4 mesi dopo la chiusura contratto arriva il conguaglio. Devo pagare?

CHIUSURA CONTRATTO ITALIAONLINE

Il fornitore di gas può consegnare 4 mesi dopo la chiusura contratto la fattura di conguaglio? Dobbiamo pagarla? Ci aiuta Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia

Caro Salvagente, il mio ex fornitore di Gas (Estra) mi ha mandato una bolletta dove ricalcola i costi di trasporto. Ho terminato il contratto con loro a marzo e la bolletta è arrivata a fine luglio. È legale questo modo di procedere? Devo pagare i loro ricalcoli?

Stefano Guglielmo

Caro Stefano, chi meglio di Valentina Masciari – responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia e grande amica del Salvagente – può darle una risposta? Ecco cosa ci ha detto.

Sulle tempistiche di emissione delle fatture di chiusura contratto, l’Autorità di settore è stata piuttosto chiara, stabilendo che deve essere emessa al più tardi, otto giorni prima dello scadere delle sei settimane della data di cessazione della fornitura, oppure entro due giorni prima dello scadere delle sei settimane, nel caso si riceva la fattura in formato elettronico e quindi il recapito è immediato.

Nel calcolo, allora, va considerata la data di emissione e non quella di ricezione della fattura da parte del destinatario.

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Ricordo anche, che il fornitore emette la fattura di chiusura e/o conguaglio, nel momento in cui riceve i dati definitivi da parte del Distributore.

Comunque, se il fornitore non rispettasse le dovute tempistiche, è tenuto a riconoscere degli indennizzi automatici al cliente, direttamente nella stessa fattura di chiusura: 4 euro per ritardi fino a 10 giorni e fino a un massimo di 22 euro (2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo) per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Indennizzi sono previsti anche a carico del distributore, il quale dovrà corrispondere al cliente un ulteriore indennizzo pari a 35 euro, sempre nel caso in cui fornisca i dati afferenti la chiusura del contatore, nei tempi stabiliti.

Come al solito, poca cosa…

L’eventuale ritardo, però, non si traduce nella facoltà di non pagare quella fattura ma, farà scattare solo il diritto a tali indennizzi.