Diritti dei viaggiatori, le tutele sono aumentate (ma in pochi lo sanno)

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Natale comincia ad essere vicino abbastanza per programmare le ferie, e nonostante la tutela dei diritti del viaggiatore sia stata ampliata e aggiornata da più di un anno, ancora sono in pochi a esserne consapevoli. Per questo il ministero allo Sviluppo economico ha lanciato la campagna “Diritti e doveri del viaggiatore” a cui è dedicato anche un sito: dirittidelviaggiatore.it. La direttiva Europea 2015/2302/UE è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 62 entrato in vigore dal 1° luglio 2018, e punta a dare al viaggiatore gli strumenti per fare una scelta consapevole, confrontare le offerte e conoscere i propri diritti in caso di problemi. Eppure, secondo un’indagine commissionata da Mise e realizzata in collaborazione con Unioncamere e Isnart, l’84% degli italiani non è consapevole della nuova normativa che tutela i diritti dei turisti. Vediamo alcune delle novità, tra cui l’ampliamento della categoria di prenotazioni che rientrano nel pacchetto turistico, gli obblighi informativi, i termini di prescrizione del reclamo, e i casi in cui i diritti vengono esclusi.

AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI “PACCHETTO TURISTICO”
si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato.
Lo scopo è quello di comprendere non solo nuove modalità di conclusione del contratto diffusi nella prassi, chiarendo che sono ricompresi:
-i contratti on-line
-i pacchetti “su misura”
-i pacchetti “dinamici”.

DEFINIZIONE DI “PACCHETTO TURISTICO”
Il “pacchetto turistico” rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista,
ma anche se conclusi tramite contratti separati con differenti fornitori di servizi turistici, quando (a) siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure (b) offerti ad un prezzo forfettario, oppure (c) pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure (d) combinati “entro 24 ore” dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

ESCLUSIONI DALLA DISCIPLINA DEI PACCHETTI TURISTICI
Le norme in questione non si applicano quando le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli, siano di scarsa rilevanza, e cioè che non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione.

CONTRATTO DI “PACCHETTO TURISTICO”
Maggiori diritti vengono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto alla precedente disciplina. L’attenzione degli operatori economici deve riguardare in particolare: – il recesso del viaggiore.
-esempio: riguarda adesso anche nei casi di aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (mentre prima era previsto per variazioni superiori al 10%).

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SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I servizi turistici “collegati” rappresentano una novità importante.

I servizi turistici “collegati” consistono nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici, i quali tuttavia non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti.

Ai servizi turistici collegati vengono estese le misure di protezione in ipotesi di “insolvenza” o “fallimento”, e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sulla circostanza che non si tratti di pacchetti turistici.

L’esigenza è quella di informare chi acquista servizi “collegati” che non si applicano le tutele proprie dei “pacchetti turistici” (per non ingenerare confusione o false aspettative).

OBBLIGHI INFORMATIVI
In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto, ai viaggiatori, un MODULO INFORMATIVO STANDARD, nonché una serie di informazioni, più articolate rispetto a quelle previste dalla “precedente” disciplina.

Le informazioni devono riguardare in modo dettagliato le principali caratteristiche dei servizi turistici offerti;
-esempio: se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta.

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
La responsabilità dell’organizzatore del pacchetto di viaggio viene ampliata.
– esempio: viene garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre alla possibilità di recedere dal contratto.

Viene comunque fatto salvo il risarcimento dei danni (danno da vacanza rovinata).

*Si segnala che tale diritto al risarcimento rappresenta la norma di “chiusura” della disciplina come tutela finale, che evidentemente rappresenta la “patologia” (non corretto funzionamento del pacchetto turistico e quindi un contratto non correttamente eseguito.
Tutta la nuova normativa tende ad evitare che il viaggiatore si ritenga a tal punto danneggiato o insoddisfatto da chiedere il risarcimento.

TERMINI DI PRESCRIZIONE
I termini di prescrizione (estinzione dei diritti del viaggiatore) sono ampliati, e risultano pari a 3 anni per il danno alla persona, invece 2 per gli altri danni (più lunghi dei termini di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla precedente normativa).

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Si stabilisce una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici. Viene previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso in cui non fornisca al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

ASSICURAZIONE
Il nuovo decreto prevede, in capo sia agli organizzatori sia ai venditori, forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e garanzie maggiori a favore del viaggiatore in ipotesi di insolvenza o fallimento degli stessi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED ACCESSORIE
Le ipotesi relative alla violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, vengono punite attraverso delle sanzioni.

La competenza sanzionatoria è stata attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità Antitrust):

Occorre che tutti gli operatori siano informati da alcune gravi conseguenze previste dalla normativa.
In particolare:
I) Le sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva;

II) Le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività.