Cognome materno: la situazione in Italia e in Europa

COGNOME MATERNO

Ad oggi dare il cognome del padre in automatico va contro la Costituzione, oltre che retaggio di una concezione patriarcale non più in linea con i tempi moderni e con il diritto alla parità tra i generi. Ecco come ottenere di dare il cognome materno.

 

Dal primo giugno 2022 i bambini potranno portare anche il cognome materno. Lo ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale della giudice Emanuela Navarretta, pubblicata in Gazzetta Ufficiale proprio in questa data. La decisione è stata assunta il 27 aprile scorso.

Il più importante organo di garanzia costituzionale dichiara illegittime tutte le norme che impongono automaticamente il cognome paterno ai neonati. Detto in parole semplici, dare il cognome del padre in automatico va contro la Costituzione, oltre che retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più in linea con i tempi moderni e con il diritto alla parità tra i generi. D’ora in avanti si potranno adottare i cognomi di entrambi i genitori, oppure solo quello del padre o solo il cognome materno.

 

La Corte invita il Parlamento a legiferare.

Nel comunicato stampa diffuso dopo la sentenza, la Corte costituzionale ha fatto sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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La Corte ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione.

 

L’ultima circolare del Viminale.

Venerdì 17 giugno, per effetto della sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome, il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti per sensibilizzare i Comuni. Il capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Viminale, Claudio Sgaraglia, ha inviato questa nota per sensibilizzare i sindaci affinché forniscano le indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni sulla sentenza. La circolare chiarisce che “è imprescindibile” l’accordo tra i due genitori per attribuire al figlio un solo cognome. Tuttavia, In mancanza di questo accordo, “devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l’intervento del giudice”.

Il Viminale aggiunge che “l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto”.

Dunque, il principio vale per i bambini appena nati, ma anche per quelli riconosciuti in un secondo momento o adottati.

 

Anno 2016: la sentenza che ha tracciato il percorso.

Il percorso al raggiungimento di questa forma riconosciuta di parità di genere è piuttosto accidentato, e deciso sempre dalla giurisprudenza, per via dell’inerzia della politica e del Parlamento.

Il sito specializzato in temi giuridici Dirittoconsenso.it ricostruisce le tappe salienti.

È con la storica sentenza numero 286 del 21 dicembre 2016, che la Corte Costituzionale dà il via libera al cognome materno. Infatti, in quell’anno, una famiglia che desiderava dare il cognome della madre insieme a quello del padre al figlio nato fuori dal matrimonio portò ad una svolta. Il Tribunale ordinario di Genova aveva loro respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dell’ufficiale di stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno. La Corte d’appello di Genova osservò che dal sistema normativo italiano fosse possibile desumere la regola circa l’automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori. Pertanto, sollevò la questione di legittimità costituzionale.

Il figlio della coppia in questione aveva la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, e, per questo, veniva identificato diversamente nei due Stati: in Italia con il solo cognome del padre ed in Brasile con il doppio cognome, paterno e materno. La difesa delle parti ricorrenti sottolineò che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha affermato, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, che l’impossibilità per i genitori di far iscrivere il figlio nei registri dello stato civile attribuendogli alla nascita il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU.

La palla passò alla Corte, la quale ritenne che la richiesta fosse costituzionale e rilevò l’incompatibilità della regola italiana con i valori costituzionali dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Inoltre, evidenziò che la preclusione della possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre pregiudicasse il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisse un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi che non trovava alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare.

L’attribuzione del solo cognome del padre è stata definita “un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia”.

 

Anno 2006. La sentenza del giudice: “Antico retaggio”!

Prima della sentenza 2016 ce n’è stata una che ha fatto discutere: la numero 61 del 2006, con la quale il giudice evidenziava l’incompatibilità delle norme con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Queste le parole scritte all’epoca:

La norma che attribuisce in automatico il cognome paterno è il: “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.

Come aggiungere il cognome della madre? 

Oggi, dunque, grazie alla sentenza del 27 aprile 2022, si può attribuire il doppio cognome ai nuovi nati al momento dell’iscrizione all’anagrafe del nascituro.

Ma è con la decisione del 28 dicembre 2016 che, grazie alla sentenza della Consulta, viene riconosciuto il diritto di dare il doppio cognome a tutti i bimbi nati o adottati dal 28 dicembre 2016 in poi. Da quel momento in poi si può chiedere di registrare entrambi i cognomi, anche se con quello materno come secondo. Questa sentenza, tra l’altro, non era retroattiva.

 

Come si trasmette il doppio cognome?

Le modalità sono 4:

  1. Aggiungere il cognome materno, a quello paterno, al momento della dichiarazione della nascita, deve essere che va dichiarata entro 10 giorni presso il Comune in cui è avvenuto il parto, oppure entro 3 giorni presso l’ufficio nascite dell’ospedale o della clinica privata.
  2. Quando la nascita della persona è stata già dichiarata, va presentata domanda alla Prefettura. Per i minorenni occorre il consenso di entrambi i genitori. I maggiorenni possono presentare direttamente la domanda alla Prefettura, senza il consenso genitoriale.
  3. Con la sentenza del 2016, ai minori si poteva aggiungere il cognome della madre. Ma servivano questi due passaggi:
  • Il consenso di entrambi i genitori (sposati, separati o divorziati);
  • Presentazione dell’istanza alla Prefettura presentata congiuntamente da entrambi i genitori. Anche da uno solo, ma serviva il consenso dell’altro genitore.

4. La quarta modalità riguarda il caso di adozione di un figlio, la cui aggiunta va effettuata quando viene adottato.

Quindi, cosa cambia da ora in avanti? 

Dopo la sentenza del 2016, in assenza dell’accordo dei genitori, restava la regola dell’attribuzione del cognome paterno, in attesa di un intervento legislativo.

Con l’ultima sentenza del 2022 cambia che i figli maggiorenni dovrebbero avere la possibilità di scegliere il cognome paterno o materno in qualsiasi ordine, o anche solo uno di essi. Sempre presentando istanza alla Prefettura.

Per i bambini appena nati la scelta spetta ai genitori: possono decidere se darli entrambi, e in qualsiasi ordine, o se darne solo uno a loro scelta.

Per i figli minori già registrati prima della sentenza divenuta effettiva dal primo giugno 2022, le ipotesi sono 2:

  1. Con il consenso di entrambi i genitori può essere dato il cognome di entrambi e nell’ordine scelto da entrambi o anche solo da uno.
  2. Se i genitori non sono d’accordo? Sembra probabile che in questo caso dovrà essere ancora una volta il giudice a decidere, in assenza di una legge.

 

Come funziona nel resto d’Europa?

In Portogallo i genitori sono liberi di scegliere quale e persino quanti cognomi attribuire, fino a un massimo di quattro. In Francia e Belgio, in mancanza di un accordo tra i genitori, si assegnano entrambi i cognomi in ordine alfabetico. In Lussemburgo si affida il “destino” a un sorteggio. Nei paesi scandinavi, e in Austria e Danimarca, il cognome materno viene assegnato automaticamente dall’ufficio anagrafe, in caso di indicazioni contrarie o diverse da parte dei genitori.

 

In Italia: ora è urgente una legge!

Capite, dunque, che ora serve una legge. Serviva già anni fa, ma dopo l’ultima sentenza, è davvero necessario. Sia per fare chiarezza, ma anche come sugello finale di un diritto civile finalmente conquistato.