Che cosa sono i dissuasori di parcheggio e dove e come è possibile installarli. Cosa prevedono le norme e come sono mutatenel tempo: le più recenti pronunce dei tribunali.
Molto spesso, specie nelle aree centrali delle grandi città, può essere molto complicato parcheggiare la propria autovettura. Le problematiche si complicano ancora di più per i residenti che, ogni volta che tornano a casa, devono fare dei giri molto lunghi prima di poter lasciare la propria macchina. Il fenomeno, per nulla circoscritto e racchiudibile a sole poche aree o città, fomenta un sempre maggiore ricorso al parcheggio selvaggio, con le vetture che vengono lasciate in condizioni non idonee e che, spesso, rappresentano un pericolo anche per gli altri veicoli e per chi transita sulla carreggiata. Una possibile soluzione a questo problema è quella che prevede l’installazione dei dissuasori di parcheggio, ovvero di strutture che consentono la sosta in una data zona solo agli aventi diritto, ostruendo fisicamente che a farlo siano altri veicoli. Sui dissuasori di parcheggio, però, si è a lungo discusso a livello legale, con il codice di riferimento che è quello stradale. In base alle attuali normative, questi dispositivi possono essere autorizzati soltanto nel momento in cui non violano le regole della circolazione stradale. Inoltre, al fine di ottenere l’autorizzazione, molto dipenderà anche da altri fattori, quali ad esempio la tipologia di dissuasore, l’area in cui questo dovrà essere installato e la sua compatibilità con l’arredo urbano della zona e con la viabilità locale.
Dissuasori di parcheggio, cosa sono
Per una corretta comprensione dei dissuasori di parcheggio si fa riferimento alla definizione degli stessi che viene riportata dal codice della strada. Più nello specifico, l’art. 180 d.p.r. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), li definisce come dei “dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate”, stabilendo anche che “possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva”. Il loro utilizzo, tuttavia, non si limita solo a quanto già detto, ma si estende anche un’armonizzazione dei dispositivi con gli arredi stradali per assolvere a “funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi”. Potremmo dunque dire che, oltre a permettere il parcheggio di veicoli autorizzati, i dissuasori possono svolgere anche una funzione legata al completamento dell’arredo urbano. Inoltre, la legge prevede che i dissuasori possono avere varie forme, come pali, colonne a blocchi, cordoni, cassonetti o fioriere, ed essere di qualunque materiale, dal ferro al cemento armato fino al legno e al calcestruzzo passando per la ghisa, l’alluminio o la plastica autoestinguente. L’unico requisito fondamentale, in merito all’aspetto dei dissuasori, è che questi siano conformi al decoro urbano e ben visibili per i pedoni e gli automobilisti e che, soprattutto, non rappresentino un intralcio o pericolo per bambini e i portatori di handicap. Si evince, dunque, che non esiste una sola tipologia di dissuasore di parcheggio, con l’ente proprietario della strada che ha la facoltà di individuare quello che più si confà alle specifiche necessità, alle tradizioni locali e all’ambiente urbano. L’unico elemento che unisce tutte le diverse tipologie è che, come previsto dal codice della strada, siano in grado di “esercitare un’azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l’altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro”.
Cosa fare per installare i dissuasori di parcheggio
Nel momento in cui un cittadino o un ente ravvede la necessità di installare un dissuasore di parcheggio non può agire in autonomia, mettendone ad esempio uno nell’area di parcheggio che più gli piace nei dintorni della sua abitazione o del luogo di lavoro, ma deve ottenere delle specifiche autorizzazioni. Per la posa in opera di questi dispositivi servono, nello specifico, due principali permessi:
- l’approvazione del ministero dei Lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, oggi divenuto Direzione generale per la sicurezza stradale del ministero Infrastrutture e Trasporti;
- l’ordinanza per la posa in opera che viene rilasciata sul merito della richiesta dall’ente proprietario della strada. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, del Comune che ha competenza per quel determinato tratto di carreggiata.
