Mutui e prestiti, chi non può saltare le rate

MUTUI

Chi ha in essere un prestito personale, che sia un finanziamento finalizzato,la cessione del quinto, le carte revolving e le stesse carte di credite, al momento è escluso da qualsiasi sospensione di rate in scadenza. Discorso diverso invece per chi ha in corso un mutuo prima casa: se a causa dell’emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus ha subito una riduzione d’orario o ha perso il posto di lavoro potrà chiedere la sospensione fino a nove rate. Usiamo il futuro perché se il beneficio è previsto dal combinato disposto di due decreti emanati dal governo in queste settimane (esattamente il dl 9 del 3 marzo e il dl 18 del 17 marzo) ancora manca il regolamento attuativo del ministero dell’Economia per poter presentare le domande alla propria banca.

Andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza.

Prestiti ancora nessuna possibilità di saltare rate

Ribadiamo – purtroppo – che al momento non ci sono agevolazioni nè possibilità per i consumatori che hanno in corso un prestito, un credito al consumo, di saltare le rate. Non è escluso che il governo possa nei prossimi provvedimenti (l’attesto nuovo decreto “Aprile”) di varare dei sostengi anche per i finanziamenti rateali. Al momento solo per le piccole e medie imprese c’è la sospensione delle rate di finanziamento e aperture di credito.

A tal proposito il Movimento consumatori chiede di “sospendere le segnalazioni alla centrale rischi” per coloro che si trovano, a causa dell’emergenza sanitaria, impossibilitati a onorare le scadenze.

Mutui prima casa, siamo in attesa del regolamento del Mef

I possessori di mutui prima casa possono richiedere la sospensione fino a 9 rate  se hanno perso il lavoro o semplicemente subito una “sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro” per un periodo di almeno 30 giorni. I beneficiari sono tanto i lavoratori dipendenti che quelli autonomi e la richiesta va inoltrata alla propria banca e tra i requisiti per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa gestito da Consap non è in questi casi previsto l’Isee. Queste le novità previste dal decreto legge 18 del 17 marzo 2020, all’articolo 54, e prima ancora dal decreto legge 9 del 3 marzo 2020 che all’aricolo 26 ha esteso la platea dei beneficiari al Fondo di solidarietà (noto anche come Fondo Gasparrini) a coloro che in questo periodo hanno subito la “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”.

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Tutto facile sulla carta ma ad oggi, venerdì 27 marzo, manca ancora il regolamento attuativo del ministero dell’Economia, previsto dal dl 18/2020, che deve stabilire le modalità tecniche per la presentazione della domanda.

Tutavia proviamo nel  frattempo a ricapitolare: i due decreti hanno esteso i benefici del Fondo Gasparrini e stabilito:

– possono “saltare” fino a 9 rate lavoratori autonomi e dipendenti che a causa del coronvirus hanno sospeso o ridotto l’orario di lavoro;

– non è previsto alcun limite reddituale per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà. Normalmente è richiesto un Isee inferiore a 30mila euro. Il decreto del 17 marzo lo ha escluso;

oltre alla quota capitale viene sospeso solo il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. Spiega infatti il secondo comma dell’articolo 54: “Il Fondo (…) provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.

Tuttavia come spiega anche sul sito la Consap, solo “a seguito della pubblicazione del provvedimento del ministero dell’Economia sarà disponibile il nuovo modulo di domanda” e quindi si potrà scaricare il modulo, compilarlo e consegnarlo alla propria banca.

Metà degl interessi in capo al consumatore

L’articolo 54 del decreto 18/2020 specifica che il Fondo di solidarietà rimborsa per il periodo di sospensione alla banca solo metà degli interessi maturati e momentaneamente sospesi. L’altro 50%, in attesa di possibili chiarimenti da parte del governo, dovrà essere corrisposto poi dal mutuatario ma non sappiamo né quando né dove perché il provvedimento non lo prevede.