Attesa e necessaria, l’approvazione dei due Decreti legislativi che regoleranno la detenzione di animali esotici nel nostro paese apre a un maggiore rispetto delle norme a tutela sia degli animali che della salute pubblica, ma vediamo i punti salienti.
Scelti per tendenza, mancanza di consapevolezza o inesperienza, gli animali esotici sono oggetto di un commercio che ogni anno coinvolge quasi cinque milioni di esseri viventi spesso detenuti in cattività o in condizioni non idonee. Senza contare il peso che il commercio illegale di questi esseri ha storicamente sullo sviluppo delle pandemie.
Numeri che hanno condotto a una riflessione e a una ricerca di soluzioni legidslative valide, condotte da diverse associazioni e delegazioni che da anni si battono per il riconoscimento dei diritti di questi animali.
Collezionisti, appassionati di mode del momento, incoraggiati da una scarsa cultura sul tema e sulle stesse specie, diventano autori di reato molto spesso sommersi o non riconosciuti.
Grazie all’approvazione degli ultimi due importanti Decreti legislativi sul tema, l’Italia entra nella classifica dei paesi dove sono rese operative misure di restrizione, nello specifico il nostro paese si troverà al quinto posto dopo Olanda, Cipro, Lussemburgo e Belgio.
Si tratta dell’introduzione di sanzioni che ricadranno su tutti coloro che si renderanno autori della violazione di specifici divieti. Vediamo quali.
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I punti salienti dei Decreti sulla Detenzione di animali esotici
Entriamo nel vivo delle Leggi in questione, partendo dalla stesura di quella che verrà chiamata“lista positiva”, e che, sulla base degli altri paesi UE, includerà elementi in grado di differenziare il possesso “in base al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche, etologiche”.
Di fianco alla lista positiva, verrà stilata per legge la lista negativa, che aggiornerà l’attuale lista delle specie vietate perché “costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni”.
Coloro che vorranno possedere uno degli animali tra le specie vietate, non potrà mai farlo riprodurre, seppur potrà tenerlo fino alla fine della sua vita naturale. Il possesso dell’animale va denunciato presso la prefettura, naturalmente entro i tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
La riproduzione è vietata anche per animali in possesso di circhi, mostre viaggianti e faunistiche. Nel caso di violazioni delle norme di detenzione e di divieto, è prevista non solo la confisca dell’animale, ma anche l’arresto fino a sei mesi o una ammenda che può variare tra i 20mila e i 150mila euro.
Anche coloro che commerceranno illegalmente specie protette potranno essere sanzionati “salvo che il fatto costituisca più grave reato” con l’integrazione dell’articolo 727-bis del Codice penale con “l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10mila euro”.
Uno strumento fondamentale sarà la costituzione e la realizzazione di un’unica anagrafe nazionale di cani e gatti, ma non solo. Entreranno nell’elenco e nel lavoro di rilevazione anche le strutture unitamente agli operatori che li detengono a qualsiasi titolo.