Soffermiamo la nostra attenzione proprio sulla seconda autorizzazione richiesta, ovvero quella che viene espressa dall’ente proprietario della strada, il Comune. Così come previsto dal codice della strada, all’art. 7, comma1, lett. a) e all’ art. 6, comma 4, lett. b), l’ente proprietario può stabilire quali sono gli “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada”. Tutto, dunque, è relegato al volere dell’ente che, dal suo punto di vista, deve agire nell’ottica delle regole condivise che si è dato sul tema e nell’interesse del bene comune di tutti i cittadini, evitando cioè che la posa in opera dei dissuasori possa diventare un pericolo alla regolare circolazione. Appare evidente come tutto sia fortemente condizionato da una discrezionalità tecnica che, oltre alle forme e ai materiali dei dispositivi, è strettamente legata alle caratteristiche della strada e alla viabilità. Su tale aspetto è bene sottolineare che non sono pochi i casi in cui un dispositivo di dissuasione autorizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trovi uno stop alla sua posa proprio da parte del Comune che, valutandone l’impatto sul territorio, decide di agire in maniera differente. Il Comune può dunque fermare quanto deciso dal ministero, ma non può in nessun modo concedere l’autorizzazione all’installazione dei dissuasori di parcheggio in assenza dell’approvazione ministeriale. A ribadirlo è stato il Consiglio di Stato, sez. I, nella sentenza n. 462/2017 (n. affare 2374/2016, ad. 08.02.2017).
Aree condominiali e dissuasori di parcheggio
Una pratica molto diffusa è quella che vede gli inquilini di un condominio installare dei dissuasori di parcheggio nelle aree pertinenti la propria abitazione. Così come previsto dall’ordinamento, se il dissuasore ad uso dei condomini viene installato su suolo pubblico è necessario che il condominio sia munito della concessione per l’occupazione dello spazio. Questo vuol dire che, in assenza di autorizzazione, il Comune, in quanto ente proprietario della strada, potrebbe negare l’autorizzazione se l’area è destinata a parcheggio pubblico. Se, invece, l’installazione dei dispositivi avviene all’interno di aree condominiali diverse dal suolo pubblico, la decisione della posa in essere spetta all’assemblea condominiale, con le spese che dovranno essere divise tra tutti i condòmini in relazione ai millesimi di proprietà. In questo caso si è di fronte ad una manutenzione ordinaria del condominio, in quanto non vi è innovazione, ma soltanto una modifica che ha il principale intento di rendere più comodo l’utilizzo del bene (sentenza della Corte di Cassazione n.12645 del 26.05.2006 e n.18052 del 19.10.2012).
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Alcuni casi giurisprudenziali recenti
Per comprendere quale sia la normativa vigente in termini di dissuasori di parcheggio, può essere utile guardare ad alcune pronunce giurisprudenziali recenti. Il Tar della Lombardia, ad esempio, nella sua sentenza n. 190 del 21.01.2021, ha annullato il diniego di autorizzazione da parte di un Comune ad un condominio che intendeva installare dei dissuasori di parcheggio con lo scopo di garantirsi delle zone private di parcheggio. Il Tar ha sottolineato che anche in presenza di una richiesta di installazione “il cui unico fine è quello di garantire il rispetto dell’esclusività d’uso da parte dei singoli proprietari dell’area comune” non influisce sulla “concreta occupazione dell’area privata con le autovetture, le quali, in assenza di un provvedimento inibitorio o dell’apposizione di un vincolo alla proprietà privata, ivi possono liberamente sostare”. Ciò che ha detto il tribunale amministrativo della Lombardia è dunque di cominciare a valutare l’ipotesi che, in casi come questi, i Comuni debbano cercare di bilanciare l’interesse pubblico con quello privato adottando “se la sicurezza della circolazione stradale lo richiede, a cura del Comune, gli appositi provvedimenti di regolamentazione della viabilità locale mediante ordinanza e provvedendo all’apposizione della segnaletica necessaria nonché all’adozione delle ulteriori cautele necessarie a ridurre la pericolosità, come ad esempio l’apposizione di specchi parabolici, di dissuasori di velocità (cioè i dossi artificiali) o addirittura di un semaforo”.
E ancora, il Tar della Lombardia è intervenuto anche con un altra sentenza, la n. 265 del 01.02.2023, per risolvere un caso opposto ma simile. Il Comune aveva infatti concesso l’autorizzazione per l’installazione dei dissuasori di sosta, ma la decisione aveva trovato l’opposizione degli abitanti degli edifici vicini. Questi avevano nello specifico lamentato dei disagi, ma i giudici del Tar amministrativi li hanno ritenuti soltanto eventuali o comunque trascurabili rispetto alla funzione che veniva svolta dai dissuasori. In questo caso specifico i dispositivi “impedivano la sosta di veicoli in aree o zone determinate” ed erano di impedimento alla “sosta abusiva”. Anche in questo caso, dunque, si è attuato un bilanciamento dell’interesse pubblico e di quello privato.