Le neo mamme potranno usufruire dei 5 mesi del congedo di maternità anche interamente dopo il parto (entro i successivi cinque mesi dallo stesso) e non più come oggi dove l’astensione dal lavoro nell’ultimo mese della gestazione era obbligatoria. L’ok sarà naturalmente subordinato all’assenso del medico curante.
A comunicare le prime istruzioni della novità contenuta nella legge di stabilità 2019 (art. 1 comma 485 della legge 145/2018) è stato l’Inps con il messaggio 1738/2019.
In attesa dell’emanazione di apposita circolare, dall’Istituto di previdenza fanno sapere: “Dal 1° gennaio 2019 l’art. 1 comma 485 della legge 145/2018, riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, se il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Ne deriva che, la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità prevista nel comma 1 del citato art.16, dal giorno successivo alla data effettiva del parto e per i 5 mesi successivi. A tal proposito, in attesa di emanare la circolare operativa, per salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, l’Inps rende possibile alle stesse di esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità , spuntando la specifica opzione“.