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È diventata più snella la procedura per avvalersi dell’Iva ridotta per le cessioni e importazioni di veicoli adatti agli invalidi. Il decreto MEF 13 gennaio 2022, recante l’adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l’acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacita’ motorie permanenti, ha infatti ridotto la documentazione da presentare. Dal 18 gennaio scorso è sufficiente presentare:
- fotocopia della patente speciale di guida contenente l’indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;
- atto notorio attestante che anteriormente ai 4 anni dell’acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’Iva agevolata. Se vi è stata cancellazione, durante il periodo menzionato, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), va esibito il certificato rilasciato da quest’ultimo.
Il provvedimento del ministero sottolinea che non occorre esibire:
– il certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali che attesta le ridotte o impedite capacità motorie;
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– la copia del certificato rilasciato al conseguimento della patente, o in occasione della conferma di validità.
L’Iva agevolata, al 4% rispetto al 22%, si applica per l’acquisto di veicoli nuovi o usati o per la riparazione degli adattamenti realizzati dai non vedenti e non udenti; dai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; dai disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con plurime amputazioni e dai disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Ovviamente l’auto che si acquista (o si ripara) deve presentare alcune caratteristiche, in particolare la cilindrata non deve superare i 2.000 centimetri cubici di cilindrata, a benzina o ibride, e fino a 2.800 centimetri cubici, diesel o ibride, e con potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.