Antitrust: multa di 10 milioni a Facebook per uso dei dati degli utenti a fini commerciali

L’Antitrust ha multato per 10 milioni di euro Facebook perché “usa i dati degli utenti a fini commerciali” senza “informarli adeguatamente e immediatamente” alla registrazione dell’account. In particolare L’Autorità garante della concorrenza e del mercato,  ha chiuso l’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018 su segnalazione di tre associazioni dei consumatori – Unione nazionale consumatori, Movimento difesa del cittadino e Altroconsumo –  nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo. Qui il testo completo del provvedimento.

Dati “ceduti” senza avvertire l’utente

Scrive l’Authority: “’Abbiamo accertato che Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate”.

“Attua una pratica aggressiva”

L’Autorità ha inoltre accertato che Facebook, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, attua una pratica aggressiva in quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso – quindi in modo inconsapevole e automatico- la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L’indebito condizionamento deriva dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciò condizionagli utenti a mantenere la scelta pre-impostata da Facebook.

Nello specifico, Facebook, spiegano ancora dal Garante, attraverso la pre-selezione della funzione “Piattaforma attiva”, preimposta l’abilitazione ad accedere a siti web e app esterni con il proprio account Facebook, predisponendo la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web/app, in assenza di un consenso espresso da parte dello stesso. Facebook reitera, poi, il meccanismo della pre-selezione in opt out, rispetto ai dati che vengono condivisi, nella fase in cui l’utente accede con il proprio account Facebook a ciascun sito web/app di terzi, inclusi i giochi. L’utente può, infatti, anche in questo caso, solo deselezionare la pre-impostazione sui dati operata da Facebook, senza poter attuare in ordine agli stessi una scelta attiva, libera e consapevole .

Dona (Unc): “Una nostra vittoria!”

“Una nostra vittoria! Siamo stati noi a segnalare all’Antitrust, fin dall’inizio, la pratica commerciale adottata da Facebook di consentire ai fornitori di servizi sulla piattaforma di accedere ai dati degli utenti iscritti, chiedendo se fosse scorretta ai sensi del Codice del Consumo” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc, Unione nazionale consumatori. “Non si comprendeva – prosegue in una nota – se l’utente godeva del diritto di prestare o negare il consenso all’accesso ai dati personali da parte di soggetti terzi diversi da Facebook, se i dati dell’utente potevano essere utilizzati da sviluppatori di app per fini diversi da quelli inerenti all’utilizzo delle app, quali erano le informazioni cui i terzi potevano accedere senza il consenso espresso degli utenti. Ora l’Antitrust ha fatto chiarezza”.

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