Voucher periodo Covid, cosa fare se il vettore o l’agenzia si rifiuta di rimborsarlo

“Gentile Salvagente, ho un voucher vacanza emesso in periodo di pandemia da Covid scaduto in dicembre 2022 che non riesco a farmi rimborsare da bluvacanze / veratour. Come posso fare?”

Marco La Motta

La segnalazione del nostro lettore è una buona occasione per chiedere all’avvocato Carmelo Calì, Responsabile Traporti e Turismo di Confconsumatori, di ricordare quali sono i diritti del viaggiatore in questi casi e come farli valere.

 

Il mancato rimborso nei confronti del lettore non è purtroppo un caso isolato e sono ancora molti i consumatori che stanno continuando a subire comportamenti vessatori da parte dei tour operator.

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Chiariamo subito che il rimborso non solo spetta, ma doveva avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta. E lo prevede la stessa normativa che le aziende, anche quella in questione, hanno invocato in questi anni per rinviare i pagamenti e che quindi hanno applicato e applicano solo nella parte in cui è a loro favorevole.

Come si ricorderà, la legge del 25 febbraio 2022, n. 15, aveva prorogato ulteriormente la durata dei voucher per i pacchetti turistici portandola da 24 a 30 mesi. Questo periodo di validità dei voucher, nella stragrande maggioranza dei casi è già scaduto, ma capita ancora che i rimborsi tardino ad arrivare come accaduto al lettore.

Il rimborso dovrà poi essere integrale, senza nessuna decurtazione a qualsiasi titolo.

Consigliamo al lettore di inviare una lettera, a mezzo pec o raccomandata a.r., all’organizzatore del viaggio a cui è stata pagata la somma e che ha emesso il voucher. Se quindi ha acquistato la vacanza direttamente dal tour operator, che ha emesso il voucher deve rivolgersi a quest’ultimo. Se invece la vacanza è stata acquistata presso un’agenzia viaggi e ed il voucher è stato emesso proprio dall’agenzia la richiesta deve essere inoltrata nei confronti di quest’ultima, In ogni caso è meglio rivolgere la richiesta a entrambi per evitare, come già accaduto, uno scarica barile dall’una all’altra.

Mettiamo a disposizione del lettore e di tutti i turisti italiani, che ancora si trovano in questa situazione, una bozza di lettera per ottenere il rimborso in denaro delle somme corrisposte per l’acquisto dei pacchetti turistici cancellati in seguito al diffondersi del Coronavirus, in virtù delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Autorità pubbliche italiane e delle altre nazioni.

E, in caso di ulteriore ritardo, citare l’azienda inadempiente innanzi al Giudice di Pace, che è quello del luogo di residenza del consumatore.

Se poi vogliamo ulteriormente approfondire quanto accaduto al lettore possiamo dire che il ritardo e/o diniego di fatto ingiustificato può costituire pratica commerciale scorretta come qualificata dal Codice del Consumo e sanzionabile dall’Antitrust. Infatti tale comportamento, quanto meno dilatorio, non fa altro che ostacolare il legittimo riconoscimento del diritto del consumatore turista al legittimo rimborso entro i brevi termini previsti dalla legge. In altri termini si cerca di sfiancare il consumatore affinché questi, sfiduciato, rinunci.