“Non è extravergine”, il Tar boccia il ricorso di Coricelli

OLIO TEST PRODUTTORI CORICELLI

Non è olio extravergine come veniva dichiarato dalla Coricelli ma un semplice “vergine“. Il Tar dell’Umbria, rigettando il ricorso dell’azienda umbra, ha confermato la validità dei risultati delle analisi del panel test condotte dal Laboratorio Chimico di Roma 1 dell’Agenzia delle Dogane e anche delle controanalisi svolte in un’altra struttura accreditata che nel 2018 avevano “declassato” una partita di olio extravergine perché risultato “di qualità inferiore e difforme (“vergine”)” rispetto a come veniva dichiarato.

“Abbiamo appreso quest’oggi della sentenza di primo grado del Tar dell’Umbria che riconosce le ragioni amministrative della ADM e la validità dei procedimenti di controllo e valutazione seguiti dai tecnici dei nostri Laboratori chimici al fine di stabilire l’esatta qualità dei prodotti, nel rispetto della vigente legislazione unionale e nazionale”, spiega al Salvagente il dottor Antonio Ragni, Capo Sezione Legale e contenzioso dell’Ufficio delle Dogane di Perugia. “Tale pronunciamento – prosegue – dal punto di vista squisitamente amministrativo, conferma quanto era già stato valutato, nei rispettivi ambiti di competenza, dalle Commissioni tributarie e dalla Corte di Cassazione”.

Non è la prima volta che la Coricelli “scivola” sul presunto extravergine: per ben due volte nel 2015 e poi nel maggio 2021, anche i nostri test svolti sempre dal Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane, avevano decretato come i campioni etichettati da Coricelli come di qualità superiore e venduti dai supermercati fossero semplici oli vergini di oliva.

Va detto che anche nel caso dei test del Salvagente l’azienda spoletina ha imboccato la via della magistratura, chiamando il Salvagente a rispondere di danni che ha quantificato nella modica cifra di 20 milioni di euro. E invocando addirittura un intervento dell’Antitrust sui nostri test comparativi.

Il prelievo dal silos “spagnolo” e la bocciatura

La vicenda, questa volta, nasce tra l’agosto e il settembre 2018 quando l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane dell’Umbria, chiamata a fare dei prelievi su una partita di olio all’82% di provenienza spagnola e destinato all’esportazione in regime speciale, dopo il panel test la blocca disponendo “il declassamento dell’olio dichiarato dalla società come “extravergine” e risultato alle analisi organolettiche (Panel Test) di qualità inferiore e difforme (“vergine”)”.

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L’azienda non ci sta e contesta le analisi e il modo in cui sono state condotte affidandosi a un vecchio refrain – smontato più e più volte dalla giustizia italiana, da ultimo dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 13474/2020 – e cioè che l’analisi sensoriale, obbligatoria per legge per classificare gli oli, sarebbe inidonea a “costituire prova fondante del declassamento”. Non solo. La Coricelli chiede l’annullamento del provvedimento delle Dogane perché “lamenta la mancata assegnazione ad un Panel riconosciuto dalla Spagna di almeno una delle controanalisi”. E non sono bastate le controanalisi che hanno confermato il giudizio di “primo grado”: la Coricelli ha tirato dritto e chiesto al Tar l’annullamento del provvedimento.

Tar: “Ricorso infondato”

Il Tribunale amministrativo, però, il 7 dicembre scorso ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato in quanto “dalla documentazione versata in atti risultano sia le analisi organolettiche effettuate in prima istanza dal Laboratorio Chimico di Roma 1 dell’Agenzia delle Dogane, sia quella relativa alle controanalisi, corredate dai verbali attestanti il corretto svolgimento delle prove mediante richiamo ai parametri normativi prescritti, unitamente alle singole schede di analisi, ivi comprese quelle di presenza dei panelisti”.

Il Tar umbro risponde anche confermando l’affidabilità del panel test in modo molto netto: “Quanto alla dedotta inaffidabilità del panel test effettuato sui campioni di olio prelevati, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la procedura di valutazione organolettica, è disciplinata in modo tale da ridurre tendenzialmente quelle variabili legati alla soggettività della rilevazione e farle assumere valenza di analisi scientifica, essendo effettuata in “doppio cieco”, da un panel di assaggiatori formato da 8 a 12 giudici, secondo le modalità riportate al punto 5.2, V comma dell’All. XII del Reg. 640/2008, le cui risultanze e parametri rilevati vengono disaggregati e definiti sotto i vari profili organolettici medianti appositi indici statistici da parte del direttore del panel”.

Esemplare ancora la risposta che il Tribunale amministrativo fornisce sulla questione della “mancata assegnazione ad un Panel riconosciuto dalla Spagna“: “Quanto alla mancata assegnazione di un panel riconosciuto dalla Spagna in quanto paese da cui proviene l’81,3% dell’olio oggetto di declassamento, è sufficiente osservare che non essendo il prodotto campionato e miscelato interamente di origine spagnola, è venuta meno la condizione per la quale almeno una delle due controanalisi deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo stato membro di produzione dell’olio”.

Una sconfitta per la Coricelli.