Furto della bici nel parcheggio del centro commerciale: c’è responsabilità per mancata custodia?

Caro Salvagente,
Ho da poco subito un furto di una bici che mi era stata regalata pochi giorni prima. Il furto è avvenuto all’interno dell’area videosorvegliata del centro commerciale in cui ho comprato la bici stessa. Dopo essere tornato, infatti, dal rivenditore per l’installazione di alcuni accessori, ho posteggiato la bici nell’apposita rastrelliera in area video sorvegliata con tanto di catena, per andare a mangiare un boccone. La mia domanda è posso chiedere un risarcimento al centro commerciale nel caso in cui non si riesca a trovare la bici?

Roberto

 

Il furto della bici in un’area di parcheggio è assimilabile a quella del furto di un’auto, ipotesi più volte affrontata negli anni dalla giurisprudenza. Se in passato gli orientamenti dei giudici erano contrastanti, nel 2011 una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile (n. 14319/11) ha fatto chiarezza.

Premesso che il contratto di parcheggio è un contratto atipico (cioè non disciplinato da una specifica norma), le SS.UU. hanno chiarito che se si tratta di parcheggio senza custodia la figura negoziale di riferimento è quella della locazione (ovvero semplice locazione temporanea dello spazio utilizzato per la sosta). Invece, se si tratta di parcheggio con custodia (c’è il personale che riceve le chiavi, posteggia il veicolo e lo riconsegna alla fine del servizio), la figura negoziale di riferimento è quella del contratto di deposito con obbligo di custodia.

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Inquadrato il tipo di contratto cui ricondurre l’ipotesi concreta, ne discendono le responsabilità del gestore del parcheggio in caso di furto o danneggiamento: responsabilità che sussiste se il parcheggio è custodito (in questo caso scattano infatti gli obblighi di custodire e restituire il bene nello stesso stato in cui lo si è ricevuto) e, invece, manca se il parcheggio è incustodito (e dunque è pura locazione dello spazio di sosta).

La presenza delle videocamere non implica che vi sia “custodia”

A quest’ultimo proposito, inoltre, è da dire che la presenza di recinzioni, speciali modalità di accesso e uscita, personale o dispositivi di controllo (come le videocamere), non consente di qualificare automaticamente il parcheggio come custodito. Occorre sempre indagare la volontà delle parti per capire se il gestore si è assunto o meno anche l’obbligo della custodia. Parametro utile per questa indagine è, ad esempio, il corrispettivo da pagare, per cui: se il prezzo richiesto è progressivo (cioè aumenta con lo scorrere del tempo), sarà indicativo del solo interesse pubblico a parcheggiare, mentre se maggiorato, potrebbe essere espressione di un contratto di parcheggio con obbligo di custodia (e immaginiamo che nel caso del nostro lettore il parcheggio sia stato gratuito e la rastrelliera messa a disposizione solo per agevolare i clienti nella collocazione della propria bicicletta).

In ogni caso, se nell’area di sosta è esposta, in modo conoscibile prima della conclusione del contratto, la dicitura “parcheggio non custodito” non potrà imputarsi al gestore uno specifico obbligo di custodia.

Anche nel 2013 (sent. n. 14067/13) la terza sezione civile della Cassazione ha ribadito (con riferimento ad un’area di sosta a pagamento, istituita con delibera comunale) che il cartello “parcheggio incustodito” esposto all’ingresso libera il gestore da ogni responsabilità per il furto del mezzo.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, nel caso del nostro lettore non sembra possa imputarsi alcuna responsabilità per il furto della bici alla direzione del centro commerciale in qualità di gestore del parcheggio.