Molecolare, salivare, fai da te…quale tampone serve per avere il green pass

Dal 15 ottobre, gli oltre 3 milioni di lavoratori italiani che non hanno ottenuto il green pass tramite il vaccino anti Covid, dovranno ricorrere ai tamponi per poter entrare a lavoro. Da quando è scoppiata la pandemia, le tipologie di tamponi si sono moltiplicate, e non è facile orientarsi su quelli validi per entrare a lavoro e quelli non validi.

Gli antigenici e i molecolari

I tamponi molecolari sono quelli molecolari, antigenico e il salivare molecolare. Con i molecolari la durata della copertura è di 72 ore a partire dal risultato negativo, mentre con gli antigenici, bisognerà rinnovare il tampone ogni 48 ore. La motivazione è dovuta al fatto che l’unico tampone che ha un’efficacia vicina al 100% nell’individuare la positività al Covid-19 è il molecolare, definito anche “gold standard”. Per avere una risposta servono in media 6 ore, e per questo si è introdotto nel tempo anche l’antigenico rapido, che però essendo meno preciso è stato validato solo per 48 ore (anche i costi sono diversi, mentre il molecolare si aggira attorno ai 60 euro, l’antigenico rapido deve costare al massimo 15 euro per adulti e 8 per bambini).

I salivari

Per quanto riguarda il tampone salivare è importante distinguere tra i due tipi che esistono: il salivare antigenico rapido e il salivare molecolare. Solo quest’ultimo è valido per il green pass, anche se una circolare del ministero per la Salute dello scorso settembre dà disposizioni di preferirne l’uso solo per i bambini, al posto del oro-faringeo.

I fai da te

I tamponi fai da te possono essere sia di quelli che impongono l’inserimento nel naso e nella gola che di tipo salivare. Attenzione, però, perché in nessun caso un tampone che si può eseguire da soli a casa, ha valore per ottenere il green pass. Sono solo strumenti utili allo screening, ma non legali per i lavoratori che vogliano utilizzarli per recarsi in ufficio.

Le Faq del governo

Di seguito riportiamo alcune delle Faq del governo sull’obbligo del green pass.

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Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio