L’Italia del trasporto merci quando “non ci restava che piangere” era davvero dura. L’Unione europea ha abbattutto dazi e frontiere. Oggi è necessario solo il Documento di trasporto (Ddt) e vi spieghiamo come si compila in modo corretto
Nel Quattrocento deve essere stata dura la vita da trasportatore di merci nell’Italia rinascimentale delle Signorie. Doveva superare mille avversità e confini tra Stati. Chissà quanti Mario, a bordo di un carretto trainato dai buoi, come il protagonista del film “Non ci resta che piangere”, si saranno trovati difronte al doganiere freddo e burocrate di turno e si saranno sentiti ripetere, fino alla nausea: “Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!”.
A quel tempo l’Italia era ancora un mosaico di staterelli separati dai confini (le dogane). Così aveva sancito la Pace di Lodi del 1454. Il potere di Piero de’ Medici, detto Lorenzo il Magnifico, sarà messo in discussione nel 1494 con la discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII. La strada verso la libertà di circolazione e la libera circolazione sarà ancora lunga.
All’epoca i vari Mario (Massimo Troisi) e Saverio (Roberto Benigni) non avevano certo un documento che certificasse la provenienza delle merci trasportate, ne tracciasse il percorso e quantificasse il dovuto da corrispondere alle Signorie (o agli Stati). C’erano già i dazi che costituivano la principale entrata economica ed erano associati ad una tassa sulle merci che venivano trasportate tra i diversi Comuni. Balzelli che venivano imposti sia sui prodotti esportati, sia sui prodotti di importazione.
Bisognerà attendere il 20 marzo del 1930 per l’abolizione delle cinte daziarie, tramite regio decreto 432, anche se il fondamento economico e giuridico delle imposte comunali sul consumo resterà immutato.
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1986: l’Europa abbatte i “confini” per un mercato senza frontiere
Solo nel 1978, con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 627, sarà introdotta la bolla di accompagnamento (il futuro documento di trasporto – Ddt), allo scopo di monitorare in maniera puntuale ed efficace la circolazione delle merci sul territorio nazionale. Successivamente il documento di trasporto sarà introdotto il 14 agosto 1996 tramite un Dpr (il numero 472), con conseguente soppressione dell’obbligo della bolla tranne che per alcune specifiche tipologie di prodotti. Accade ben 10 anni dopo l’istituzione della libertà di circolazione delle merci nella Comunità economica europea, attraverso l’Atto unico europeo del 1986, un trattato che ha fissato tutte le misure necessarie a una completa realizzazione del mercato interno libero, inclusa l’introduzione di misure di armonizzazione fiscale.
Questo trattato, firmato a Lussemburgo nel febbraio ’86, è stato il passo decisivo verso la realizzazione del mercato interno europeo libero, ossia uno spazio senza frontiere interne, proprio mentre, non a caso, nelle televisioni pubbliche europee impazzano i Giochi senza frontiere. Si impone il mito della futura Unione europea (Ue) libera e prospera. Lo spazio comune senza frontiere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, con conseguente e notevole abbattimento dei costi.
Perciò il Ddt (o documento di consegna) è stato introdotto come strumento semplificatorio degli adempimenti tributari e allo scopo di armonizzare la nostra legislazione a quella degli altri paesi della Comunità europea.
Come si compila un Documento di trasporto Ddt?
Con l’introduzione di un sistema gestionale informatico, il Ddt è uno dei primi documenti (insieme alla fattura, all’ordine, alla bolla di lavorazione, alla distinta di prelievo) a essere configurati e implementati.
Il Ddt deve essere emesso per giustificare il trasferimento di un materiale da cedente a cessionario attraverso il trasporto dello stesso, sia che lo stesso venga effettuato in conto proprio dal mittente o dal destinatario, sia che lo stesso venga affidato ad un trasportatore. Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione. Può anche essere sostituito dalla fattura accompagnatoria nei casi consentiti dalla legge.
Nella compilazione del Ddt (detto anche bolla di trasporto) bisogna riportare i seguenti dati:
- Il numero progressivo (dato che viene in seguito ripreso nella fattura differita che deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione della merce);
- Generalità dei soggetti coinvolti. Nome e cognome in caso di persone fisiche o ragione sociale e relativamente al soggetto emittente il suo numero di partita IVA;
- La data;
- Le generalità del cedente dell’eventuale incaricato al trasporto;
- Le generalità del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto quando è affidato a terzi;
- La quantità dei beni trasportati suddivisa per voce/articolo;
- Il numero di colli;
- Il peso dei beni da trasportare;
- L’aspetto esteriore dei beni (cassoni, scatole, sfuso, vassoi, bobine, ecc. oppure “a vista”);
- La descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi.
