Luce e gas, da gennaio più garanzie per i consumatori su modifiche contrattuali e telemarketing

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Dal 1° gennaio entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia per i nuovi contratti fuori da locali commerciali o a distanza che per le variazioni: nel caso del porta a porta diritto di recesso esteso a 30 giorni

Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore. A stabilirlo la delibera 395/2024/R/com di dell’Autorità di settore, Arera, presentata alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo. La delibera implementa le modifiche al Codice del Consumo previste e rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte Placete di servizio di tutela della vulnerabilità.

Utilizzare mail o altre comunicazioni scritte durevoli per dare le informazioni

Tra le novità più rilevanti c’è l’obbligo per il venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni tramite mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione. L’Arera entra nel dettaglio: “Il supporto durevole è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse (requisiti di integrità e conservabilità). Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o tramite notifica)”.

In che casi i contratti via telefono sono validi

Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Per il porta a porta diritto di recesso da 14 a 30 giorni

Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore, cioè del classico porta a porta presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.

Maggiore chiarezza per le modifiche contrattuali

Un’importante modifica riguarda anche le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi.
“Queste – spiega Arera – dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente”, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere un contenuto come previsto dalle norme regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Questo per evitare di indurre in confusione il cliente. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.

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Il preavviso deve essere di 3 mesi, a meno che non comporti riduzioni di tariffe

Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione de prezzi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.

A chi spetta l’onere della prova sulla ricezione

Gli articoli 1334 e 1335 del Codice civile correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza e presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui lo stesso atto sia pervenuto al suo indirizzo. “Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti” spiega l’Arera.

La responsabilità diretta della condotta nel telemarketing

Infine a tutela del consumatore ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.

Besseghini (Arera): novità per riequilibrare il rapporto tra aziende e clienti

“Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati – dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera – Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.