Ryanair, non bastano le scuse per non risarcire il bagaglio smarrito

Caro Salvagente, ho appena subito lo smarrimento della valigia (di cui avevo fatto il check-in con Ryanair). La scoperta è stata fatta all’aeroporto d’arrivo dove subito è stata aperta la pratica P.I.R. come previsto dalla compagnia irlandese. Il personale dell’aeroporto ha più volte contattato quello di partenza nei giorni successivi, ma con esito negativo, non è stato sufficiente descrivere la valigia. All’interno c’era tutto l’occorrente per trascorrere 20 gg. al mare: vestiti, costumi, ciabatte ect., ma soprattutto i farmaci che mia moglie deve assumere tutti i giorni. Dopo 4 giorni dallo smarrimento era indispensabile acquistare il minimo necessario, per trascorrere le vacanze.
Il giorno successivo al rientro a casa, mi sono presentato all’ufficio bagagli dell’aeroporto di partenza e l’incaricata allo sportello dopo aver descritto alcuni oggetti che erano all’interno della valigia, è andata a prenderla nel deposito. La valigia dopo essere stata ispezionata dal personale della dogana è stata riposta in deposito e per questo non era arrivata a diestinazione.

Ho ovviamente inviato la documentazione e gli scontrini  alla compagnia aerea, ma alla mia richiesta di rimborso per il disagio che hanno provocato, la risposta è stata: SIAMO LIETI DI NOTARE DAI MIEI RECORD CHE TI SEI RICONGIUNTO CON IL TUO BAGAGLIO, SI PREGA DI ACCETTARE LE NOSTRE SCUSE RINNOVATE.

Tutto finisce qui? Cosa posso fare ancora a finché possa essere riconosciuto che ho subito un danno e che non sono sufficienti le sole scuse? Voglio precisare che io scrivo a Ryanair in italiano e loro mi rispondono in inglese, quando devo acquistare i biglietti sul loro sito è tutto in italiano, probabilmente per evitare che il cliente faccia errori.

Gaetano L.C.

 

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Caro Gaetano, abbiamo chiesto a Carmelo Calì, di Confconsumatori di dare a lei e a tutti i lettori che si trovino nelle sue condizioni delle risposte e dei consigli. Ecco cosa ci ha detto.

Le questioni sollevate dal lettore sono diverse. Partiamo dalla principale, lo smarrimento e la ritardata consegna del bagaglio, fatti per i quali, la Convenzione di Montreal prevede il diritto al risarcimento fino a euro 1.164,00 a persona, anche nel caso di ritardata consegna. Pertanto la risposta é innanzitutto illegittima perché non riconosce al passeggero tale diritto e non tiene conto che quanto accaduto é stato causato dall’inesatta esecuzione dei doveri contrattuali cui era tenuta la compagnia aerea.

Quali somme spettano?

Innanzitutto quelle sostenute e non preventivate per tutti gli acquisti fatti per sopperire in quei giorni alla mancanza dei beni, degli effetti personali e dei farmaci contenuti nella valigia. Ma spetta anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata per lo stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della sua vacanza. Infatti a causa del disservizio é stato impedito ai passeggeri di trascorrere serenamente quei giorni che avevano programmato al riposo ed allo svago, tanto attesi per un anno. Ma oltre a ciò bisogna anche considerare la perdita di tempo per tentare di rintracciare il bagaglio e acquistare i beni di prima necessità. Il rifiuto del risarcimento é illegittimo anche perché il vettore, sempre in base alla Convenzione di Montreal, aveva il dovere di offrire per iscritto ai passeggeri una somma a titolo di risarcimento, cosa non solo non avvenuta, ma rifiutata a fronte di un’espressa richiesta.

PERCHÈ RISPONDERE IN INGLESE?

Restano poi aperte le altre questioni sollevate dal lettore. Innanzitutto che i reclami dei passeggeri vengono gestiti con un sistema automatico di risposta che non esamina nel concreto la questione, per come attesta la frase riportata. Ma i passeggeri sono delle perone che hanno diritto di ricevere risposte da una persona che esamina le loro lamentele e non da un sistema elettronico o similare.

Altrettanto censurabile la risposta in inglese e non in italiano, prassi costantemente seguita da Rynair e che impedisce al passeggero una compiuta valutazione del riscontro costringendolo ad una lettura in una lingua che non é la propria. Queste due modalità di gestire i reclami costituisco a mio avviso una pratica commerciale scorretta in violazione delle norme del Codice del Consumo sanzionabile dall’Antitrust. Infatti i precedenti provvedimenti di tale Autorità in materia di gestione dei reclami da parte delle aziende sono in questa direzione. Non si tratta di fatti riconducibili ad eventi occasionali ed isolati e le risposte standard, evasive ed elusive fornite dalla compagnia ai consumatori di fatto li ostacolano e li scoraggiano nell’attività necessarie ad ottenere il risarcimento.

Ci auguriamo che venga al più presto fatta chiarezza e, in tal senso, presenteremo esposto all’Antitrust.