Vi sono poi i dati non obbligatori ma opportuni:
- Indicazione della causale del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale ad esempio conto lavoro, riparazione, campionatura, esposizione, ecc.);
- Termine di resa del trasporto;
- Quantità dei pallet (se applicabile), a meno che non sia allegata una distinta di imballaggio (detta packing list).
Il documento a carico dell’azienda che trasporta la merce da documentare è in formato libero, ossia nessun vincolo di forma, dimensioni o tracciato e deve essere emesso in un minimo di 2 copie (diversamente dalla bolla di accompagnamento che prevedeva l’emissione di tre copie “valide”):
- Una copia deve essere trattenuta e conservata dall’emittente;
- L’altra copia deve essere consegnata al cessionario in accompagnamento della merce ceduta e trasportata.
In caso di aliquota differenziata, l’operatore deve fornire all’organismo pagatore una copia semplice del documento di trasporto.
Il documento di trasporto, per essere idoneo, deve contenere tutti gli elementi necessari per il buon esito dell’operazione, quindi:
- Quantità lorda e designazione delle merci;
- Identità del mezzo di trasporto;
- Luogo e data di partenza e luogo di arrivo;
- Il trasportatore della merce può anche essere persona diversa dall’intestatario della bolletta di esportazione, purché siano ben identificati gli altri elementi.
In caso di trasporto via terra, il Ddt deve risultare firmato in tutte le sue parti e, segnatamente, da esportatore e trasportatore. Si può prescindere dalla firma del ricevente in presenza del documento d’importazione definitiva della merce.
Quando è obbligatorio il Ddt?
La legge obbliga i possessori di Partita Iva che traportano merce a emettere regolare Documento di trasporto in 2 casi:
1) In caso di fatturazione differita.
Con la fatturazione elettronica differita l’attività ha la possibilità di emettere un unico documento fiscale contenente un riepilogo di operazioni di uno specifico cliente avvenute durante lo stesso mese. La fatturazione differita non viene emessa nel momento della consegna della merce, ma entro il 15 del mese successivo all’acquisto.
Quando si parla di fatturazione differita, la merce in questione deve sempre viaggiare con il Documento di trasporto. Qualora il Ddt non fosse presente, la fatturazione dovrebbe avvenire obbligatoriamente entro lo scadere del giorno della consegna della merce.
La multa. Qualora non risulti possibile provare l’esistenza del Ddt, si incorre nell’illecito amministrativo con multe previste tra i 2mila e i 6mila euro.
2) In caso di movimentazione di merce non destinata al trasferimento di proprietà.
Ossia quando la merce viene trasferita per una motivazione diversa dalla vendita. In questa ipotesi, dovrà essere inserita la causale del trasporto della merce. E le causali sono varie. Elenchiamole:
- Omaggio. È la causale indicata quando l’attività invia prodotti in omaggio ai clienti. La fattura emessa servirà solo per il calcolo dell’Iva;
- Conto visione. Quando la merce viene spedita al cliente affinché possa prenderne visione. Il cliente può rispedirla al mittente o trattenerla. Nella seconda ipotesi, l’azienda dovrà emettere la fattura entro un anno dall’emissione del Ddt;
- Conto vendita. Quando l’impresa spedisce la merce a un cliente incaricato della vendita della stessa. La proprietà della merce rimane dell’azienda, ma entro un anno tutti i beni spediti dovranno essere rispediti al mittente o fatturati;
- Conto deposito. Questa causale va inserita quando si verifica un trasferimento di merce dal deposito o magazzino di partenza a un altro deposito o magazzino, non finalizzato alla vendita;
- Conto lavorazione. Quando la merce viene inviata dall’azienda ad un’altra attività che la prende in carico per una ulteriore lavorazione. Infine, torna all’azienda originaria che ne conserva la proprietà;
- Prestito d’uso. Quando i prodotti vengono trasportati al fornitore per essere utilizzati nell’immediato durante i processi di lavorazione;
- Tentata vendita. È il caso in cui l’azienda proprietaria della merce trasportata non ne ha ancora ultimato la vendita con il cliente, ma intende farlo in seguito alla spedizione;
- Riparazione o riparazione in garanzia. Quando il cliente esercita il diritto di garanzia. In questo caso la merce viene trasportata per essere riparata e poi rispedita al cliente. Laddove occorre, dovrà anche essere emessa la fattura dei costi dell’intervento di riparazione;
- Reso per accredito. È l’ipotesi nella quale la merce è stata restituita dal cliente all’azienda, con la pretesa di un rimborso o una nota di credito;
- Reso per sostituzione. Come nel caso del reso per accredito ma senza che sia previsto alcun rimborso in favore del cliente, ma semplicemente la merce dovrà essere sostituita con un altro prodotto.