Con l’avvicinarsi delle partenze, sono molti i tour operator che ritoccano all’insù i listini dei pacchetti turistici già venduti chiedendo un adeguamento delle tariffe. Carmelo Calì, legale di Confconsumatori ci spiega che sono impossibili se non comunicati almeno 20 giorni prima della partenza mentre devono essere previsti nel contratto se superano l’8%
Il diffuso aumento dei prezzi sta avendo ripercussioni anche sui pacchetti turistici. In questi giorni di partenze potrebbero verificarsi illegittime richieste di integrazione del prezzo pagato in precedenza, al momento dell’acquisto del pacchetto. Vediamo allora cosa prevede a riguardo il Codice del Turismo, in quale ipotesi l’aumento è consentito e a quali condizioni.
“Le previsioni del Codice del Turismo, risalenti ad un periodo precedente a quello che stiamo vivendo, pongono i consumatori al riparo da richieste infondate, pretestuose o illegittime. Molti turisti in questi giorni potrebbero ricevere richieste di aumenti e abbiamo deciso di informarli dei loro diritti affinché possano verificare o meno la legittimità di tali richieste”, spiega l’avvocato Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia.
La prima cosa da sapere è che un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. Conseguentemente richieste di integrazione del prezzo per aumenti che non rispettano tali termini sono illegittime e non potrebbero neanche essere formulate. Consigliamo dunque di contestarle.
In ogni caso i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente. È opportuno, pertanto, controllare il contratto per verificare l’esistenza o meno della relativa clausola.
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Le richieste di aumenti di prezzo poi non possono essere generiche ma specifiche e limitate alle sole ipotesi previste dalla legge e quindi sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte e se decide di recedere l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, l’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione, le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo e l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.