La Corte Costituzionale nei giorni scorsi ha dichiarato legittima l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid respingendo i ricorsi. La normativa italiana riconosce tuttavia un risarcimento e un indennizzo per danni provocati dalla vaccinazione. Vediamo in quali condizioni e come procedere
La pandemia da Covid-19 ha riacceso i riflettori sui vaccini e sulla legittimità costituzionale di rendere, ai fini dell’interesse della salute pubblica, obbligatoria la loro somministrazione. Sul tema si è espressa lo scorso 1° dicembre 2022 la Corte Costituzionale, dichiarando legittima l’obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 per gli over 50 e respingendo i ricorsi che erano stati messi in atto da soggetti che non si erano sottoposti alla vaccinazione. Si tratta di un passaggio molto importante visto e considerato il grande clamore nella società civile che aveva generato l’obbligatorietà del vaccino imposta dal governo.
Rendere un vaccino obbligatorio comporta anche delle profonde responsabilità per lo Stato che, di fatto, assicura sulla buone resa del farmaco e sulla sua sicurezza per la salute umana. Ma cosa avviene nei casi di reazione avverse e danni all’uomo generati da una vaccinazione obbligatoria? In Italia l’articolo 2043 del codice civile prevede un risarcimento per i danneggiati dalla somministrazione, mentre la legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo a coloro che hanno riportato conseguenze irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.
L’indennizzo per i danni da vaccinazioni obbligatorie
Iniziamo occupandoci dell’indennizzo e dicendo che la normativa precedentemente citata rappresenta solo un punto di partenza per la sua applicazione. Nei casi delle sole vaccinazioni obbligatorie, infatti, è previsto anche un ulteriore indennizzo ai sensi della legge 229/05. Quest’ultima prevede che i danneggiati da vaccino obbligatorio possano richiedere direttamente al ministero della Salute un ristoro economico pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla legge 210/92. Tale somma di denaro viene corrisposta dallo Stato per compensare alle “lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”. Non è sufficiente dunque ad ottenere l’indennizzo un danno di natura transitoria, come può essere un malessere da vaccino che scompare dopo breve tempo.
Così come ricordato dal sito del ministero della Salute, a poter richiedere l’indennizzo previsto dalla legge 229/05 sono:
- i soggetti danneggiati o, in alternativa, chi ne esercita la potestà genitoriale, il tutore o l’amministratore di sostegno del danneggiato a causa di vaccinazioni obbligatorie e che beneficiano già dell’indennizzo ai sensi della legge 210/1992;
- il coniuge del danneggiato a causa di vaccinazione di obbligatorie, i suoi figli, i genitori, i fratelli minorenni o i fratelli maggiorenni inabili al lavoro, se in seguito alla somministrazione sia derivata la morte del soggetto.
Per ottenere l’indennizzo è necessario presentare all’ufficio competente del ministero della Salute specifica domanda. Sarà compito del dicastero provvedere ad inserire il richiedente, o chi ne fa le veci, nella specifica graduatoria. In questa i potenziali aventi diritto all’indennizzo vengono iscritti secondo:
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- un criterio cronologico di presentazione delle istanze;
- i parametri della gravità dell’infermità;
- i parametri delle difficoltà economiche dei richiedenti e dei loro nuclei familiari.
Qualora la domanda dovesse essere accettata, il ministero emette il decreto per la liquidazione e il relativo mandato di pagamento dell’indennizzo.
La domanda per l’indennizzo
Nella domanda per l’indennizzo danni da vaccinazioni obbligatorie, il richiedente deve allegare tutta la documentazione necessaria ad attestare sia la vaccinazione effettuata che la comprovata patologia in seguito riportata. Così come indicato dal sito del ministero della Salute, oltre ai dati anagrafici del danneggiato o di chi ne esercita la potestà genitoriale, del tutore o dell’amministratore di sostegno, andranno allegati:
- “copia documento di identità del richiedente;
- copia codice fiscale del richiedente;
- copia verbale commissione medica ospedaliera/parere ufficio medico legale del ministero della Salute/sentenza di tribunale attestante il riconoscimento legge 210/92 o attestante il riconoscimento del nesso causale fra il decesso e la vaccinazione obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara (esclusi gli aventi diritto per decesso):
- di beneficiare o meno di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa e, in caso positivo, indicare i nominativi di chi presta assistenza alla data di presentazione della domanda;
- di non avere contenziosi giurisdizionali pendenti in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210;
- di avere beneficiato di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, dalla data in cui si è manifestato l’evento dannoso alla data di decorrenza dell’indennizzo, così come previsto dall’art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229”.
