Caro Salvagente,
mi sono stati riconosciuti i benefici delle Legge 104. Vorrei sapere se posso usufruire dell’esenzione dell’Iva sull’acquisto di una autovettura?
Grazie
Salvatore Valvo
Caro Salvatore, abbiamo girato la sua domanda al nostro esperto Paolo Onesti. Ecco la sua risposta.
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Caro Salvatore, lei ha diritto non già all’esenzione ma all’acquisto con l’Iva agevolata a patto che nel decreto di riconoscimento della Legge 104 sia espressamente indicato che ha “ridotte o impedite capacità motorie”. L’acquisto dell’autovettura con Iva agevolata al 4%, la detrazione Irpef al 19% e l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione da parte di cittadini disabili in situazioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 rientrano tra le “agevolazioni” spettanti per legge ai portatori di handicap e alle loro famiglie.
Ne possono usufruire:
- i cittadini non vedenti e i sordi,
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento,
- i disabili con una grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- i disabili con ridotta o impedita capacità motoria.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono coloro che soffrono di grave handicap (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92) come certificato da verbale della Commissione per l’ accertamento dell’handicap presso la Asl.
Al fine di un’esatta distinzione tra le diverse categorie, i verbali di cui al punto 3 sono quelli in cui risulti accertato un handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una permanente limitazione della capacità di deambulare.
I disabili al punto 4 sono invece coloro che presentano una “ridotta o impedita” capacità motoria ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di camminare. Soltanto per questa ultima categoria, rappresentata al punto 4, il diritto all’agevolazione è condizionato dall’adattamento del veicolo e al fatto che i veicoli siano utilizzati in via esclusiva e prevalente a beneficio della persona disabile.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare ovvero non possiede un reddito superiore a 2.840, 51 euro l’anno, può beneficiare dell’agevolazione lo stesso familiare che ha sostenuto o intende sostenere nell’interesse del disabile la spesa relativa all’acquisto dell’auto.
Oltre che per l’acquisto l’agevolazione Irpef spetta anche per le riparazioni del mezzo con esclusione delle spese di ordinaria manutenzione e se effettuate entro i primi 4 anni dall’acquisto dell’auto.