Dove lo butto? Da domani un’etichetta sugli imballaggi per non sbagliare

imballaggi

Da domani, 1° gennaio, tutti gli imballaggi dovranno indicare le modalità per lo smaltimento per facilitare la loro raccolta, il riutilizzo e il recupero. Per aiutare i consumatori più tecnologici ci sarà anche un Qr Code

Entra in vigore domani, con due anni di ritardo, il decreto legislativo 116 del 3 settembre 2020 che dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Il provvedimento recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. A dettare nel concreto i nuovi obbligo un documento di 50 pagine, Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, elaborato tenendo conto delle indicazioni del Conai.

Le etichette degli imballaggi esclusivamente immessi nel territorio italiano dovranno fornire al consumatore alcune specifiche informazioni ed in particolare: 

  • tipologia di imballaggio: può essere indicata con una descrizione scritta o in alternativa con un’apposita rappresentazione grafica; 
  • specifica identificazione del materiale usato: può essere indicata con un codice alfanumerico secondo quanto stabilito dalla Decisione 97/129/CE, questo codice può essere integrato con un’icona specifica; 
  • famiglia di appartenenza del materiale di riferimento e indicazioni per un corretto smaltimento dell’imballaggio: in buona sostanza, dovranno essere indicate le giuste informazioni che riguardano il tipo di raccolta a cui è destinato l’imballaggio (es. differenziata o indifferenziata). 

Dove e come si devono apporre le etichette ambientali sugli imballaggi? 

L’etichettatura ambientale va prevista e dunque inserita in tutti gli elementi di imballaggio che sono separabili manualmente ed in particolare: 

  • sulle componenti che sono separabili manualmente, come ad esempio: tappo, nastro oppure pellicola; 
  • sul corpo principale dell’imballaggio, come ad esempio: bottiglia, scatola oppure vassoio; 
  • su una componente che già riporta l’etichetta per facilitare la lettura delle informazioni. 

In merito alle modalità di inserimento delle informazioni che devono necessariamente essere contenute all’interno delle etichettature ambientali, non sono stati forniti specifici obblighi alle imprese.  

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Ciascuna azienda potrà infatti scegliere se indicare le informazioni in forma grafica, scritta oppure utilizzando dei QR Code, l’importante è che operi sempre nel rispetto delle normative stabilite. 

Quali sanzioni rischia l’impresa che non adotterà l’etichettatura ambientale degli imballaggi? 

Secondo quanto stabilito dall’art.261 del D.lgs. 152/06, è prevista una sanzioneche ha un importo variabile da 5.200 a 40mila euro per le imprese che immettono sul mercato imballaggi che non rispettano i criteri contenuti all’interno della normativa sull’etichettatura ambientale. 

Attenzione, c’è da sottolineare che le sanzioni in questione possono essere applicate non solo a chi produce il materiale dell’imballaggio, ma anche ai commercianti e ai distributori. 

Se dunque alcune aziende da qualche tempo hanno già cominciato ad apporre le etichettature ambientali sui propri imballaggi in via del tutto volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 (salvo introduzione di ulteriori rinvii) tutte saranno obbligate a procedere con l’applicazione di queste specifiche etichette, pena l’emissione di sanzioni molto severe.