Caos aerei: come chiedere i rimborsi in caso di cancellazione o ritardo del volo

AEREI RIMBORSI

Raffica di scioperi e disagi nei principali aereoporti italiani ed europei: centinaia di voli cancellati. Come chiedere il rimborso dei biglietti aerei

Scioperi negli aeroporti per mancanza di personale, cancellazione dei voli, ritardi, smarrimenti dei bagagli… la via crucis dei viaggiatori quest’estate non sembra conoscere soste. Almeno fino a settembre. Ma quali sono i diritti dei passeggeri e come chiedere i rimborsi in caso di ritardo o cancellazione del volo? Ecco cosa dice la normativa.

Cancellazione del volo

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto  alla scelta tra:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
Assistenza intesa come pasti e bevande, sistemazione in hotel e trasferimenti;
In alcuni casi anche alla compensazione pecuniaria che varia a seconda della tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa (è compresa tra i 250 euro e i 600 euro).

Ritardo del volo

Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1.500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore.
Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3.500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1.500 e 3.500 Km si ha diritto all’assistenza (intesa come pasti e bevande, sistemazione in hotel e trasferimenti) se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore.
Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza (intesa come pasti e bevande, sistemazione in hotel e trasferimenti) se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.

Negato imbarco per overbooking

In caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui viene negato l’imbarco ha diritto:
a una compensazione pecuniaria il cui ammontare varia a seconda della tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa (è compresa tra i 250 euro e i 600 euro);
alla scelta tra:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero;
all’assistenza intesa come pasti e bevande, sistemazione in hotel e trasferimenti.