“Il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile, solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli”. Con questa motivazione il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (decisione 6142 del 3 aprile 2020) ha messo – si spera – la parola fine alla vicenda dei buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie «Q/P», sottoscritti a partire dal 1° luglio 1986. Questi buoni sono stati, e sono tuttora, al centro di una querelle giudiziaria perché in molti casi sono stati rimborsati da Poste Italiane utilizzando un tasso inferiore a quello indicato sul retro del buono.
La mancata corrispondenza tra l’importo promesso al risparmiatore circa 30 anni fa e quello corrisposto deriva dalle modalità con cui Poste ha ottemperato alle disposizioni del decreto del 13 giugno 1986, con il quale sono stati rivisti al ribasso gli interessi spettanti sui buoni fruttiferi. L’articolo 5 del decreto in questione prevede che: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».
Nella decisione dell’Arbitro è stato affermato che il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile, solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso di specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti nel mese di agosto 1988. Ne consegue che Poste non ha incorporato correttamente nel buono sottoscritto le disposizioni ministeriali già in vigore e trovano quindi applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore.