Cos’è il diritto di opzione

diritto di opzione

Il diritto di opzione è il diritto spettante agli azionisti di una società che prevede la prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale. E’ disciplinato all’art. 2441 del codice civile ed assicura all’azionista la possibilità di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione all’interno della società. Il diritto di opzione è una sorta di diritto di “precedenza”, ovvero permette ai soci di essere scelti per primi durante un aumento di capitale

Quando l’aumento di capitale di una società consiste nell’emissione di nuove azioni, queste diventano disponibili sul mercato e pronte per essere acquistate. In questa circostanza entra in gioco il diritto di opzione che è il diritto di prelazione spettante agli azionisti di una società e che consente loro di sottoscrivere le nuove azioni.

L’articolo 2441

Il diritto di opzione è disciplinato all’art. 2441, si legge nel comma 1: “le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute”. L’articolo menzionato assicura all’azionista la possibilità di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione all’interno della società conferendogli il diritto ma non l’obbligo, di essere scelti per primi, durante un aumento di capitale.

In sintesi, il diritto di opzione permette agli azionisti la prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni potendo acquistarle prima degli altri.

Questo diritto di precedenza è applicabile secondo l’articolo del codice civile, in proporzione alle azioni già possedute dai soci. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte, infatti, in opzione ai soci, in maniera proporzionale a quelle già in possesso.

Questo quanto decretato dall’articolo 2441 “le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio”.

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I principi del diritto di opzione

Il codice civile definisce che l’oggetto del diritto di opzione è costituito dalle azioni di nuova emissione e dalle obbligazioni convertibili in azioni, emesse dalla società.

Il diritto di opzione è ricondotto ad ogni azionista sulla base del numero di azioni che egli possiede, creando così un principio di proporzionalità nell’esercizio di tale diritto. Vi è l’obbligo da parte delle società di depositare l’offerta di opzione presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente, dev’essere resa pubblica mediante un avviso diffuso sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società.

Come detto prima, il diritto di opzione non è un obbligo quindi i soci possono decidere di non esercitarlo. La società ha comunque l’obbligo di concedere un termine per l’esercizio del diritto non inferiore a 15 giorni, con decorrenza dal momento in cui l’offerta di opzione viene iscritta nel registro delle imprese.

Viene comunque fatta salva la possibilità che i soci possano rinunciare ma solo in caso di accordo unanime di tutti i soci. Qualora l’azionista non intenda esercitare tale diritto potrà cederlo sul mercato contro il pagamento del prezzo determinato dalla domanda e dall’offerta che si formerà nel mercato dei diritti di opzione.

Qualora i soci vogliano rinunciare al diritto di opzione e le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine, stabilito a norma del secondo comma dell’articolo 2441, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

Se invece la società è quotata sul mercato regolamentato, gli amministratori dovranno offrire i diritti di opzione residui sul mercato stesso: il ricavato derivante da tale attività andrà a far parte del patrimonio sociale. Se infine i soci che hanno esercitato il diritto di opzione non acquistano le azioni inoptate e le società non sono quotate, o i diritti di opzione rimangono invenduti sul mercato regolamentato e le società sono quotate, le azioni di nuova emissione potranno essere collocate liberamente, senza alcuna restrizione, dagli amministratori.

La rinuncia del diritto di opzione

L’esercizio del diritto di opzione non è obbligatorio, per cui una volta stabilita l’entità dell’aumento di capitale un’azionista potrà anche decidere di venderlo sul mercato. La vendita del diritto dipenderà dunque dalla redditività di tale scelta, il che significa che se il prezzo stabilito dal mercato non sarà conveniente per il socio,  converrà esercitare il diritto di opzione, se invece sarà remunerativo, converrà venderlo.

Il diritto di opzione può anche essere acquistato. Durante un aumento di capitale un investitore non azionista può scegliere di aderire o acquistando direttamente azioni, o acquistando tali diritti.

Ipotesi di limitazione o esclusione del diritto di opzione

Non sempre l’aumento di capitale fa scattare automaticamente un diritto di opzione vi sono, infatti, delle condizioni che vanno a limitare o escludere tale diritto:

  • se le azioni di nuova emissione devono essere liberate con conferimenti in natura;
  • nella misura del 10% del capitale sociale, per le società quotate e se il prezzo di emissione è corrispondente al valore di mercato delle azioni;
  • l’interesse della società lo esige;
  • se le azioni sono offerte ai dipendenti della società controllata o della società capogruppo.

In tutti questi casi, è necessario che le nuove azioni siano emesse con un sovrapprezzo, che sia utile per poter ridurre il pregiudizio patrimoniale subito dagli azionisti attuali, che non potranno esercitare il diritto di opzione. Seguendo le indicazioni dell’articolo 2441, quindi, quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, definisce l’articolo 2441 al comma 6, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione: “le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione”.

Nello specifico nella relazione devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione dev’essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

Riassumendo, le azioni non optate devono essere immesse sul mercato, in un ordine procedurale che privilegia i soci che hanno esercitato il diritto di opzione o il pubblico indistinto sul mercato regolamentato.

Pertanto, se la società non è quotata sul mercato regolamentato, i primi soggetti a cui dovranno essere offerte le azioni non optate saranno proprio i soci che hanno esercitato il diritto di opzione, e che pertanto godranno del diritto di prelazione sulle società inoptate, a patto che il socio ne faccia richiesta.

Sebbene il diritto di opzione spetti agli azionisti, per applicarlo, infatti, quest’ultimi ne devono fare richiesta. Solo presentando la richiesta contestuale, il diritto di prelazione nell’acquisto viene applicato anche alle azioni e alle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo.

I destinatari del diritto di opzione

Chi può esercitare il diritto di opzione? Il diritto di opzione è riconosciuto a tutti i soci in proporzione alle azioni detenute, ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni, agli istituti di credito o a società finanziarie, agli istituti deputati al collocamento di strumenti finanziari, purchè soggetti al controllo della Consob.

Il diritto di opzione: conclusioni

Il diritto di opzione può essere considerato una sorta di prelazione che apre ai soci la possibilità, ma non l’obbligo, di essere preferiti rispetto a qualcun altro, nell’operazione volta ad incrementare il capitale sociale di un’azienda tramite l’emissione di nuove azioni sul mercato. L’oggetto di tale diritto sono le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni emesse da una determinata società.

In sostanza, se l’aumento di capitale consiste nell’emissione di nuove azioni, qualcuno dovrà pur acquistarle. In occasioni del genere,  il diritto di opzione permette agli azionisti la prelazione per la sottoscrizione delle nuove azioni.

In altre parole chi gode di questo privilegio può comprare nuove azioni prima degli altri. Gli interessati sono tutti gli azionisti di una determinata società che sta per ordinare un’operazione di aumento di capitale. Il diritto di opzione viene distribuito in modo proporzionale rispetto al numero di azioni societarie possedute, per cui garantisce all’azionista il mantenimento della propria quota di capitale durante un aumento.

Qualora l’azionista non intenda esercitare tale diritto potrà cederlo sul mercato al prezzo determinato dalla domanda e dall’offerta che si genererà nei confronti dei diritti di opzione. La decisione è direttamente proporzionale alla convenienza dell’operazione, ovvero, al prezzo effettivo delle azioni sul mercato in seguito all’aumento di capitale. In base a questo, l’azionista può decidere se avvalersi del diritto di opzione o se venderlo, la decisione dipenderà dalla redditività delle due scelte.

Il valore che va preso in considerazione, nel momento in cui si decide di vendere il proprio diritto di opzione. è il “valore teorico” che è dato dalla differenza tra le quotazioni delle azioni precedenti all’aumento di capitale ed il prezzo delle azioni dopo l’aumento, in questo modo il socio rinunciatario dovrebbe ottenere un indennizzo proporzionato alla diluizione dell’investimento, senza per questo pregiudicare il buon esito dell’operazione.

Come infatti previsto dall’ultima parte dell’art. 2441, al comma 6, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere determinato “in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre”.

L’attenzione posta dal comma 6 all’immissione sul mercato delle nuove azioni è motivata dal voler garantire un prezzo corrispondente al loro valore effettivo. Anche i possessori di azioni di risparmio, in caso di aumento del capitale sociale, hanno diritto a ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione, ovvero azioni ordinarie.

In altre parole il diritto di opzione costituisce all’interno del diritto societario europeo un meccanismo di tutela dell’interesse patrimoniale e amministrativo dei soci assolvendo alla funzione di consentire a questi ultimi di conservare inalterata la misura della partecipazione a fronte di operazioni di aumento del capitale sociale.

Nel caso di aumento, infatti, è riconosciuto ai vecchi azionisti ed ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di sottoscrivere in via preferenziale rispetto a terzi, le azioni di nuova emissione. L’aumento di capitale è un’azione attuata da una società per ampliare il proprio capitale sociale immettendo sul mercato obbligazioni convertibili in azioni e su queste, i soci hanno diritto di prelazione. L’articolo 2441 se da una parte tutela i soci, come abbiamo visto, dall’altra permette alla società di non estendere ulteriormente la propria compagine societaria, offrendo agli stessi soci le azioni di nuova emissione.