Videolezioni anno zero. In tutti i sensi, da una parte quello, più scontato, di insegnanti che spesso sono ricorsi ai propri alunni per muovere i primi passi in un mondo per loro fino ad ora sconosciuto, dall’altra quello che potrebbe derivare da una eccessiva burocratizzazione di un sistema che fino ad ora si è mosso sulla base della disponibilità di molti maestri e professori, preoccupati di stare vicini in ogni modo ai propri alunni, e che ora potrebbe subire uno stop forzato.
Vale la pena, dopo aver letto su tutti i giornali gli esempi e gli sforzi di docenti che hanno messo su lezioni a distanza, vedere quello che potrebbe comportare l’atto appena ribadito dal garante della privacy Antonello Soro.
Scrive il garante il 26 marzo in una nota ai ministri dell’Istruzione, dell’Università e delle Pari opportunità: “Le straordinarie potenzialità del digitale -rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l’esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove- non devono, indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento”.
E Soru spiega: “Si tratta di rischi assai più concreti di quanto si possa immaginare e dai quali è bene proteggere chiunque (in primo luogo, ma non soltanto i minori) utilizzi questi nuovi strumenti di formazione. Molte delle piattaforme suscettibili di utilizzo a fini didattici, ad esempio, funzionano come veri e propri social network che necessitano, come tali, di una sia pur minima cognizione delle loro regole di utilizzo e delle implicazioni di ciascun “click”, anche tra l’altro sui diritti della personalità di terzi. Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest’attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale”.
Ammonimento legittimo, se non fosse che è esattamente quanto succede con skype, hangout, zoom, etc, piattaforme regolate da un contratto. E che spesso sono proprio i nostri bambini ad avere le conoscenze più evolute sul funzionamento di questi sistemi di messaggistica, e non è raro che siano loro a spiegare agli insegnanti come usarli.
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Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire cosa propone il garante con il suo atto di indirizzo a scuole, atenei, studenti e famiglie.
L’atto (consultabile qui integralmente) è lungo e complesso ma in sostanza spiega che spetta in primo luogo alle scuole – quali titolari del trattamento – la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza ma nella scelta degli strumenti da utilizzare è opportuno includere anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali.
Addirittura, in caso dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, spiega il garante, quelle di geolocalizzazione o biometrici) sarebbe necessaria la valutazione di impatto, un sistema complesso e previsto dall’art. 35 del Regolamento.
“Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità)”.
Insomma, per farla facile, skype, hangout, zoom, etc. sarebbero inutilizzabili a meno di un intervento della scuola sulle loro funzionalità (per nulla facile). E gli insegnanti che di loro iniziativa stanno facendo videolezioni in questo modo – questa la lettura che molti esperti danno dell’atto del garante – stanno infrangendo le norme sulla privacy.
Ora qualche riflessione è inevitabile. In tempi in cui questa emergenza lede i diritti di tutti quanti (quello alla circolazione, tanto per fare un esempio, ma anche quello alla scuola e all’istruzione) possibile che a preoccupare il Garante sia la geolocalizzazione, ossia la capacità di una piattaforma di sapere dove sono i nostri bambini o i ragazzi quando fanno lezione? Soprattutto considerando che la stragrande maggioranza di loro ha più di una app sul telefono che già li geolocalizza e li profila?
E se questa – e non dubitiamo che sia così, lo abbiamo scritto più volte – è una condizione rischiosa perché non attivarsi per una piattaforma pubblica che superi questo tipo di pericoli? Il tempo ci sarebbe stato. Così come c’era tutto il tempo anche per chiedere – che so? – a Google di mettere a disposizione una piattaforma anonima per l’emergenza.
Purtroppo nessuno ci ha pensato e l’effetto di questo atto è facile da comprendere se si pensa alla prima reazione, quella venuta dal sindacato Anief per bocca di Marcello Pacifico. Il dirigente dell’associazione che raggruppa docenti e precari dell’istruzione ha subito scritto: “È auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore anche dal ministero dell’Istruzione, così da evitare difformità di interpretazione delle informazioni fornite dal Garante”.
Insomma, il rischio è un brusco ritorno indietro delle videolezioni. Un ritorno, per l’appunto, all’anno zero.