L’Agenzia delle Entrate ha raccolto tutte le novità per rateizzare le pendenze con il Fisco in un vademecum: come presentare la domanda, il numero di rate possibili, come estendere un piano di dilazione già in essere, gli importi minimi
L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha pubblicato una guida aggiornata alla Rateizzazione delle cartelle di pagamento.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le
somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche
dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria (fino a 120 mila euro), e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
Come rateizzare
La richiesta per la rateizzazione fino a 120mila euro si può presentare on line attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’app Equiclick. I cittadini possono accedere all’area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi; mentre gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel); oppure trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.
La rateizzazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Modello e documentazione a supporto devono essere: inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione; oppure presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Cosa si può rateizzare?
SI può chidere la dilazione di pagamento delle le somme iscritte a ruolo da:
• Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative
indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
• altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato,
comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a
partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito
internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce
Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la
rateizzazione dei loro crediti.
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Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto;
b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria
caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono
rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il
recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o
Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e
dei tipi di imposta interessati).
c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);
d. oggetto della cosiddetta “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è
determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo
pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Con quale condizione economica per rateizzare?
Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:
• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente
l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
• la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.