L’iter che porta al rilascio del permesso di soggiorno per i minorenni: le diverse tipologie, i documenti necessari e i diritti che spettano ai minori stranieri in Italia.
In Italia a tutela dell’immigrazione clandestina, sono previste una serie di norme che regolano le entrate nel Paese di cittadini stranieri contenute nel Testo unico sull’immigrazione. Più nello specifico è previsto che chi arriva dall’estero possa fornire la necessaria documentazione per entrare in Italia, esplicando il motivo e le condizioni del suo soggiorno, oltre che la disponibilità dei mezzi a sua disposizione, sia per potersi mantenere durante il soggiorno sia per poter rientrare nel proprio territorio d’origine. Chi non soddisfa questi requisiti e non arriva in Italia per motivi di lavoro, non viene ammesso nel Paese. Tale ultima condizione si aggrava se il soggetto che richiede l’ingresso viene considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o non previene da uno Stato con cui l’Italia ha firmato degli accordi di libera circolazione delle persone tra le frontiere interne. C’è poi una specifica nella normativa che è rivolta ai cittadini stranieri minorenni che, pur se entrati illegalmente, possono contare sul riconoscimento di tutti diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. Secondo tale accordo tra Stati, in tutte le decisioni relative al minore deve essere considerato in maniera prioritaria l’interesse superiore del/la ragazzo/a.
I documenti necessari per richiedere il permesso di soggiorno per i minorenni
Un minore straniero che arriva in Italia può ottenere diverse tipologie di permesso di soggiorno:
- quello per minore età;
- per affidamento;
- per motivi familiari;
- per protezione sociale;
- per richiesta di asilo;
- per asilo.
Come specificato anche dal sito del governo italiano, il minorenne straniero che entra in Italia si trova in un particolare status per il quale l’ordinamento nostrano ed internazionale ha previsto delle tutele speciali. Il/La ragazzo/a con meno di 18 anni si troverà in una serie di condizioni che vengono così riassunte dal portale online dell’esecutivo:
- minore temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minore extracomunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minore seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento;
- minore accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti;
- minore non accompagnato: minore privo dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza”.
Ad occuparsi dell’amministrazione delle pratiche della tutela dei minori non accompagnati è il ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Per quel che riguarda la documentazione necessaria per ottenere il permesso di soggiorno, di norma occorre che il soggetto richiedente abbia un passaporto o un altro documento di viaggio con il visto di ingresso che potrà essere per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia. In questo caso l’ingresso in Italia è consentito per brevi periodi, massimo 3 mesi, con tale opzione che può essere modificata richiedendo la concessione di un permesso di lunga durata. Per quel che riguarda invece i cittadini stranieri che arrivano in Italia per lavoro, dal sito del governo si apprende che “l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo” è regolato dalle cosiddette quote d’ingresso previsto dall’articolo 21 del Testo unico sull’immigrazione. Vengono, più nello specifico, emanati dei “decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti ‘decreti-flussi’, emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione (articolo 3)”. In caso di minori, le condizioni d’accesso e la documentazione richiesta è diversa in base anche alla tipologia di permesso di soggiorno che si intende ottenere.
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Il permesso di soggiorno per minore età
In base a quanto previsto dalla Legge n. 47/ 2017, art. 10, co.1 lett. a, il minore che arriva in Italia non accompagnato ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età ed essere equiparato a tutti gli effetti ai propri coetanei italiani ed europei. Tale permesso, tuttavia, rimarrà valido fino al compimento del 18esimo compleanno del/la ragazzo/a, in quanto viene concesso solo per il fatto di essere minorenne.
Il permesso di soggiorno per minore età può essere richiesto personalmente sia dal diretto interessato che da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, senza però per questo essere costretto attendere la nomina del suo tutore ai sensi dell’art 346 c.c. La nomina di un tutore potrà essere infatti anche successiva e, fino a quel momento, viene svolta tale funzione dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
La richiesta di permesso di soggiorno per minore età deve essere effettuata presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio, alla quale andranno presentati i seguenti dei documenti:
- l’istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16 euro (il modulo per l’istanza è solitamente fornito dall’Ufficio Immigrazione della Questura);
- non è necessario il Passaporto o un documento del minore qualora non ve ne sia immediata disponibilità, così come previsto dalla Circolare del 24.03.2017 del ministero dell’Interno. Si ricorda tuttavia che in assenza di un documento attestante la minore età del richiedente potrebbe essere prevista la certificazione medica conseguente l’accertamento dell’età;
- 4 fotografie in formato fototessera del minore;:
- il verbale di collocamento del Servizio Sociale o della Polizia di Stato o la dichiarazione di presa in carico con indicazione della struttura ospitante.
Questi i documenti richiesti a livello generale, anche se molte Questure a loro discrezione prevedono la presentazione di altro materiale quale la copia del documento di identità del responsabile dell’ente che ha accolto il minore o il decreto di nomina del tutore. Il consiglio è dunque quello di contattare prima telefonicamente la Questura territoriale, avendo cura di fissare un appuntamento e di comprendere quale sarà la modulistica necessaria per l’ottenimento del permesso di soggiorno per minore età.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari
La già citata Legge n. 47/ 2017, art. 10, co. 1 lett. b, regola anche la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari che, come nel caso precedente, sarà valido fino al compimento dei 18 anni del richiedente. Ad avere diritto a tale formula sono:
- i minori infraquattordicenni che sono affidati o sottoposti alla tutela di un cittadino italiano con cui convivono (va bene anche il caso in cui l’affidamento sia soltanto di fatto);
- i minori ultraquattordicenni affidati o sottoposti alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convivono (anche solo di fatto).
Anche in questo caso il permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere richiesto alla Questura con competenza territoriale dove andranno presentati i seguenti documenti:
- il provvedimento del Tribunale per all’affidamento oppure la nomina del tutore con cui il minore convive;
- solo per i casi di affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, andrà fornita la certificazione rilasciata dal paese di origine, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana che certifichi la parentela entro il 4° grado tra il minore e l’affidatario di fatto;
- un modulo che certifichi la cittadinanza italiana del tutore o dell’affidatario, come ad esempio la carta d’identità;
- solo nel caso di tutore o affidatario straniero, andrà presentata la regolarità del suo permesso di soggiorno;
- 4 fotografie in formato fototessera;
- l’istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16,00 euro (il modulo per l’istanza è solitamente fornito dall’Ufficio Immigrazione della Questura);
- la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dell’affidatario o del tutore che certifichi i suoi mezzi di sostentamento;
- il pagamento del bollettino di 30,46 euro, solo per i minori di età inferiore ai 14 anni;
- il pagamento del bollettino di 30,46 euro, della marca da bollo da 16 euro e il versamento 30 euro di servizio postale, solo per i minori di età superiore ai 14 anni;
- il passaporto o un documento equipollente del minore (a discrezione delle diverse questure).
Anche in questo caso il consiglio è quello di contattare preventivamente l’Ufficio Immigrazione della Questura territoriale per fissare un appuntamento e ricevere informazioni sulla documentazione richiesta. In alternativa si può visitare il suo sito web (https://questure.poliziadistato.it/), oppure rivolgersi direttamente agli Uffici Postali o ai Patronati abilitati all’assistenza delle persone straniere.
Il caso del minore straniero che vive in Italia con i propri genitori
Vediamo ora il caso del minore straniero che vive in Italia con i propri genitori regolarmente soggiornanti. In base a quanto previsto dal D.Lgs n. 286/ 1998, art. 31, il figlio segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, cioè quella più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Al verificarsi di tale fattispecie, il minore ha diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari che sarà valido fino al compimento dei suoi 18 anni, oppure ad un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (solo nel caso in cui uno dei genitori ne sia titolare). Ad ulteriore specifica si ricorda che, in base a quanto previsto dalla Legge n. 122/ 2016, art.10, i minori stranieri che si trovano in Italia con la propria famiglia, indipendentemente dalla loro età, hanno diritto al possesso di un permesso di soggiorno individuale.
La documentazione richiesta in questo caso è la seguente:
- 4 foto del minore in formato fototessera;
- il permesso di soggiorno dei genitori;
- il certificato di residenza anagrafica o la disponibilità alloggiativa dei genitori.
La richiesta di permesso di soggiorno per il minore straniero che vive in Italia con i propri genitori deve essere presentata alla Questura di competenza territoriale oppure presso gli Uffici Postali abilitati, dove la richiesta verrà effettuata a mezzo di kit postale. Si ricorda che, al fine di evitare rallentamenti o intoppi nella presentazione della domanda, può essere utile contattare preventivamente l’Ufficio immigrazione della Questura territoriale, o telefonicamente o attraverso il sito web. In alternativa è possibile richiedere informazioni e assistenza agli Uffici Postali o ai Patronati abilitati al supporto delle persone straniere in Italia.
Diritti dei minori stranieri in Italia
In base a quanto previsto dall’ordinamento italiano, tutti i minori stranieri – anche quelli privi di permesso di soggiorno – hanno diritto all’istruzione. Questo vuol dire diritto ad essere iscritti a scuola, non solo quella dell’obbligo, ma di ogni ordine e grado. L’iscrizione potrà essere effettuata in ogni periodo dell’anno, con i minori nella fascia della scuola dell’obbligo – 6-16 anni – che dovranno essere inseriti nella classe corrispondente alla propria età anagrafica, salvo che il collegio docenti non preveda che il minore debba essere iscritto ad una classe diversa. L’inserimento a scuola può essere richiesto dai genitori o da chi ne esercita la tutela.
Oltre all’istruzione, l’Italia garantisce ai minori stranieri anche l’assistenza sanitaria. Per gli under 18 stranieri titolari di permesso di soggiorno è previsto l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, posta in essere da chi ne esercita la potestà o la tutela. Tale iscrizione permette al richiedente di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte dal Ssn, con l’azienda sanitaria locale del comune di residenza o dimora che si occuperà dell’assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore. In sede di iscrizione, il richiedente riceverà anche la tessera sanitaria personale.
L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale non è concessa ai minori stranieri senza permesso di soggiorno, i quali hanno tuttavia diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva. Vengono garantite in questo caso anche le vaccinazioni, la profilassi internazionale, la diagnosi, la profilassi e la cura delle malattie infettive.