La Corte di Cassazione in una sentenza ha chiarito che nessun regolamento di condominio o delibera di assemblea può disporre l’assegnazione nominativa e a tempo indeterminato dei posti auto in un cortile condominialeÂ
I posti auto condominiali possono essere assegnati ai condomini solo in via temporanea, con un criterio di rotazione e sono impugnabili per annullamento le delibere che li dispongono a tempo indeterminato. Esprimendosi su un ricorso presentato dal proprietario di un’attività commerciale di uno stabile rimasto escluso dall’assegnazione a tempo indeterminato ai soli proprietari di abitazione dei posteggi previsti negli spazi condominiali, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un argomento fonte di numerose liti condominiali.
No all’assegnazione esclusiva dei posti auto
“Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall’assemblea – si legge nel dispositivo della sentenza – possono validamente disporre, come avvenuto nella specie, l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini – nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali – di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura”.
Questo perché, spiegano i giudici “tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, ex articolo 1117 del Codice Civile, e, dall’altro, crea i presupposti per l’acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune ‘animo domini’, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area”.
…e neanche a tempo indeterminato
Una distribuzione a tempo indeterminato di tali spazi è possibile ma solo in forma contrattuale. Per realizzarla – chiariscono giudici della Suprema Corte – occorre “il consenso di tutti i condomini, per approvare clausole che limitano o ridistribuiscono i diritti reali agli stessi attribuiti dai titoli di acquisto o da successive convenzioni (art. 1138, comma 4, c.c.). In tali evenienze, si è al di fuori degli ambiti propri della delibera e del regolamento. La natura contrattuale ed il contenuto reale (iura in re aliena) di tali convenzioni impongono che essi siano sempre espressione di un consenso individuale, e la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione”.