Tutto quello che c’è da sapere per disdire un contratto per la fibra ottica: le tempistiche previste e i costi da sostenere
Chi ha un contratto per il servizio Adsl o fibra ottica con una compagnia ha piena facoltà di recedere chiedendo la disdetta in qualsiasi momento. Ogni società erogatrice del servizio di fibra ottica ha dei costi e delle tempistiche diverse per la disdetta del contratto, ma per legge il preavviso richiesto al cliente non può superare i 30 giorni. Diversa può essere poi la modulistica per la rescissione del contratto, così come gli allegati che andranno forniti dal cliente. Non sono pochi i casi, inoltre, di operatori della fibra ottica che chiedono al cliente di restituire il modem, specie se questo è stato consegnato in comodato d’uso.
La disdetta della fibra ottica varia dunque da compagnia a compagnia, mentre comuni appaiono i motivi che spingono un cliente a rescindere il contratto. Si tratta nello specifico:
- dei casi in cui la velocità di navigazione promessa non è quella effettiva;
- della situazione in cui il cliente preferisce virare su offerte economicamente più vantaggiose;
- del caso in cui si verifichi il decesso del titolare del contratto di fibra ottica.
Per ognuna delle situazioni sopra elencate è prevista una disciplina giuridica, in continuo aggiornamento vista la frequenza con cui si verificano tali fenomeni. Il riferimento principale è invece rappresentato dall’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha il compito di garantire che le compagnie non impongano al cliente dei costi di recesso e di disdetta non proporzionali al valore del contratto.
ll recesso di un contratto di fibra ottica
Per comprendere appieno quali siano i costi e le tempistiche della disdetta di un servizio di fibra ottica, è bene avere chiare le diverse tipologie di recesso previste per questo tipo di contratto:
- c’è la disdetta o recesso, richiedibile quando il contratto con la compagnia scade e si decide di non rinnovarlo;
- il recesso anticipato, quando la chiusura del contratto avviene prima della sua durata naturale che, di norma, non può eccedere i 24 mesi;
- ed infine la migrazione verso un’altra compagnia. Sovente la migrazione segue sia la disdetta che il recesso anticipato.
Come si diceva in apertura, il cliente ha sempre la facoltà di recedere il proprio contratto per la fibra ottica, ma dovrà rispettare i tempi di preavviso previsti dalla compagnia (comunque mai superiori a 30 giorni). Inoltre si ricorda che non sono posti dei limiti temporali per rescindere un contratto di fibra ottica, motivo per il quale si potrà optare verosimilmente per questa scelta anche il giorno dopo aver sottoscritto l’accordo. Compito della compagnia è quello di informare il cliente del lasso temporale necessario per il compimento di tutti gli adempimenti necessari per la lavorazione della richiesta di disattivazione o di trasferimento.
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I costi della disdetta per la fibra ottica
Nel momento in cui si verifica un recesso o la disdetta di un contratto per la fibra ottica, al cliente possono essere addebitati dei costi da parte della compagnia. Tale procedura non avviene in tutti i tipi di rescissione e serve a garantire agli operatori le coperture delle spese per:
- dismettere o trasferire l’utenza;
- la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti;
- il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio di fibra ottica, come nel caso di un modem in comodato d’uso.
Il cliente, prima di rescindere un contratto per la fibra ottica, deve essere dunque informato delle spese che potrebbe essere chiamato a sostenere e conoscere a pieno la disciplina che regola le disdette di questo tipo di accordi.
Nel caso di rescissione a contratto ormai scaduto, il cliente non deve pagare nessun tipo di penale, anche se l’operatore può prevede il versamento dei cosiddetti costi di pratica per la cessazione della linea telefonica e per il passaggio a un’altra compagnia. Si sottolinea però che, in base a quanto stabilito dalla delibera 487/18/Cons dell’Autorità garante nelle comunicazioni, i costi di recesso non possono superare il canone mensile medio previsto dal contratto. L’importante pronuncia dell’Agcom ha portato ad una regolamentazione concreta del mercato, con il costo medio per la cessazione della linea telefonica senza passaggio ad altro operatore che si aggirerebbe intorna ai 57 euro per la fibra ottica e ai 61 euro per l’Adsl, così come evidenziato dall’analisi di settore condotta da “SosTariffe.it”. In caso di passaggio ad altro operatore, invece, la spesa media per la fibra ottica sarebbe di 43 euro, mentre per l’Adsl sarebbe di 39 euro.
