Gentile Redazione, avrei un piccolo quesito da sottoporvi. Ho acquistato presso un esercizio Conad diverse confezioni sigillate di contenitori per alimenti. All’interno c’era l’etichetta che riporta le istruzioni d’uso (la possibilità di usare in microonde, di lavare in lavastoviglie, ecc.); sono però rimasta un po’ interdetta quando – eliminato il cellophane esterno, non ho trovato sui contenitori alcun simbolo che garantisse la possibilità di un utilizzo per uso alimentare e mi è sorto spontaneo chiedermi se si può fare e chi lo garantisce sull’uso, visto che:
- sui contenitori è impressa alcuna indicazione;
- la produzione avviene in Paesi Extra UE
- la consultazione del catalogo della SAIS srl (proprietaria del marchio Kasaviva con il quale il prodotto viene commercializzato) e di eventuale scheda esplicativa del prodotto, è accessibile solo ai Rivenditori previa autenticazione.
È tutto in regola o no? E, se “No”, come posso agire?
Anna Rita Brienza
Cara Anna Rita, sì è tutto in regola visto che le norme consentono di riportare le indicazioni di uso anche solo su un’etichetta esterna alla confezione. Abbiamo anche chiesto alla Sais una risposta e l’azienda attraverso Marco Mercuri dell’Ufficio estero ci ha prontamente risposto, con estrema trasparenza come vedrà.
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Vi ringraziamo per averci contattato e speriamo di poter chiarire il quesito della Vs lettrice, nonché nostra cliente. Dal punto di vista regolatorio, non possiamo che richiamare la fonte principale e trasversale in materia di contatto alimenti ovvero il REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 il quale, all’art. 15 definisce criteri ed obblighi per l’etichettatura dei materiali destinati al contatto diretto con gli alimenti ed in particolare al comma 7 chiarisce:
“Al momento della vendita al dettaglio, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono visibili:
a) sui materiali e gli oggetti o loro imballaggi;
b) su etichette poste sui materiali e sugli oggetti o sui loro imballaggi;
c) su cartellini, chiaramente visibili per gli acquirenti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; tuttavia, per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), quest’ultima modalità è ammessa soltanto se l’apposizione, su detti materiali e oggetti, dell’informazione o di un’etichetta recante l’informazione non è possibile, per motivi tecnici, né nella fase di lavorazione né in quella di commercializzazione”.
Appare evidente l’intento del legislatore ed il bilanciamento adottato tra la giustissima tutela del consumatore ad essere pienamente informato (lo è anche tramite l’etichettatura, ci dice il legislatore) e la ragionevole tolleranza rispetto alle difficoltà pratiche e tecniche di “imprimere” sempre ed in ogni caso tutte le informazioni necessarie sul prodotto stesso.
Ricordiamo inoltre che la merce a contatto con alimenti importata e distribuita in Italia, prima di essere immessa sul mercato, è oggetto di controllo e rilascio di NOS, Nulla Osta Sanitario, da parte delle autorità sanitarie competenti (ex USMAF; oggi PCF) e le verifiche riguardano sia la conformità sostanziale (rapporti di prova laboratori indipendenti riconosciuti, dichiarazioni di conformità, controanalisi in Italia, etc..) che formale, tramite accertamento e verifica delle informazioni riportate su etichette e prodotti.
Spero di aver risposto per quanto concerne il profilo regolatorio.
Nel merito invece del supporto al consumatore nella vita quotidiana, facciamo tesoro della segnalazione e mi incaricherò personalmente di sensibilizzare i nostri buyers in tal senso per gli acquisti futuri ma sono certo che c’è già ampia consapevolezza a riguardo.
Se pensiamo al mondo degli elettrodomestici, ad esempio, fatte salve le poche informazioni e simboli che rimarranno impresse sul prodotto (o più spesso sulla sua rating label) è buona abitudine per il consumatore conservare scatola e/o istruzioni per future consultazioni perché non troverà sul corpo del suo cellulare o sul suo asciugacapelli le informazioni necessarie.