L’Agcom ha ascoltato le richieste della “Free modem alliance” e ha aperto una consultazione pubblica sulle pratiche commerciali delle società telefoniche che spesso impongono un loro specifico modem quando si acquista un pacchetto adsl.
La denuncia era partita dal Movimento difesa del cittadino: “La scelta del modem-router è e deve restare libera in base al principio di neutralità della rete ed è per questo tutelata dal Regolamento europeo 2015/2120 sulla net neutrality” spiegava il presidente Francesco Luongo, “Oltre a violare le norme Ue, l’imposizione del modem è una violazione delle dinamiche di libero mercato, lesiva per la competizione sui prezzi, e rappresenta un precedente pericoloso in quanto consente ad un operatore di estendere la propria posizione dominante anche in aree caratterizzate fino ad ora da una più ampia concorrenza e dalla varietà di costi ed offerte.” A tutela della liberalizzazione del mercato dei router è nata anche un’alleanza, la “Free modem alliance” che riunisce Aiip (Associazione italiana Internet provider), l’Associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati (Aires) Confcommercio, Allnet, l’associazione dei provider indipendenti Assoprovider, Mdc (Movimento difesa del cittadino), Vtke (Associazione dei produttori di terminali di telecomunicazioni) e ModemLibero.it.
La questione è arrivata sul tavolo del Garante che, secondo quanto scrive oggi Repubblica, ha deciso di vederci chiaro. Sotto accusa non già il pacchetto in sé che non sarebbe vietato tout court. In altre parole, il gestore potrebbe proporre l’acquisto di un proprio modem ma non potrebbe imporlo. Il Garante, infatti, pensa che la società telefonica:
-non possa imporre il proprio modem come condizione per dare l’accesso a Internet, che è una rete pubblica universale;
-non possa scaricare costi capestro sul cliente solo perché rifiuta di prendere, con la connessione, anche il modem;
-non possa negare al cliente servizi accessori (come Skype o la tv via web) se rifiuta di prendere anche il modem;
-debbia informare il cliente di qualsiasi altra retrizione sia scritta nel contratto che firma.