Caro Salvagente, il mio volo da Marrakech a Casablanca era previsto giovedì 20 febbraio 2019 con Royal Air Maroc alle 6.05 ma è stato inspiegabilmente cancellato. Siamo stati poi imbarcati sul volo AT402 delle 10.
Da Casablanca però, avevo la coincidenza per Milano Malpensa con il volo AT 954 delle 8.00 che, inevitabilmente ho perso. Dopo diverse ore di trattative ci hanno riferito che ci imbarcheranno con un altro volo delle 13.40 (sempre per Malpensa) ma il giorno dopo, giovedì 21 febbraio. Ho diritto a qualche rimborso?
Maurizio Spoladore
Caro Maurizio, abbiamo chiamato a darle indicazioni Carmelo Calì, Responsabile Nazionale Trasporti di Confconsumatori e esperto commentatore di queste vicende anche dalle nostre colonne.
Bisogna innanzitutto chiarire che al caso in esame non si applica il Regolamento Comunitario n. 261/2004. Infatti, anche se si tratta di un volo con destinazione un aeroporto comunitario in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo, la compagnia che effettuava il volo, Royal Air Maroc, non è comunitaria.
La questione può allora trovare tutela con la Convenzione di Montreal in virtù della quale il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri fino a un importo di 4.500 euro circa. Il passeggero, anche con le due riprotezioni e a prescindere dall’originaria cancellazione, è arrivato a destinazione il giorno successivo e quindi con notevole ritardo rispetto a quanto previsto.
IL DANNO VA PROVATO
Ha quindi diritto ad un risarcimento ma, a differenza di quanto previsto con il Regolamento Comunitario n. 261/2004 nel quale l’indennizzo è previsto automaticamente al solo verificarsi del ritardo prolungato, nelle ipotesi disciplinate dalla Convenzione di Montreal il danno deve essere provato. E il passeggero ha l’onere di fornire tale prova. Il danno può essere costituito, ad esempio, dalla perdita di una giornata lavorativa o altro.
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I NOSTRI DIRITTI
Tuttavia il passeggero potrebbe non essere nelle condizioni di provare il danno subito. Qui potrebbero soccorrere le previsioni della legislazione italiana, codice civile e codice di procedura civile, in quanto a decidere dell’eventuale controversia sarebbe il giudice del luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione, che è quello italiano. Infatti la città nella quale il passeggero doveva essere portato con il volo acquistato é Milano. Ne consegue che la compagnia è tenuta al risarcimento del danno non avendo eseguito esattamente la prestazione dovuta. Ed il danno, in assenza di una sua quantificazione, potrebbe essere liquidato con valutazione equitativa. Come parametro di riferimento di tale valutazione equitativa potrebbe prendersi poi l’indennizzo previsto dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 nel caso di ritardo prolungato, anche se non applicabile per i motivi sopra spiegati. E quindi 400 euro trattandosi di una tratta internazionale ricompresa tra i 1500 ed i 3500 chilometri.
La Convenzione di Montreal prevede, infine, che il vettore ha l’obbligo di offrire per iscritto al passeggero, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, una somma a titolo di risarcimento.
Consiglierei pertanto al consumatore vittima di questo disservizio di inoltrare reclamo alla compagnia chiedendo il risarcimento dei danni subiti. L’eventuale successiva azione giudiziaria soggiace al termine di decadenza di due anni e quindi l’attesa di una risposta entro i sei mesi non pregiudicherebbe i suoi diritti.