Quando, invece, si verifica un recesso anticipato, le compagnie erogatrici del servizio di fibra ottica possono prevedere l’applicazione di penali. Anche in questo caso l’Agcom ha previsto che le somme richieste debbano essere parametrate in misura proporzionale al canone mensile medio. In base all’indagine di “SosTariffe.it”, le penali per il recesso anticipato dei servizi di fibra ottica hanno in media un valore di 18 euro, mentre quelle per l’Adsl di 11 euro.
Ulteriori costi per chi rescinde un contratto di fibra ottica possono essere applicati nel caso in cui, nella sottoscrizione dell’accordo, si sia usufruito di un prezzo promozionale e di sconti. Si tratta, nel più dei casi, di tariffe agevolate che vengono rilasciate ai clienti che si impegnano a non rescindere anticipatamente il contratto di fibra ottica, motivo per il quale, al venir meno di questo requisito, le compagnie possono chiedere il pagamento degli sconti. Anche in queste situazioni è intervenuta l’Agcom prevedendo, con delibera VI, 26, che il pagamento delle somme richieste a titolo di sconto ottenuto debba essere “equo e proporzionato al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta”.
Disdetta per la fibra ottica, cosa fare con il modem
In caso di disdetta di un contratto per la fibra ottica un altro elemento che potrebbe portare all’applicazione di costi per il consumatore è il modem. Questo viene spesso incluso all’interno di pacchetti promozionali dalle compagnie erogatrici del servizio e, con il recesso, potrebbero verificarsi delle complicazioni. Ricordiamo, tuttavia, che in base a quanto stabilito dalla delibera 348/18/Cons dell’Agcom, gli utenti non sono più obbligati ad utilizzare il modem router delle compagnie telefoniche, ma possono rivolgersi anche al libero mercato e utilizzare apparati differenti da quelli proposti in fase contrattuale. In questi casi, con il recesso, al consumatore non possono essere applicati ulteriori costi per il modem.
In presenza, invece, di contratti di fibra ottica che prevedono l’acquisto a rate di un modem dalla compagnia erogatrice del servizio, il cliente che disdice il contratto deve corrispondere quanto ancora dovuto per l’apparecchio. Nel più dei casi viene lasciata la facoltà al cliente di scegliere se saldare tutto in un’unica soluzione oppure continuando a pagare le rate residue.
Il diritto di ripensamento
In base a quanto previsto dall’articolo 52 del Codice del Consumo, il cliente che sottoscrive un contratto – che sia per un servizio internet per altro – gode del cosiddetto diritto di ripensamento. In base a questo il consumatore può, entro 14 giorni dall’attivazione del servizio o dalla consegna dei beni acquistati presso il domicilio, tornare sui propri passi e recedere il contratto senza penali. Gli basterà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno o un messaggio di posta elettronica certificata ai recapiti forniti dalla compagnia erogatrice del servizio o del bene.
Gli obblighi delle compagnie erogatrici del servizio di fibra ottica
Le compagnie erogatrici del servizio di fibra ottica devono, per legge, rendere noti ai propri clienti tutti i dettagli e i termini delle loro offerte. Tali comunicazioni servono ai consumatori per essere informati in merito alle tempistiche e ai costi previsti per l’eventuale disdetta di un contratto, oltre che per avere piena consapevolezza del servizio che si sta acquistando.
Così come previsto dalla delibera 487/18/Cons, VII, 36, dell’Agcom, “in fase di sottoscrizione del contratto gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica, da allegare al contratto, tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”. Ecco dunque che in fase di pubblicazione dell’offerta, le compagne devono indicare:
- le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza, avendo cura di includere anche le spese imputate dall’operatore a fronte dei costi realmente sostenuti per provvedere alle operazioni di dismissione e trasferimento della linea;
- le spese previste per la restituzione degli sconti;
- le spese relative al pagamento delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale, come ad esempio il modem.