Contributo unificato, cos’è e perché è stato introdotto

contributo unificato

Il contributo unificato è forma di tassazione dovuta per i procedimenti penali, civili e amministrativi: ha semplificato in maniera determinante la tassazione gli atti giudiziari perché di fatto ha eliminato le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo rappresenta la tassazione prevista per le spese degli atti giudiziari. Questo tributo unico è andato a sostituire tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Lo scopo della sua introduzione è naturalmente una maggiore semplificazione del sistema di tassazione degli atti giudiziari, resa possibile grazie all’eliminazione:

  • delle imposte di bollo;
  • della tassa di iscrizione a ruolo;
  • dei diritti di cancelleria;
  • dei diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.

Il contributo unificato opera nell’ambito del procedimento giurisdizionale e, in linea generale, si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. Inoltre, grazie alle modifiche introdotte dal Dl 98/2011, il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario. Ma come pagare il contributo unificato? Ci sono varie modalità, anche se quella più diffusa e su cui soffermiamo la nostra attenzione è quella telematica.

Come si paga il contributo unificato

Iniziamo subito col dire che il contributo unificato viene determinato (e quindi pagato) tenendo presente il valore della controversia. Il pagamento del contributo può essere effettuato in diverse modalità, tra cui:

  • presso gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale – pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
  • presso le banche utilizzando il modello F23;
  • presso le tabaccherie e gli agenti della riscossione, utilizzando il modello per la comunicazione di versamento – pdf sul quale andrà inserito un apposito contrassegno, rilasciato dal tabaccaio a conferma dell’avvenuto pagamento. Inoltre, nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (ovvero dell’oggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002;
  • in via telematica.

Per quanto riguarda il pagamento in via telematica, si sottolinea quanto riportato dal sito dell’Agenzia delle entrate, ovvero che “fino al 31 dicembre 2022, per gli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, il pagamento del contributo unificato connesso al deposito degli atti deve essere assolto con sistemi telematici di pagamento. Si consiglia pertanto, prima di procedere al versamento di un contributo unificato, di contattare l’ufficio giudiziario interessato, per verificare le modalità di versamento del contributo accettate”.

Come effettuare il pagamento telematico del contributo unificato

A dettare le regole tecniche per il pagamento sul canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è il DM 44/2011 e le sue relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011. In tale normativa viene deciso che il soggetto abilitato esterno può pagare online le spese di giustizia ed i diritti. Entrando più nello specifico, il pagamento telematico potrà essere effettuato:

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  • attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi del Portale dei servizi telematici della Giustizia. In questo caso sarà necessario effettuare una preventiva autenticazione tramite smart card o chiavetta;
  • attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di accesso.

Per quel che riguarda il versamento, invece, questo può essere eseguito attraverso più canali, tra i quali:

  • Poste Italiane, utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline);
  • il circuito bancario, utilizzando gli strumenti di pagamento indicati messi a disposizioni dalle banche e dagli operatori finanziari convenzionati. A tal proposito è possibile consultare sul Portale dei servizi telematici della Giustizia l’elenco completo dei Prestatori di servizio. Nel caso di utilizzo dell’addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di servizio selezionato.

Pagamento telematico del contributo unificato

Quando si effettua il pagamento telematico del contributo unificato, è necessario che il soggetto contribuente sia in possesso di alcune informazioni fondamentali ai fini del versamento. Si tratta:

  • dell’ufficio giudiziario di competenza;
  • della causale del pagamento, ovvero contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia. Il contributo unificato e i diritti di cancelleria necessari per l’iscrizione a ruolo possono essere versati con una unica operazione;
  • dell’importo da versare;
  • delle coordinate bancarie del conto corrente di addebito della cifra versata (Iban), nel caso di pagamento tramite bonifico bancario;
  • dell’indicazione del soggetto pagatore, ovvero di colui che esegue materialmente il versamento o è titolare dello strumento di pagamento;
  • dell’indicazione del soggetto versante, cioè del soggetto debitore nei confronti della pubblica amministrazione.

Il pagamento telematico del contributo unificato con versamenti multipli

Come si diceva in apertura, con il contributo unificato possono essere fatti convergere più pagamenti in un’unica dichiarazione. Ci sono, tuttavia, dei passaggi volti ad indicare i versamenti multipli effettuati. Più nello specifico, in caso più versamenti per il pagamento di diritti, contributi o spese, è necessario inoltrare all’ufficio giudiziario tutte le ricevute telematiche riferite al pagamento. Tale pratica potrà avvenire attraverso un flusso telematico o in maniera tradizionale. Al fine di rendere più chiaro tale passaggio si riporta l’esempio utilizzato dal Portale dei servizi telematici della Giustizia. “Nel caso di contributo unificato pari a 500.00 euro, se il pagamento telematico è stato eseguito attraverso due differenti versamenti di rispettivamente 200 e 300 euro è necessario:

  • nel caso di flusso telematico, allegare al deposito entrambe le RT (quella relativa a 200 euro e quella relativa a 300 euro);
  • nel caso di utilizzo tradizionale, stampare e consegnare all’ufficio giudiziario entrambe le ricevute telematiche”.

Esiti del pagamento e ricevuta telematica

Una volta inserite queste informazioni ed effettuato il pagamento del contributo unificato in via telematica, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto versamento, anche detta Rt, ovvero ricevuta telematica. Al suo interno vengono riportate una serie di informazioni, tra le quali:

  • l’identificativo univoco di pagamento, che permette di individuare un pagamento, nei confronti del Ministero della Giustizia, in maniera univoca e certa;
  • l’esito del pagamento. Nel caso in cui con un’unica operazione sia stato eseguito il versamento per contributo unificato e diritti di cancelleria, sarà dettagliato anche l’esito di ogni singolo pagamento;
  • la causale di ogni singolo versamento;
  • l’istituto attestante l’avvenuto pagamento.

Ci soffermiamo in particolar modo sull’esito dei pagamenti eseguiti. Questo può assumere vari valori al verificarsi di determinate condizioni. Più nel dettaglio:

  • l’esito dei pagamenti ha valore 0, quando tutti i pagamenti si sono conclusi con esito positivo. In questo caso, nella ricevuta telematica vengono anche riportati gli importi del versato, la descrizione dell’esito del pagamento, la data e la causale del pagamento;
  • l’esito dei pagamenti ha valore 1, quando tutti i pagamenti si sono conclusi con esito negativo;
  • l’esito dei pagamenti ha valore 2, quando il versamento è stato eseguito solo parzialmente, cioè alcuni pagamenti hanno avuto esito negativo ed altri positivo.

Ottenuta la ricevuta telematica, questa potrà essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico, in base a quanto previsto dal DM 44/2011, sia in modalità tradizionale, ovvero consegnando all’ufficio giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell’avvenuto pagamento.

Richiesta di rimborso

Così come avviene anche per altri tributi pagati allo Stato e alla Pubblica amministrazione, anche nel caso del contributo unificato possono verificarsi dei casi in cui il contribuente versi delle somme che non erano dovute. Si tratta dunque di un errore posto in essere dal richiedente, motivo per il quale il contribuente potrà vantare un rimborso.

In base a quanto indicato dall’art 26 c. 11 del Provvedimento dirigenziale SIA del 18 luglio 2011, relativo alle specifiche tecniche richiamate dall’art 34 del DM 21 febbraio 2011 n° 44, “per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla legge (art 4 del decreto MEF del 9/10/2006)”. Se ne deduce che, per ottenere il rimborso delle contributo unificato erroneamente versato, deve essere presentata un’istanza in cancelleria per la necessaria istruzione della procedura e per l’emissione e l’invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate.