Pratiche commerciali sleali: dal sottocosto ai cibi deperibili, più tutele per i produttori

sottocosto

In Parlamento passa l’emendamento che introduce modifiche e chiarimenti sulla normativa pensata per evitare che i piccoli produttori vengano schiacciati dalla strapotenza della Gdo, come con il sottocosto. Non tutte le novità, però, sono positive per loro

Mentre in molti tavoli di contrattazione rappresentanti della produzione agroalimentare e della distribuzione sono ai ferri corti per trovare un accordo di filiera sui prezzi, a causa dell’impennate di costi energetici e delle materie prime, arriva una buona notizia dal Parlamento: l’approvazione a Senato dell’emendamento al decreto Ucraina che entro il 20 maggio viene licenziato anche dalla Camera, e che porta dei chiarimenti sulla norma sul contrasto alle pratiche commerciali sleali sono state chieste dai settori più attivi nella produzione di alimenti freschi.

La direttiva europea da cui è partito tutto

La normativa, approvata in recepimento della direttiva Ue 633 del 2019, è in vigore dallo scorso 8 novembre grazie al decreto di recepimento, ma finora è stata poco applicata. Il motivo è che le nuove regole si applicano sui nuovi contratti di filiera, e la maggior parte verranno stipulati a giugno 2022. Ma già nella fase di rodaggio si sono fatte notare le lamentele del mondo della Gdo e in parte della produzione, tanto da aver spinto il governo a correre ai ripari con l’emendamento appena approvato.

Salumi e latticini, la modifica sui pagamenti

Su tutti a esprimere soddisfazione sono l’associazione delle industrie dei salumi (Assica) e del comparto lattiero caseario (Assolatte) secondo cui c’è un problema con la nozione di prodotti “deperibili”, per i quali i pagamenti vanno effettuati entro 30 giorni dalla consegna della merce. In questa categoria, però, non sono stati inclusi fino ad ora, yogurt, mozzarelle, pasta fresca e salumi, per cui dunque la scadenza stava a 60 giorni. “con l’effetto – come ha spiegato il presidente di Assica, Ruggero Lenti al Sole 24 ore – di trasformare un dodicesimo del fatturato delle nostre aziende in esposizione bancaria”. L’emendamento sana il problema riportato la scadenza a 30 giorni anche per queste categorie merceologiche, come del resto era già previsto dall’articolo 62 della legge 1/2012.

Il divieto del sottocosto

Sul divieto del sottocosto, la normativa ha causato le lamentele della Gdo. Lo stop è stato determinato dal fatto che era pratica comune per le grandi catene di distribuzione proporre ai consumatori offerte commerciali al ribasso, “sottocosto” appunto, ma farlo scaricando in parte o interamente il peso economico dell’operazione sulle spalle dei fornitori. Questi accettavano una condizione del genere per non perdere le grosse commesse con la Gdo.

Le lamentele

Su questo punto ha protestato Assolatte, sempre riportato sul Sole 24 ore: “In una trattativa diamo per scontato che se il fornitore accetta la nostra proposta i costi siano coperti. Come facciamo a conoscere la dinamica produttiva di ogni controparte? Senza contare che in un frangente come l’attuale di grande escalation dei costi energetici è possibile definire un prezzo in un contratto che nel giro di poche settimane si rivela inferiore agli oneri produttivi. E invece si corre il rischio di essere sanzionati. Occorre una forma di manleva che garantisca le parti”.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

De Castro tranquillizza la Gdo

Sempre sul Sole 24 Ore ha risposto Paolo De Castro, parlamentare europeo, e vice-presidente della commissione Agricoltura e sviluppo Rurale, illustrando le novità: “”Anche qui bisogna chiarire che la sola segnalazione di prezzi inferiori ai costi produttivi non fa scattare una procedura di infrazione o una sanzione. Di fronte a ripetute segnalazioni, l’autority competente, l’Ispettorato controllo qualità, può avviare un’indagine. Indagine che non potrà non tener conto anche dell’attuale difficile congiuntura”.

Contratti scritti? Non per forza

Anche sui contratti stringenti, De Castro corre in soccorso della Gdo cercando di rassicurare i grossi gruppi: “Lo spirito della direttiva  non è quello di appesantire modalità e prassi diffuse. Se c’è una pratica di accordi verbali, la norma non obbliga al contratto scritto. Ma se una delle parti lo richiede la controparte deve assecondarla. È una formula protettiva non un obbligo, meno che mai la richiesta di nuova burocrazia”. Si spera tutte questi chiarimenti e queste tentativi di tranquillizzare non vengano prese da distributori e intermediari come un via libera per affrontare poco seriamente la normativa anti pratiche sleali, pensata apposta per evitare che i piccoli produttori vengano schiacciati dalla sproporzione di forze in campo nella filiera.