Quali sono i nuovi importi dell’assegno di maternità del 2023

maternità

Che cos’è l’assegno di maternità e a quanto corrisponde nel 2023: chi sono i beneficiari e come fare domanda.

Per sostenere ed incentivare la natalità in Italia sono stati predisposti una serie di incentivi per chi ha figli. Tra questi rientra anche l’assegno di maternità 2023, prestazione assistenziale che si sostanzia in aiuti economici concessi alle famiglie con un basso valore Isee. La misura è di competenza dei Comuni e viene concessa alla madri, anche adottive o in affidamento preadottivo, che risultano essere cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno. L’assegno di maternità è anche detto assegno comunale o assegno di maternità di base e, in assenza di altre indennità di maternità, viene erogato per cinque mesi direttamente dall’Inps (articolo 66 della legge 448 1998 – articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001). Come si diceva, tra i requisiti per poter ottenere l’assegno di maternità c’è il fatto di avere un Isee, Indicatore della situazione economica equivalente, che risulti essere uguale o inferiore alla soglia che viene stabilita annualmente. Per il 2023, ad esempio, è pari a 19.185,13 euro.

Gli importi dell’assegno di maternità del 2023

Gli importi e i limiti di reddito annuali per poter beneficiare dell’assegno di maternità concesso dai Comuni vengono stabiliti sempre in relazione alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Nel 2023 tale dato è pari all’8,1%, come spiegato dall’Inps nella circolare 26 del 8 marzo 2023, nella quale ribadisce anche che dal 1° marzo 2022 è stato abrogato l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni (articolo 65, legge 448/1998) e sostituito dall’assegno unico e universale. Si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare era concesso sempre dai Comuni ed era riservato alle famiglie più numerose, con almeno tre figli minori, e veniva concesso in aggiunta all’assegno di maternità. Da marzo 2022, come detto, il valore dell’assegno per il nucleo familiare è stato accorpato all’interno dell’assegno unico e universale, mentre è rimasto a sé stante l’assegno di maternità concesso dai Comuni. Questo è corrisposto alle famiglie con un indicatore Isee inferiore, per l’anno in corso, a 19.185,13 euro. Per quanto riguarda gli importi del 2023, invece, è necessario dire che c’è stato un netto aumento rispetto allo scorso anno, dovuto al forte aumento del costo della vita in Italia registrato dall’Istat e comunicato dal Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2023. Ecco dunque che i beneficiari potranno contare nel 2023 su un assegno di maternità pari a 383,46 euro mensili per 5 mesi, per un totale dell’incentivo pari a 1.917,30 euro. Come in parte già accennato, la titolarità dell’assegno di maternità è del Comune di residenza della madre del bambino e, proprio la natura locale, fa sì che il regolamento per la richiesta possa variare in base ai diversi territori. Si sottolinea comunque che l’unità della misura si ravvede negli importi che, in base a quanto stabilito, devono essere uguali in tutti i Comuni italiani.

Assegno di maternità, i beneficiari della misura

L’assegno di maternità viene concesso, per ogni figlio nato e che non abbia superato i 6 anni di età, alle mamme – siano queste naturali, in affidamento o adottive – che non beneficiano già di altri trattamenti economici per la maternità o che godano di un trattamento economico di maternità ma di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno. Si sottolinea tuttavia che, in quest’ultimo caso, l’assegno di maternità viene concesso per la quota differenziale tra le diverse misure di cui si beneficia ed è dunque integrativo. Possono contare sulla misura sia le cittadine italiane che straniere, purché però in possesso di un regolare permesso di soggiorno, che hanno un Isee inferiore alla soglia di 19.185,13 euro. Si sottolinea inoltre che la madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso in famiglia del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

La domanda per l’assegno di maternità 2023

Come si accennava in precedenza, il regolamento per la presentazione delle domande per l’assegno di maternità 2023 può variare da Comune a Comune. Vi sono comunque dei dettami fissi e condivisi che prevedono che la domanda per la prestazione assistenziale venga presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia in caso di minore adottato o in affidamento. L’istanza dovrà essere consegnata al Comune di residenza della mamma il quale verificherà la sussistenza dei requisiti di legge previsti dagli articoli 17 e seguenti del Dpcm del 21 dicembre 2000. Alla domanda, generalmente ottenibile presso gli uffici del proprio Comune o sul sito internet dell’ente locale, andranno allegati una serie di documenti che serviranno ad identificare lo status della persona richiedente. Si tratta, più nello specifico:

  • della Dsu, Dichiarazione sostitutiva unica, oppure dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida all’interno delle quali sono contenuti i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente (in questo caso il 2022);
  • di un’autocertificazione nella quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di godere dei benefici richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno. Dovrà dunque dichiarare la propria residenza e la cittadinanza. E ancora, nell’autocertificazione chi richiede la prestazione assistenziale dovrà affermare di non avere diritto, per il periodo di maternità, all’indennità di maternità dell’Inps. Se, invece, il soggetto richiedente beneficiasse già di altre misure, andranno indicati i trattamenti economici ricevuti, in modo che il Comune possa valutare eventuali integrazioni assistenziali. Infine chi chiede l’assegno di maternità al Comune dovrà dichiarare di non aver presentato, per lo stesso figlio, la domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato previsto dall’articolo 75 del d.lgs. 151/2001;
  • solo nel caso di cittadine non comunitarie, dovranno essere allegati alla domanda dell’assegno di maternità la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. A tal riguardo si sottolinea che le questure rilasciano le carte di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta, motivo per il quale il consiglio per le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità è quello di muoversi per tempo, evitando cioè di superare i primi sei mesi di vita del bambino. Diverso è il caso delle cittadine extracomunitarie che sono coniugate con un cittadino italiano: in questo caso il rilascio della carta di soggiorno è immediato.

Il consiglio generale, trattandosi di una misura assistenziale gestita a livello locale, è quello di chiedere sempre maggiori informazioni al proprio Comune di residenza, in modo da evitare rallentamenti nella concessione dell’assegno di maternità.

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Assegno di maternità 2023, casi particolari

Così come stabilito dalla legge, sono previsti dei casi particolari in cui l’assegno di maternità può essere richiesto da persone diverse dalle madri. Si tratta, più nello specifico:

  • del caso in cui la madre non sia ancora maggiorenne. In tale scenario a presentare la domanda potrà essere il padre del bambino, se maggiorenne, oppure, se anch’esso è minore, la pratica potrà essere richiesta, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza di questo, da un legale rappresentante;
  • del caso in cui la mamma del neonato risulti deceduta. A richiedere l’assegno di maternità potranno essere in questa fattispecie il padre che abbia riconosciuto il figlio o la donna che ha ricevuto il minore orfano della madre in adozione o in affidamento preadottivo. La stessa pratica potrà essere esercita dal coniuge della donna adottiva o affidataria, a condizione però che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà;
  • del caso in cui il bambino venga dato in affidamento esclusivo al padre o di quello in cui il neonato sia stato abbandono da parte della madre. In tale scenario a poter richiedere l’assegno di maternità è il padre del bambino a condizione però che il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto;
  • del caso di separazione legale tra i coniugi. La richiesta può arrivare dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • del caso di adozione speciale prevista dall’art.44, comma 3, legge 184/1983. In tale situazione a richiedere l’assegno è l’adottante non coniugato a condizione però che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

del caso in cui il minore non è riconosciuto o non riconoscibile dai genitori. A presentare la domanda è, in questa fattispecie, la persona affidataria in forza di un provvedimento del giudice. La condizione prevista è però che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.