Per la presentazione della domanda andranno rispettate le tempistiche previste dalla legge. Più nello specifico la richiesta deve essere inoltrata entro 3 anni dal momento in cui la patologia avversa si è manifestata e non dalla data della somministrazione della dose. Tale modalità operativa è spiegata dal fatto che, solo al verificarsi della reazione avversa e del danno si può vantare un ristoro economico dallo Stato.
La fase successiva alla presentazione della domanda si articola principalmente in due fasi:
- la visita posta in essere della Commissione medica ospedaliera territoriale, Cmo, che mira ad attestare la veridicità di quanto attestato dal richiedente. Compito dei medici è dunque quello di accertare la sussistenza del nesso causale tra la patologia o danno e il vaccino. Nei casi in cui il danneggiato sia deceduto, l’esame viene svolto solo sulla base dei documenti presentati;
- rilascio o rifiuto dell’indennizzo. Nei casi in cui i medici specializzati riscontrino un nesso tra danno e vaccino, al richiedente viene erogato l’indennizzo dalla Regione di appartenenza o dallo Stato nel caso dei territori a statuto speciale. Qualora invece l’esito della visita non fosse concorde con quanto espresso dal danneggiato, quest’ultimo potrà presentare un ricorso amministrativo al ministero della Salute entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e, in caso di ulteriore rigetto, ricorrere all’autorità giudiziaria.
Indennizzo e risarcimento per danni da vaccino obbligatorio
Fin qui ci siamo occupati dell’indennizzo corrisposto a coloro che riportano danni permanenti da vaccino obbligatorio, mentre ora spostiamo il focus sul risarcimento. Si tratta di un ristoro economico ulteriore e di natura decisamente più complessa, in quanto tiene conto di numerosi fattori aggravanti per chi ha riportato danni da vaccino. La differenza con l’indennizzo si riscontra anche nelle cifre, in quanto il risarcimento non è forfettizzato nell’importo, ma tiene conto del tipo di conseguenza riportata.
A disciplinare il risarcimento del danno da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie è l’art. 2043 del codice civile che pone come presupposto la presenza di un fatto illecito. Questo vuol dire che il risarcimento potrà esserci solo in presenza di un danno ingiusto, con l’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dell’amministrazione dinanzi all’autorità giudiziaria. In tale aspetto c’è un’altra profonda differenza con l’indennizzo che, invece, viene riconosciuto anche per atti leciti che, tuttavia, provocano lesioni di diritti, come quello alla salute.
Indennizzo e risarcimento sembrano dunque essere la stessa cosa, ma in realtà hanno delle profonde differenze. Se il primo è facile e veloce da ottenere, in quanto segue una procedura amministrativa predeterminata, il secondo ha un iter più lungo che prevede la pronuncia di un giudice. È proprio quest’ultimo ad accertare i presupposti per il riconoscimento del danno e a stabilire l’entità del risarcimento per il danneggiato, i suoi familiari o i suoi eredi.
Sul risarcimento danni da vaccinazioni obbligatorie si è espressa anche la Corte Costituzionale per definire meglio gli aspetti legati all’illiceità del comportamento e all’ingiustizia del danno. Secondo la Suprema Corte “ogni menomazione della salute implica la tutela risarcitoria”, motivo per il quale il risarcimento per i danni da vaccino va riconosciuto “tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura”.
Risarcimento danni da vaccino: l’iter da seguire
Per ottenere un risarcimento danni da vaccino obbligatorio è necessario che il danneggiato intenti una causa civile contro il ministero della Salute che impersonifica lo Stato nel ruolo di responsabile del funzionamento delle strutture vaccinali in Italia. La causa può essere estesa anche al medico vaccinatore e a quello di famiglia, così come arrivare fino all’azienda farmaceutica che ha prodotto il vaccino.
Il danneggiato dovrà fornire l’opportuna documentazione che possa dimostrare sia l’avvenuta vaccinazione che il nesso di causalità con il danno ricevuto. Andrà dunque presentata una perizia medico legale che verrà valutata dal giudice che, a sua volta, potrà predisporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il legame causa-effetto.
Per quel che riguarda l’entità del risarcimento, questa può risentire al suo interno di diverse voci di danno che, naturalmente, andranno documentate. Si tratta del danno:
- patrimoniale, per le spese sostenute a causa della malattia;
- morale, per la sofferenza psicologica;
- biologico, per la lesione dell’integrità psico-fisica;
- esistenziale, per il peggioramento della qualità della vita;
- parentale, che viene riconosciuto ai familiari in caso di decesso causato da vaccino.