Alcuni farmaci si possono vendere senza ricetta medica (Sop e Otc, a carico del cittadino). Per altri medicinali, invece, è obbligatoria la prescrizione. Ecco come funziona l’accesso in Italia
Si possono acquistare farmaci senza ricetta? Dipende. Per rispondere in maniera approfondita a questo interrogativo occorre comprendere come avviene la distribuzione dei medicinali in Italia; un processo complesso e governato da istituzioni, per garantire la salute pubblica e il fabbisogno di medicine, il cui abuso nel consumo può compromettere il delicato equilibrio tra domanda e offerta e aumentare l’antibiotico-resistenza (come nel caso degli antibiotici).
I farmaci sono sottoposti a un regime di dispensazione al pubblico, che consiste nella modalità in cui il medicinale viene venduto al pubblico, ossia con o senza ricetta medica ed eventualmente il tipo di prescrizione o documento che dev’essere presentato in farmacia.
Nel nostro paese esistono 6 modalità (o regimi) di dispensazione. Vale la pena ricordarle:
· Farmaci senza obbligo di ricetta, suddivisi in “medicinali non soggetti a prescrizione medica”, cosiddetti Sop (Senza obbligo di prescrizione), e “medicinali di automedicazione” o Otc (dall’inglese: “Over the counter”) che significa “sopra il banco”;
· Farmaci con ricetta ripetibile (Rr), sulla cui confezione deve essere riportata la seguente indicazione: “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”;
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· Farmaci con ricetta non ripetibile (Rnr), con la seguente indicazione scritta sulla confezione: “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta”;
· Medicinali su ricetta con prescrizione limitativa (Rl);
· Farmaci con ricetta ministeriale a ricalco (Rmr).
L’accesso ai medicinali è garantito dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), che opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione e la vigilanza del ministero della Salute, dell’economia e delle finanze.
Collabora con le Regioni (cui spetta la delega alla sanità), con l’Istituto superiore di sanità (Iss), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici, le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo del settore.
Aifa svolge tutte le attività legate al processo regolatorio relative al farmaco: dalla registrazione e autorizzazione, all’immissione in commercio al controllo delle officine produttive e della qualità di fabbricazione. Si occupa anche della verifica della sicurezza e appropriatezza d’uso, della negoziazione del prezzo, dell’attribuzione della fascia di rimborsabilità.
Garantisce così l’unitarietà del sistema farmaceutico e l’equità nell’accesso ai medicinali quali strumenti di tutela della salute pubblica.
Governa la spesa farmaceutica in stretto rapporto con le Regioni e l’industria del settore, perseguendo l’equilibrio economico nell’ambito del tetto di spesa stabilito dallo Stato.
Questo ente governativo, tra le altre attività, redige e aggiorna anche il prontuario farmaceutico nazionale (Qui la lista dei farmaci) con medicinali suddivisi per classe. Quelli di fascia A e H sono dispensati dal Servizio sanitario nazionale, ordinati per principio attivo e per nome commerciale. Consentono ai medici di effettuare la prescrizione per principio attivo, indicando in ricetta il nome della sostanza contenuta nel medicinale, come previsto dalla normativa vigente. Questi medicinali non si possono avere senza ricetta, se non in casi urgenti.
Quali farmaci si possono avere senza ricetta?
Dal prontuario aggiornato è possibile risalire al regime di fornitura, il quale identifica la modalità con cui un farmaco può essere dispensato, con o senza ricetta del medico, in farmacia, in ospedale o in strutture ad esso assimilabili.
La Commissione Tecnico-Scientifica (Cts) dell’Aifa stabilisce questa modalità di accesso e fornitura, tenendo in considerazione le problematiche relative alla sicurezza d’uso (appropriatezza prescrittiva) del medicinale.
Dunque, non tutti i farmaci possono essere venduti senza ricetta. Quelli non soggetti a prescrizione medica sono:
· I medicinali da banco o di automedicazione (Otc);
· Medicinali non soggetti a prescrizione medica (Sop) ma non da banco.
I farmaci da banco sono disponibili in farmacia e vendibili liberamente. A seguito della liberalizzazione del 2006 (cosiddetto decreto Bersani del 2007), possono essere venduti anche all’interno del locale parafarmacia degli esercizi commerciali al dettaglio, alimentare e non alimentare. La parafarmacia così ubicata deve essere separata dagli altri reparti e deve obbligatoriamente prevedere la presenza di un farmacista abilitato.
Sia i farmaci da banco che i Sop appartengono prevalentemente alla fascia C, in quanto a totale carico del cittadino. Si tratta di circa 2.220 medicinali, in gran parte per la cura di patologie lievi, per terapie non invasive per disturbi passeggeri, dunque:
· Antinfluenzali;
· Antinfiammatori e antidolorifici;
· Colliri;
· Antiallergici;
· Digestivi;
· Lassativi;
· Disinfettanti;
· Per l’igiene;
· Depurativi;
· Qui le liste di trasparenza sul sito governativo Aifa.
Pure alcuni rimedi fitoterapici possono essere ritenuti prodotti da banco in quanto farmaci vegetali, nonostante molti di essi portino a corredo la dicitura di integratori naturali. Queste cure in ogni caso necessitano sempre di conoscenze specifiche e di consiglio appropriato anche in farmacia dietro il banco.
Come dev’essere la pubblicità
Si possono avere senza ricetta, ma la pubblicità di questi farmaci, che è consentita, deve rispettare una serie di condizioni, al fine di tutelare il consumatore da messaggi ingannevoli. E per contrastare eventuali abusi che determinano una carenza nell’offerta, oltre che danni per l’organismo (si pensi agli integratori e antidolorifici spesso assunti in modo smisurato).
I messaggi promozionali dei medicinali senza ricetta devono comprendere le informazioni indispensabili per un uso corretto del farmaco e un invito esplicito a “leggere attentamente le avvertenze”.
Inoltre, l’efficacia del farmaco non deve essere paragonata a quella di altri trattamenti e non deve essere ritenuta migliorativa dello stato di buona salute dell’utilizzatore.
Il prodotto deve essere presentato chiaramente come “medicinale” e non deve essere equiparato a una sostanza “naturale”.
I messaggi degli spot non devono:
· Indurre all’autodiagnosi e quindi non devono far apparire superflua la consultazione con il medico, in particolare se il farmaco è venduto per corrispondenza;
· Far ritenere che il farmaco sia privo di effetti collaterali;
· Riportare dichiarazioni o raccomandazioni di scienziati o personaggi noti;
· Contenere rappresentazioni visive impressionanti o ingannevoli di parti del corpo alterate da malattie o da lesioni;
· Rivolgersi ai bambini.
Vendere farmaci senza ricetta è un reato?
Una volta definite le categorie e le classi dei farmaci, sappiamo che quelli da banco non prevedono l’obbligo della ricetta, ed è prevista la libera vendita.
Mentre, nel caso in cui il farmacista dovesse vendere medicinali per i quali occorre la prescrizione medica, si potrebbe configurare un illecito penale, in alcune condizioni in particolare.
Quando è reato
I casi in cui il farmacista può essere accusato di illecito penale sono definiti dalla giurisprudenza. Ad esempio:
· Se si sostituisce al medico curante consigliando farmaci non da banco, facendo diagnosi, è previsto il delitto di esercizio abusivo di una professione, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa da 10mila a 50mila euro, nonché l’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione esercitata;
· Se somministra farmaci in misura diversa da quella prescritta.
La legge italiana punisce chiunque, esercitando (abusivamente o no) il commercio di sostanze medicinali, le somministri in specie, qualità o quantità non corrispondente alle prescrizioni mediche riportate sulla ricetta. O anche sostanze differenti da quelle prescritte. Per questo si rischia una reclusione da 6 mesi a 2 anni con la multa da 103 a 1.032 euro.
Non è reato se, invece, il farmacista somministra una dose di medicinale in quantità minimamente inferiore a quella indicata dalla prescrizione medica. Eventuali conseguenze negative per la salute del paziente non sarebbero attribuibili a questa circostanza.
Un farmacista non commettere illecito neppure se, a causa della momentanea assenza del farmaco nel dispensario, decidesse di somministrarne al paziente uno equivalente a quello prescritto, in quanto contiene lo stesso principio attivo.
Non è comunque reato somministrare farmaci senza l’esibizione della necessaria prescrizione medica. Piuttosto si tratta di illecito civile, denunciabile nel caso in cui il paziente dovesse riportare delle conseguenze negative a causa della vendita del medicinale. La Cassazione ha già stabilito che si tratterebbe di una condotta colposa e illegittima, per la quale può essere richiesto il risarcimento del danno.
Il paziente che, senza prescrizione medica, ottiene ugualmente il farmaco, non commette alcun reato.
Tribunali a parte, i farmacisti devono attenersi alle regole deontologiche dell’Ordine professionale e non ingannare i clienti. Perciò, dispensare un medicinale senza la dovuta ricetta ha delle conseguenze gravi sul piano deontologico (quindi radiazione o sospensione dall’albo dei farmacisti), e anche possibile chiusura della farmacia che può essere richiesta dal Comune.
Quando si possono vendere farmaci senza ricetta?
Esistono particolari condizioni in cui il farmacista potrebbe rilasciare medicinali non vendibili liberamente, ma senza la necessaria prescrizione medica. È il caso dei farmaci dispensati in urgenza. Sono situazioni in cui il farmaco serve urgentemente per curare determinate malattie (ad esempio, un paziente diabetico che ha immediato bisogno di insulina). Oppure quando è necessario per proseguire la terapia dopo la dimissione in ospedale.
Dunque, è una pratica vietata e ammessa solo per necessità ed urgenza, con addebito dei costi al paziente, poiché non possono essere posti a carico del Sistema sanitario nazionale. A meno che la ricetta non venga presentata immediatamente dopo la vendita.
Comunque, questa eccezione non è applicabile per richieste di medicinali stupefacenti e farmaci assoggettati a prescrizione medica limitativa, ovvero quelli vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.