Che fare se l’amministratore nega il rendiconto bancario

Cari amici, a causa di una scarsa liquidità di cassa e della richiesta di anticipare alcuni acconti, ho domandato all’amministratore di rendicontare le operazioni effettuate sul conto corrente condominiale. Sapete che cosa mi ha risposto? Che non è possibile perché il conto è intestato a lui e che è unico per tutti i condomini amministrati. Ma questo non è illegale?

Paolo T., Torino

 

L’art. 1129, comma 7, del codice civile stabilisce che: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. Il conto corrente condominiale quindi, deve essere aperto dall’amministratore di condominio tutte le volte in cui si procede alla sua nomina, e se il conto già esiste, l’amministratore deve provvedere alla voltura. Inoltre, lui e solo lui è tenuto a versare sul conto corrente tutte le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi (sempre inerenti la gestione condominiale), e di lasciare traccia di quelle a qualsiasi titolo erogate. Questo vuol dire che l’amministratore non deve obbligatoriamente effettuare il pagamento mediante disposizione di conto (salvo i casi in cui è necessario, per esempio per i versamenti per ristrutturazioni, al fine di fruire delle detrazioni fiscali), ma deve comunque fare in modo che resti una traccia dell’operazione.

Che cosa accade se l’amministratore non apre il conto corrente condominiale o non lo usa? La legge è chiara (art. 1129, comma 11 e 12, c.c.): l’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, previo tentativo di revoca dell’incarico in sede assembleare. In questo caso la richiesta può essere avanzata anche da un solo condomino, anche se questa non fa parte delle irregolarità specifiche previste dall’art. 1129 c. c.).

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Infine, chi può ottenere l’esibizione della documentazione periodica rilasciata dalla banca: “Ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica” (art. 1129 c.c.). Il condomino può fare ricorso al giudice in via ordinaria o in via d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile. In un caso analogo a quello descritto, l’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 7960 del 16 settembre 2016, ha ritenuto che la rendicontazione periodica in prima istanza può essere chiesta solamente all’amministratore, ma qualora questi non adempia, ciascun condomino, dimostrando tale circostanza, la può ottenere direttamente dall’istituto di credito.