Garanzia elettrodomestici: tutto ciò che serve sapere

garanzia elettrodomestici

Quanto dura e in quali casi si esercita la garanzia elettrodomestici, il diritto che protegge i consumatori da eventuali difetti del prodotto acquistato? Possiamo scegliere tra riparazione o sostituzione? Rispondiamo a tutte le domande in questo articolo

 

Tra le richieste più frequenti dei consumatori ci sono domande legate alla garanzia degli elettrodomestici. La nostra rubrica Chiedilo al Salvagente ha chiarito diversi dubbi, in passato, come quelli legati alla pratica scorretta della chiamata del tecnico a pagamento dopo 6 mesi dalla scadenza di una garanzia sulla lavastoviglie. In molti, disorientati dal disordine e dalle clausole talvolta astute, ci chiedete quanto possa durare la garanzia su un prodotto difettoso già sostituito. L’invito di Raffaella Grifasi, di Konsumer Italia, è quello di pretendere sempre i diritti delle norme (purtroppo a volte deficitarie) e le regole stabilite in fattura.

Ora che è in ballo il Bonus elettrodomestici, l’occasione per acquistare nuovi apparecchi a misura di tasca e di ambiente, bisogna prestare molta attenzione.

Durata garanzia elettrodomestici

La materia è complessa, e non di rado presta il fianco a interpretazioni, andando a riempire faldoni di ricorsi nelle aule dei tribunali. A fare chiarezza, almeno laddove le norme sono solide, ci pensa il ministero dello Sviluppo economico.

La materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del consumo. La garanzia ha durata di 2 anni e tale durata decorre dalla consegna del bene.

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La garanzia legale è obbligatoria per legge ed è un diritto. Questo diritto a far valere i difetti di un prodotto acquistato, anche quelli non dolosamente occultati dal venditore, decade dopo un massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 dalla scoperta del difetto) dalla consegna del bene.

La garanzia si applica a tutti i prodotti acquistati dal consumatore, anche ai beni usati, e comprende anche l’eventuale installazione del bene.

La garanzia “garantisce” al consumatore la riparazione o la sostituzione del bene difettato. Ma se ciò non fosse possibile, andrebbe applicata la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Le aziende possono offrire altre garanzie?

Oltre alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta, a propria discrezione, dal produttore dell’elettrodomestico acquistato o anche dal venditore. È una garanzia cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale, ma non può sostituirla!), quindi non esclude quella legale, cioè quella di 2 anni fissata per legge. Insomma, è un servizio in più offerto dall’azienda produttrice o dal venditore.

È, quindi, facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla, ma una volta offerta, è vincolante). Soprattutto è una garanzia gratuita (in quanto non comporta ulteriori costi a carico del consumatore). Infine, è libera per quanto concerne la durata, l’oggetto e nell’estensione territoriale.

Cosa copre la garanzia?

La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti originari del prodotto che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti, vale a dire quelli, per esempio, dovuti all’utilizzo, alla mancata o cattiva manutenzione del prodotto, o causati dalla sostituzione di pezzi di ricambio non originali.

Garanzia riparazioni elettrodomestici

In cosa consiste il rimedio della riparazione e sostituzione previsto dall’esercizio del diritto di garanzia legale?

Appena rilevato il difetto di conformità, il consumatore potrà subito chiedere, a sua scelta, la “riparazione” o la “sostituzione” del bene.

La riparazione o la sostituzione sono gratuite. Sono a carico del venditore le spese “indispensabili” per sanare il difetto di conformità, tra cui quelle di spedizione, di mano d’opera e dei materiali.

Ma il consumatore può sempre scegliere?

No. La discrezionalità del consumatore incontra  un limite nel caso in cui il rimedio domandato sia oggettivamente impossibile o comporti costi eccessivi a carico del venditore. L’impossibilità andrà valutata a seconda che la sostituzione riguardi, ad esempio, beni non fungibili (ad esempio, un pezzo unico) o che la riparazione non sia possibile per via di un difetto irreparabile. L’eccessiva onerosità è legata invece a “spese irragionevoli” che gravano sul venditore rispetto ad una soluzione alternativa, possibile e praticabile.

La legge dice che tale valutazione debba essere realizzata tenendo conto alcuni fattori:

  • Il valore del bene in assenza del difetto;
  • L’entità del difetto;
  • L’eventualità che il rimedio alternativo possa essere provato senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il venditore può quindi rifiutare la soluzione chiesta a scelta dal consumatore (riparazione o sostituzione), perché impossibile e eccessivamente costosa. A questo punto, davanti a un rifiuto, il consumatore avrà diritto a domandare il rimedio alternativo. Se anche tale opzione risulterà impraticabile, il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Onere della prova

La legge dice che il venditore risponde solo dei difetti esistenti al momento della consegna. La normativa distribuisce l’onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano.

Si possono infatti distinguere due situazioni:

    • Prima ipotesi. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data. In questo caso spetterà al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.
    • Se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna. In tal caso, il consumatore dovrà quindi dimostrare:

– Di aver acquistato il bene;

– Che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge;

– Che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente;

– Che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.

La ripartizione dell’onere della prova costituisce quindi un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene e ad effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi.

In quanto tempo devono avvenire riparazione o sostituzione?

A questo punto, una volta provato il difetto, la riparazione o la sostituzione devono essere eseguite dal venditore entro un “congruo termine” di tempo. Un tempo entro cui il venditore deve eseguire la prestazione richiesta, senza che questo tempo arrechi “notevoli inconvenienti” al consumatore.

Tale previsione intende limitare la possibilità che i tempi della riparazione o della sostituzione si dilatino eccessivamente o che la prestazione del rimedio chiesto comporti gravi disagi per il consumatore.

Ma che significa tempo congruo?

La determinazione del “termine congruo” e dell’“inconveniente notevole” vanno stabiliti in relazione alla “natura del bene” e dello “scopo per cui è stato acquistato”. La determinazione del termine congruo e dell’inconveniente notevole andrebbe, quindi, compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene e sulla base dei parametri fissati dalla norma.

Esiste una garanzia per i beni usati?

La garanzia legale prevista per la vendita di beni di consumo si applica anche ai beni usati, a condizione però che il venditore svolga una attività commerciale. Infatti, questo diritto non si applica ai beni usati ma oggetto di un contratto tra consumatori privati. Una vendita privata, insomma.

Con l’espresso accordo del consumatore, è previsto che la durata della garanzia del venditore sia limitata ad un periodo di tempo che, in ogni caso, non può essere inferiore ad 1 anno (tale durata minima è inderogabile).

Per i beni usati per i quali viene concordata dalle parti una garanzia inferiore ai 2 anni, l’azione diretta a far valere il difetto di conformità decade entro il minore periodo di garanzia con cordato a cui devono essere aggiunti i 2 mesi necessari per la denuncia del difetto. Significa, per esempio, che se è stato concordato il termine minimo previsto per legge di 1 anno, diventano 14 mesi (1 anno + 2 mesi per denunciare il difetto).

La garanzia del venditore sui beni usati vale solo per i difetti non derivanti dall’uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzo precedente.

In quali casi è escluso il difetto?

Di regola, laddove il bene consegnato risulti non conforme al contratto, il consumatore potrà contestare al venditore il difetto di conformità riscontrato. Tuttavia, il consumatore non potrà legittimamente invocare la responsabilità del venditore se al momento della conclusione del contratto:

  • Sapeva del difetto o non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza;
  • Se il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il professionista non sarà poi vincolato alle “dichiarazioni pubbliche” fatte dal venditore, produttore o agente e rappresentante, presenti nell’etichetta o nella pubblicità, se dimostra che:

  • Non conosceva la dichiarazione e non poteva conoscerla;
  • La dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto;
  • La dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare il bene di consumo.

Che obblighi ha il venditore?

Il venditore è responsabile in caso di esercizio del diritto di garanzia da parte dell’acquirente. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Tale obbligo trova conferma nel fatto che il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore. Inoltre, il bene deve essere correttamente installato, ovvero le istruzioni per l’installazione da parte del consumatore devono essere chiare.