In caso di contestazione da parte del consumatore, spetta alla società elettrica dimostrare il buon funzionamento del misuratore. La sentenza della Suprema Corte ribalta una prassi troppo spesso sfavorevole per l’utente
Se il consumatore contesta la bolletta denunciando una fatturazione eccessiva, spetta al fornitore dell’energia elettrica dimostrare che il contatore funziona in modo corretto. Il cambio di prospettiva – non sono pochi i casi che abbiamo denunciato in questi anni di fornitori che financo addebitavano in caso di contestazione un costo di verifica sui misuratori all’utente – è contenuto nella ordinanza 25542 pubblicata il 24 settembre 2024 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione e anticipata in esclusiva dal sito Cassazione.net.
Il pronunciamento della Suprema Corte ribalta il giudizio di appello che aveva dato “torto” ad un’azienda che invece aveva trovato nel giudice di primo grado soddisfazione alle sue contestazioni: in presenza di una maxi bolletta non giustificata dalla lettura precedente del contatore (10 volte tanto, nella fattispecie), il tribunale aveva condannato il fornitore a risarcire l’utente anche perché nel frattempo aveva “staccato” la linea. In appello il giudizio è stato riformato in favore del fornitore e così l’azienda-utente era ricorsa in Cassazione. Gli ermellini con l’ordinanza del 24 settembre hanno stabilito un concetto molto chiaro: se l’utente contesta l’ammontare delle fatture, è il fornitore a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore e l’effettività dei consumi.
Quindi il primo passo da compiere in questi casi, ovvero qualora si sospetti uno scostamento ingiustificato dei consumi fatturati rispetto l’ultima lettura del misuratore o comunque rispetto allo storico dell’utente, è la contestazione formale della bolletta.
Commenta in una nota Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti: “Le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti in fattura, salva l’ipotesi di contestazione dell’utente. La rilevazione della somministrazione effettuata tramite il contatore, poi, risulta assistita da una mera presunzione semplice di veridicità : se dunque l’utente ne contesta il funzionamento, spetta al fornitore dimostrare che il rilevamento è avvenuto a regola d’arte”.