La sugar tax è costituzionale ma il governo l’ha accantonata

sugar tax

La Corte Costituzionale respinge l’istanza di illegittimità sollevata dal Tar del Lazio sull’imposta di scopo per ridurre il contenuto di zucchero nelle bevande. Il governo Meloni intanto ha rinviato l’entrata in vigore

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio contro la sugar tax, la tassa di scopo per scoraggiare il contenuto di zucchero nelle bevande analcoliche (dai succhi di frutta ai soft drink fino agli energy drink) e contrastare il fenomeno dell’obesità giovanile. L’imposta, introdotta e mai entrata in vigore, è al settimo rinvio. L’ultimo in ordine di tempo è quello voluto dal governo Meloni che in manovra di Bilancio ha inserito la proroga al 1° luglio prossimo, anche se, visto la contrarietà dei produttori, non è escluso un vero e proprio accantonamento.

Il Tar del Lazio, al quale si erano rivolti i produttori, aveva “censurato tale disciplina (la tassa, ndr), per violazione del principio di eguaglianza tributaria” in quanto “è destinata a colpire solo certe bevande analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti e non anache ad altre “. Per questo motivo aveva rinviato la questione alla Consulta per capire se la sugar tax fosse incostituzionale.

Con la decisione n. 49 la Corte Costituzionale invece ha ritenuto “che la scelta
disincentivante del legislatore – operata con l’introduzione della citata tassa – non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l’invito dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), contenuto nel suo Rapporto del 2015 (Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (Ncds)), ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi paesi in cui la sugar tax viene applicata da tempo”.

La sugar tax inoltre, per la Consulta, “rientra nel novero dei tributi indiretti sulla produzione e sul consumo di certi prodotti ritenuti dannosi “per la salute, il cui eccessivo utilizzo può, pertanto, generare un aggravio di spesa pubblica, connesso alla conseguente necessità di assicurare appropriate cure attraverso il Servizio sanitario nazionale””.