Comprare una stanza d’albergo per viverci? In Toscana si può, nei condhotel

La Regione Toscana ha approvato le indicazioni interpretative ed applicative, destinate ai Comuni, riguardanti l’avvio e l’esercizio del condhotel. Lo stabilisce una delibera passata nell’ultima seduta della giunta regionale.

Molto diffusi all’estero, i condhotel sono quelle strutture turistiche che decidono di trasformare alcune camere d’albergo in appartamenti, che possono essere acquistati da privati per viverci come propria residenza o usarli per le  vacanze fruendo dei servizi offerti dall’albergo, o, se lo desiderano, ricavarne un reddito affidandoli alla gestione alberghiera. Condhotel deriva dall’accorpamento dei due termini “condominium hotel”, hotel condominio.

“È una novità molto importante – ha spiegato l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo – che segue l’evoluzione del mondo della ricettività turistica e delle mutate esigenze dei turisti nei diversi contesti urbani. Grandi alberghi in zone un tempo rinomate oggi non hanno più tali esigenze di camere da albergo e possono così trasformare in parte la struttura ampliando l’offerta turistica in base alle esigenze dei nuovi tipi di visitatori. Un modo per dare ossigeno a un comparto che deve stare al passo con i tempi ma che non aveva lo strumento normativo per poterlo fare”

La delibera spiega anzitutto che l’ipotesi di trasformazione di una Residenza turistico-alberghiera (RTA) in condhotel è prevista dalla legge regionale 86 del 2016, il Testo unico del sistema turistico regionale. L”esercizio alberghiero’ comprende infatti sia gli alberghi che, appunto, le RTA in quanto struttura ricettiva alberghiera. E sempre il Testo unico dice che le RTA, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel e, come tali, essere assoggettate all’articolo 23 che li disciplina.

Poi viene spiegato che la trasformazione di un albergo o di una RTA in condhotel può realizzarsi solo a patto di effettuare interventi edilizi di riqualificazione (come stabilito dalle norme nazionali – d.p.c.m. 22 gennaio 2018, n. 13 – che regolano il condhotel) ovvero restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ed inoltre che dopo la trasformazione in condhotel vengano mantenuti almeno sette alloggi (solo camere, solo unità abitative, oppure camere e unità abitative) a destinazione turistico ricettiva.

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