senza impiego di operatori umani, affinché le medesime non siano
gestite esclusivamente con un sistema informatico, senza possibilità di richiamare o
di rivolgersi a chi ha effettuato la chiamata. “Tale modalità non deve essere utilizzata neppure per sollecitare un successivo contatto telefonico da parte del consumatore” spiega Arera che esplicita il trucco: “è del tutto evidente che tale fattispecie determinerebbe la telefonata inbound come apparente espressione della volontà del cliente finale”.
La mossa sul registro delle opposizioni
E infine, l’Autorità suggerisce, ancora, di prevedere che la violazione del divieto di contattare a scopi commerciali e promozionali gli interessati iscritti nel Registro delle opposizioni, salvo espresso consenso prestato al contatto telefonico, possa essere causa di nullità relativa del contratto sottoscritto a seguito di tale contatto. “A tale proposito, si ricorda che il Codice del consumo, in caso di forniture non richieste, prevede che il consumatore sia esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva. Il buon funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni faciliterebbe molto le operazioni di verifica del consenso del consumatore, nonché del rispetto del divieto di CLI spoofing” conclude Arera.